Gestione e monitoraggio Clausole campione

Gestione e monitoraggio. La soluzione Storage deve essere dotata di: • Sistema di Management (hardware e/o software) corredato di tutti gli strumenti necessari per la gestione della piattaforma e delle configurazioni tramite GUI, con licenze permanenti abilitanti nel numero e nella tipologia, per almeno l’intera capacità e funzionalità offerte; • una console onboard, LED di diagnostica, porta di gestione LAN remota e interfacce di gestione onboard, SNMP, telnet, SSH, Web (SSL), host scripting, avvisi via e-mail. • Autenticazione tramite LDAP o Radius. La gestione della soluzione Storage potrà avvenire attraverso WebGUI con funzionalità integrata, oppure mediante un appliance fisico o virtuale, purché nella fornitura si includa un sistema adeguatamente dimensionato e correttamente configurato sia dal punto di vista Hardware sia dal punto di vista Software, corredato di tutte le licenze necessarie ad uso permanente incluso l’eventuale sistema operativo. Si precisa che deve essere in ogni caso possibile poter gestire remotamente (da postazione di lavoro remota) ed in sicurezza ciascun sottosistema della Soluzione Storage offerta attraverso interfacce grafiche (WebUI, GUI) o, equivalentemente, via console di gestione dedicata raggiungibile remotamente via LAN, anche attraverso applicazioni native di tipo client/server, in funzione della tecnologia offerta, ovvero con modalità di accesso equivalenti.
Gestione e monitoraggio. A seguito dalla presentazione formale del Piano attraverso UNICAFONDIR2.0 il sistema apre al Proponente le funzionalità per la gestione del piano formativo stesso. In questa fase l’Attuatore può procedere con la gestione del Piano attraverso una sezione specifica nella quale poter caricare tutti i dati richiesti: Calendario Attività con il relativo dettaglio; Schede partecipanti e interventi formativi attesi; Relazione finale. UNICAFONDIR2.0 consente attraverso il modulo applicativo specifico di inserire le Persone Fisiche coinvolte nel Piano quali partecipanti e altro personale impegnato sia attraverso un form applicativo che in maniera massiva tramite acquisizione di un file CSV o XLS. Durante la raccolta dei dati dei singoli partecipanti, è fatto riferimento ai dati richiesti dal sistema di Monitoraggio del Ministero per la completezza dei dati anagrafici dei lavoratori. Per ogni attività di calendario potranno essere indicati gli orari di svolgimento, associare i docenti/codocenti/tutor e riportare il dettaglio delle attività svolte. Sarà predisposto un modulo funzionale specifico attivo per ogni Piano, “Verifiche” attraverso il quale il Fondo potrà registrare eventuali verifiche effettuate sul Piano in questa fase. Quando attivata una verifica su un Piano, è possibile assegnare la verifica ad un’utente incaricato del Fondo il quale potrà accedere ai dati del piano formativo oggetto dell’ispezione ed effettuare il sopralluogo in itinere presso la sede dell’attività indicata. L’esito delle verifiche è inserito nel sistema attraverso una specifica funzionalità che permette di creare il documento di verbale visita ispettiva, e di ricercare verbali precedentemente emessi o predisposti.
Gestione e monitoraggio. I soggetti sottoscrittori si impegnano a coordinarsi per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Riordino e Sviluppo.‌ L’AOU e l’AUSL si impegnano a condividere con il Comune e Università, oltre che con gli altri Enti interessati, le soluzioni progettuali che proporrà in attuazione, allo scopo di verificarne la coerenza con il Piano di Riordino e Sviluppo o di motivare gli eventuali scostamenti dallo stesso; il Comune si impegna a svolgere le necessarie verifiche sulle soluzioni proposte coinvolgendo, di volta in volta, i Servizi competenti.‌‌‌‌
Gestione e monitoraggio. I processi di gestione e monitoraggio riguardano quelle operazioni che hanno significato di gestione e monitoraggio complessivo del “sistema” Servizi di Registro SICA, e non 16 Cfr. Centro Tecnico. Guida ai Servizi di Indice delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aree Organizzative Omogenee e Posta Elettronica Certificata. Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione - Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità, 13 Giugno 2003. Disponibile on-line: xxxx://xxx.xx.xxxx.xx/XXXX-XXXX/Xxxxx-Xxxx/xxxxx.xxx. riguardano operazioni sistemistiche sui singoli sistemi software. Per quanto riguarda queste ultime, infatti, i singoli soggetti gestori dei Registri (Generale e/o Secondari) adotteranno le modalità operative più consone ed appropriate, ma queste non devono essere visibili ai client del Servizio di Registro SICA. Viceversa particolari soggetti istituzionali, agendo come client dei Servizi di Registro SICA, potrebbero essere interessati a particolari operazioni di valenza complessiva che pertanto devono essere offerte. Tali operazioni, identificate nel seguito, saranno rese accessibili attraverso il Registro SICA Generale, che nella loro realizzazione si avvarrà però di opportune interfacce applicative offerte dai Registri Secondari. Per loro natura, questi ultimi non potranno quindi esportare tale operazioni di gestione e monitoraggio. Va inoltre aggiunto che allo stato attuale, i processi di monitoraggio non sono ancora compiutamente delineati, pertanto, anche se la loro presenza è prevista, di essi non si forniranno ulteriori dettagli. Successive versioni della documentazione e delle specifiche dei Servizi di Registro SICA forniranno la specifica dettagliata di tali aspetti. Per quanto riguarda la gestione, allo stato attuale sono stati individuate tre operazioni fondamentali (ognuna delle quali è indipendente ed autonoma rispetto alle altre 17):

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: