Common use of Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali Clause in Contracts

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i limiti previsti dall’Art. 1917 c.c. Sono inoltre a carico degli Assicuratori, comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stesso.

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, La Società assume fino a quando ne hanno interesse, ha interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativaa nome dell’Assicurato, designando designando, ove necessario i consulenti occorra, legali e/o tecnici, e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite addizionale di un importo pari ad un al quarto del Massimale massimale stabilito in Polizza polizza per il sinistro danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori fra Società e l'Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i limiti previsti dall’Artlegali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. 1917 c.cTuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. Sono inoltre I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico degli Assicuratoridi quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per consulenti avvalersi di propri legali e/o tecnici) sostenuti , dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per resistere legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste. In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stesso.difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva. La Società Il Contraente ………………………. ………………………

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Samples: www.apespisa.it, Assicurazione, www.regione.sardegna.it

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, Si conviene che La Società assume fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenzevertenze a nome dell’Assicurato designando, tanto in sede stragiudiziale che giudizialeove occorra, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratoridello stesso. Sono a carico degli Assicuratori della Società le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile, entro il limite addizionale di un importo pari ad a un quarto del Massimale massimale stabilito in Polizza polizza per il sinistro danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori fra la Società e l'Assicurato l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. Le parti si danno reciprocamente atto che è espressamente escluso dalla garanzia il rimborso di tutte le spese legali sostenute dall’Assicurato nell’ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo quelle sostenute per la partecipazione al giudizio penale quale responsabile civile citato dall’imputato o dal P.M. Inoltre, qualora sia promosso nei confronti dell’Assicurato un procedimento giudiziario innanzi al TAR, la Società rimborserà le spese legali solo nel caso in ogni cui sia stata avanzata una esplicita Richiesta di risarcimento, e solo limitatamente alla parte di spese legali sostenute per resistere a tale richiesta di risarcimento. Il Contraente, fatto salvo l’obbligo della denuncia nei termini previsti dalla presente polizza, decide se gestire o meno la gestione tramite la propria Avvocatura, competente ai sensi della L.R. 7.11.94 n. 83 o se avvalersi ai fini della difesa, della Società. L’Ente Contraente si impegna a tal fine ad informare tempestivamente la Società della propria determinazione sulle modalità di gestione della controversia; la comunicazione dovrà essere inviata non oltre 15 giorni dalla data di attivazione della garanzia riferita al sinistro denunciato. Nel caso i limiti previsti dall’Artin cui l’Ente Contraente decida di difendersi tramite la propria Avvocatura, la Società può chiedere un collegio di difesa, composto da legali dell’Avvocatura del Contraente e legali di propria fiducia, ai quali verrà conferito mandato alle liti dal competente organo dell’Ente Contraente. 1917 c.c. Sono inoltre Gli onorari dei legali nominati dalla Società saranno a carico degli Assicuratoridella stessa. In alternativa la Società può intervenire nel giudizio instaurato dal terzo nei confronti dell’Ente Contraente, che comunque entro il quarto può sempre chiamare in causa la Società. Nei casi in cui l’Ente Contraente non attivi la difesa ai sensi di cui al precedente comma, la Società agirà in nome del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese per consulenti legali eContraente/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stessoAssicurata ai sensi del presente articolo.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Ove ricorrano tutte le condizioni e delimitazioni previste dall Art. 1, gli Assicuratori assumono, assumono fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativaa nome dell'Assicurato, designando designando, ove necessario i consulenti occorra, legali e/o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratoril assenso dell Assicurato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato l'Assicurato, entro il limite addizionale di un importo pari ad un al quarto del Massimale stabilito in Polizza polizza per il sinistro Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli fra Assicuratori e l'Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i limiti previsti dall’Art. 1917 c.c. Sono inoltre a carico degli Assicuratori, comunque entro fermo restando il limite di un quarto del Massimale stabilito in Polizzadi cui sotto. La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall Art. 1917 Codice Civile; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzial Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i costi procedimenti che si concludono con una sentenza di difesa (a titolo esemplificativo proscioglimento. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non esaustivo: le rispondono di multe o ammende né delle spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stessogiustizia penale.

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Samples: www.isinucleare.it

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, assumono fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativao amministrativa a nome dell’Assicurato, designando designando, ove necessario i consulenti occorra, legali e/o tecnici, tecnici in accordo con l’Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali egrado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori. i. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato, entro il limite addizionale di un importo pari ad un al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli fra Assicuratori e l'Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’Artdall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, anche qualora dette pretese vengano formulate successivamente all’apertura del procedimento. Sono inoltre Gli Assicuratori accettano di designare per la difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale gli Avvocati dell’Avvocatura Civica, ovvero in casi eccezionali gli Avvocati scelti dalla Giunta comunale dall’apposito elenco formato presso il Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura; i legali designati si impegnano a carico degli Assicuratoritenere aggiornati gli Assicuratori in merito all’attività difensionale svolta, comunque entro il quarto che dovrà essere ispirata ai principi di professionalità e leale collaborazione, Le vertenze verranno gestite in base ad un protocollo condiviso – che farà parte integrante della polizza – che le Parti si impegnano a definire, con l’ausilio del Massimale stabilito broker, nel più breve tempo possibile, in Polizza, cui saranno riportate le modalità e le procedure operative per la gestione e la liquidazione dei sinistri. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i costi di difesa (a titolo esemplificativo legali che non siano designati con le modalità suindicate e non esaustivo: le rispondono di multe o ammende né delle spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stessogiustizia penale.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Patrimoniale Ente

