Common use of Gestione delle vertenze di danno e spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. L’Assicuratore assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. L’Assicurato indica all’Assicuratore, per la tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fiducia. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Assicuratore e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltro, ove l’Assicurato non dovesse tempestivamente provvedere alla difesa della controversia instaurata nei propri confronti, l’Assicuratore potrà nominare propri legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli successivamente nominati dall’Assicurato. L’Assicuratore non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell’Assicurato, il quale a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare dell’Assicuratore. In caso di ingiustificato rifiuto della transazione l’Assicuratore e l’Assicurato saranno reciprocamente responsabili del pregiudizio economico arrecato. In caso di definizione transattiva del danno l’Assicuratore, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto dal presente Capitolato di polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le suddette spese verranno, per la parte eccedente il quarto del massimale, ripartite fra l’Assicuratore e l’Assicurato, al 50% L’Assicuratore rinuncia ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’Art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. L’Assicuratore La Società assume da, e fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. L’Assicurato indica all’Assicuratore, per la tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fiducia. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Assicuratore e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltrodesignando, ove l’Assicurato non dovesse tempestivamente provvedere alla difesa della controversia instaurata nei propri confrontioccorra, l’Assicuratore potrà nominare propri legali, periti, legali o tecnici od esperti da affiancare a quelli successivamente nominati dall’Assicurato. L’Assicuratore non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell’Assicurato, il quale a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare dell’Assicuratore. In caso ed avvalendosi di ingiustificato rifiuto della transazione l’Assicuratore e l’Assicurato saranno reciprocamente responsabili del pregiudizio economico arrecato. In caso di definizione transattiva del danno l’Assicuratore, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiatotutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell’Assicuratore della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto dal presente Capitolato di polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed Massimale stabilito in aggiunta ad essoPolizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importoMassimale, le suddette spese verrannovengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte eccedente relativa alle pretese di risarcimento del danno. Le parti si danno reciprocamente atto che all’Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché amministrativa innanzi al TAR a lui notificati che non contengano una esplicita Richiesta di risarcimento e pertanto l’Assicurato è esonerato dall’obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società. Tuttavia qualora fosse notificata all’Assicurato – anche nel corso dei predetti procedimenti - una Richiesta di risarcimento così come definita in polizza, l’Assicurato denuncerà il quarto del massimale, ripartite fra l’Assicuratore sinistro alla Società nei termini previsti dall’art. 4.1 e l’Assicurato, al 50% L’Assicuratore rinuncia ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’Artla stessa ne assumerà la gestione nei termini consueti. 5, 1° comma del D. LgsLa Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso Tuttavia la Società consentirà all’Assicurato di proporre legali o tecnici di fiducia che potranno eventualmente essere nominati dalla Società stessa. I costi dei professionisti così nominati sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal terzo danneggiatopresente articolo.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. L’Assicuratore assume La presente assicurazione prevede l’applicazione di una franchigia pari ad € (Vedasi Tabella Valori) per ogni e ciascun sinistro. La gestione delle vertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza ai sensi dell’art. 1917, 3° comma c.c. sono regolati come di seguito: la gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” eventualmente sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza. La Società assume pertanto l’onere delle vertenze, fino all’esaurimento spese di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. L’Assicurato indica all’Assicuratore, per la tutela dei suoi interessiresistenza inerenti l’assistenza, il nominativo di un patrocinio e la difesa legale di fiducia. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Assicuratore e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltro, ove l’Assicurato non dovesse tempestivamente provvedere alla difesa della controversia instaurata nei propri confronti, l’Assicuratore potrà nominare propri legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli successivamente nominati dall’Assicurato. L’Assicuratore non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell’Assicurato, il quale a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare dell’Assicuratore. In caso di ingiustificato rifiuto della transazione l’Assicuratore e l’Assicurato saranno reciprocamente responsabili del pregiudizio economico arrecato. In caso di definizione transattiva del danno l’Assicuratore, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza peritale in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiatoe stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto dal presente Capitolato di stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importomassimale, le suddette spese verranno, per la parte eccedente il quarto del massimale, vengono ripartite fra l’Assicuratore Società e l’AssicuratoAssicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al 50% L’Assicuratore rinuncia danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad eccepire l’improcedibilità alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della domanda giudiziale ai sensi dell’Art. 5completa tacitazione del danneggiato e, 1° comma nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiatoprocesso penale nei suoi vari gradi.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. L’Assicuratore assume La presente assicurazione prevede l’applicazione di un’autoassicurazione (SIR – Self Insurance Retention) pari ad € xxx,00 per ogni e ciascun sinistro. Relativamente a tale quota di rischio il Contraente provvede direttamente a finanziare e gestire i sinistri assumendo la veste di “Assicuratore di se stesso”. Per effetto di quanto sopra, su richiesta del Contraente ed anche in deroga migliorativa all’art. 1917, 3° comma del c.c., le parti convengono che la gestione delle vertenzevertenze di danno ed i relativi oneri inerenti la resistenza sono regolati come di seguito: la gestione dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, fino all’esaurimento interessi e spese) è inferiore all’importo dell’autoassicurazione (SIR), ove la Società non ravvisi il proprio interesse ad assumerne la gestione dandone avviso tempestivamente per iscritto al Contraente, viene svolta dal Contraente o da soggetto dal medesimo incaricato (Loss Adjuster designato), con il supporto (a titolo di ogni grado esempio) del Comitato Valutazione Sinistri ovvero dell’Ufficio legale dell’Assicurato ovvero da altro Ufficio competente. I relativi oneri economici saranno per intero a carico del Contraente. Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assume l’onere delle spese di giudizioresistenza inerenti l’assistenza, tanto il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede stragiudiziale che giudizialegiudiziale e stragiudiziale, sia civile che penaleivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, a nome dell'Assicurato. L’Assicurato indica all’Assicuratore, per la tutela dei suoi interessi, anche oltre il nominativo di un legale di fiducia. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Assicuratore e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltro, ove l’Assicurato non dovesse tempestivamente provvedere alla difesa limite della controversia instaurata nei propri confronti, l’Assicuratore potrà nominare propri legali, periti, tecnici od esperti da affiancare a quelli successivamente nominati dall’Assicurato. L’Assicuratore non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell’Assicurato, il quale a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare dell’Assicuratorefranchigia. In caso di ingiustificato rifiuto transazione o condanna giudiziale il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente dal Contraente fino alla concorrenza dell’importo della transazione l’Assicuratore e l’Assicurato saranno reciprocamente responsabili del pregiudizio economico arrecatofranchigia. In caso di definizione transattiva del danno l’Assicuratore, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza dei sinistri il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è superiore all’importo dell’autoassicurazione (SIR), viene svolta dalla Società. Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. La Società, relativamente ai sinistri dalla stessa gestiti, assume l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiatoe stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. Sono 28/2010. Gli oneri sopra indicati sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto dal presente Capitolato di stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importomassimale, le suddette spese verranno, per la parte eccedente il quarto del massimale, vengono ripartite fra l’Assicuratore Società e l’AssicuratoAssicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo eccede la franchigia (SIR), sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al 50% L’Assicuratore rinuncia ad eccepire l’improcedibilità danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente, con le modalità di seguito indicate, l’importo della domanda giudiziale ai sensi dell’Artfranchigia (SIR). 5La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, 1° comma nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del D. Lgsprocesso penale nei suoi vari gradi. 4/3/2010Con cadenza trimestrale il Contraente, qualora sia convenuta sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali: copia della quietanza di liquidazione sottoscritta per accettazione dall’avente diritto o valida documentazione definitiva comprovante l’avvenuto pagamento ed il relativo importo), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta mediante emissione di un apposito documento riportante: ▪ Data del sinistro; ▪ Nominativo della Controparte; ▪ Importo liquidato; ▪ Data del pagamento; ▪ Importo da recuperare. Per i sinistri per i quali la Società non fornirà la suddetta documentazione giustificativa, la stessa non potrà pretendere alcun rimborso delle franchigie ed il Contraente sarà esonerato da tale impegno. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiatodata successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

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Samples: www.comune.avellino.it

Gestione delle vertenze di danno e spese legali. L’Assicuratore La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, penale a nome dell'Assicurato. L’Assicurato indica all’Assicuratoredell’Assicurato, per la tutela dei suoi interessi, il nominativo di un legale di fiducia. L’incarico professionale al legale indicato dall’Assicurato verrà conferito dall’Assicuratore e l’Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente e del perito. Peraltrodesignando, ove l’Assicurato non dovesse tempestivamente provvedere alla difesa della controversia instaurata nei propri confronti, l’Assicuratore potrà nominare propri legali, periti, occorra legali o tecnici od esperti da affiancare a quelli successivamente nominati dall’Assicurato. L’Assicuratore non potrà, comunque, effettuare alcuna transazione con il danneggiato senza il consenso dell’Assicurato, il quale a sua volta, non potrà raggiungere transazioni o accordi con il medesimo senza il benestare dell’Assicuratore. In caso ed avvalendosi di ingiustificato rifiuto della transazione l’Assicuratore e l’Assicurato saranno reciprocamente responsabili del pregiudizio economico arrecato. In caso di definizione transattiva del danno l’Assicuratore, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiatotutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato. Sono a carico dell’Assicuratore della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicuratol’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale previsto dal presente Capitolato di stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad essodomanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importomassimale, le suddette spese verrannovengono ripartite tra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Condizione particolare per le Guardie Giurate Volontarie Per gli assicurati muniti di Decreto della Provincia di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, anche i rischi della circolazione, nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante i viaggi da o per tale zona, purché l’arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Viene riconosciuta la parte eccedente qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera GG.VV, semprechè tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il quarto del massimaleloro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, ripartite fra l’Assicuratore anche in via esclusiva. La garanzie assicurative operano anche relativamente all’uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e l’Assicuratoregolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione. Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale e di Xxxxxxx Xxxxx Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale o di Tessera Amica anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, al 50% L’Assicuratore rinuncia ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’Art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’Assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiatoi rischi previsti dall’articolo “Xxxxxx assicurati” fatta eccezione tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché occorsi durante l’esercizio dell’attività venatoria.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Tutela Legale