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, assumono fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativaa nome dell’Assicurato, designando designando, ove necessario i consulenti occorra, legali e/o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione all’azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato, entro il limite addizionale di un importo pari ad un al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il sinistro Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli fra Assicuratori e l'Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’Artdall’art. 1917 c.c. Sono inoltre a carico degli Assicuratori, comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: .; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per resistere alla Richieste i legali che non siano stati ad essa comunicati dalla Contraente. Gli Assicuratori si impegnano a fornire il proprio assenso entro 15 giorni dalla comunicazione e, decorso tale termine, la designazione si intenderà approvata. Gli Assicuratori non rispondono di Risarcimento multe o alle azioni promosse contro l’Assicurato stessoammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Scheda Di Copertura

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumonoassumono la gestione delle vertenze, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che o amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnicitecnici eventualmente indicati dal Contraente/Assicurato, ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicuratoall'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato da richiesta di risarcimento collegata, purché l’Assicurato venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratorireato. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato l’Assicurato entro il limite addizionale di un importo pari ad un quarto del Massimale per Sinistro stabilito in Polizza (o del Sottolimite per il sinistro Sinistro stabilito), cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato il Contraente Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso . Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall’Assicurato per i limiti previsti dall’Art. 1917 c.c. Sono inoltre a carico degli Assicuratori, comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo legali che non siano da essi designati e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/rispondono di multe o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stessoammende.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dei Chimici

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, assumono fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativaa nome dell'Assicurato, designando designando, ove necessario i consulenti occorra, legali e/o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o l'assenso dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato l'Assicurato, entro il limite addizionale di un importo pari ad un al quarto del Massimale massimale stabilito in Polizza nel presente certificato per il sinistro danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli fra Assicuratori e l'Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’Artdall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti. Sono inoltre a carico Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, comunque entro il quarto 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’Assicurato, l’Assicurato ha facoltà di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori. Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo per Costi e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stesso.Spese:

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Samples: Certificato Di Assicurazione Per La Responsabilita’ Patrimoniale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativa, designando ove necessario i consulenti legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza polizza per il sinistro Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleXxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso . Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i limiti previsti dall’Art. 1917 c.c. Sono inoltre a carico degli Assicuratori, comunque entro il quarto del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo legali che non siano da essi designati o accettai e non esaustivo: rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Gli Assicuratori si riservano la facoltà di definire stragiudizialmente il sinistro dandone preavviso all’Assicurato. In caso di messa a disposizione del danneggiato dell’intero massimale, le spese giudiziarie successive all’offerta del massimale saranno a totale carico dell’Assicurato. Nell’eventualità in cui l’Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per consulenti iscritto dagli Assicuratori preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l’eventuale azione legale in corso, gli Assicuratori non saranno obbligati a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro data in cui l’Assicurato stesso.ha opposto il rifiuto

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Generale

Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali. Gli Assicuratori assumono, assumono fino a quando ne hanno interesse, interesse la gestione delle vertenze, tanto vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale che amministrativaa nome dell'Assicurato, designando designando, ove necessario i consulenti occorra, legali e/o tecnici, tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e ed azioni spettanti all’Assicurato all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato. La designazione dei consulenti legali e dei consulenti tecnici da parte degli Assicuratori potrà avvenire solo previo gradimento scritto del Contraente o l'assenso dell'Assicurato, gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato. In ogni caso l'Assicurato avrà diritto a nominare a proprio carico consulenti legali e/o tecnici che si affianchino nella difesa ai consulenti nominati dagli Assicuratori. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato l'Assicurato, entro il limite addizionale di un importo pari ad un al quarto del Massimale massimale stabilito in Polizza nel presente certificato per il sinistro danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimaleMassimale, le spese vengono ripartite tra gli fra Assicuratori e l'Assicurato Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, applicandosi in ogni caso i fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’Artdall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti. Sono inoltre a carico Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In mancanza di designazione del legale da parte degli Assicuratori, comunque entro il quarto 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’Assicurato, l’Assicurato ha facoltà di nominare un proprio legale fiduciario previa comunicazione scritta agli Assicuratori. Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del Massimale stabilito in Polizza, i costi di difesa (a titolo esemplificativo per Costi e non esaustivo: le spese per consulenti legali e/o tecnici) sostenuti dall’Assicurato per resistere alla Richieste di Risarcimento o alle azioni promosse contro l’Assicurato stesso.Spese:

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilita’ Patrimoniale Del Dipendente Della Pubblica Amministrazione