Common use of Identificazione degli Assicurati Clause in Contracts

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3). Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3). Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicuratedegli allievi iscritti. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraenteobbligatoriamente dalla Direzione dell’Istituto Scolastico, la quale si impegna ad esibirli in qualsiasi momento, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di svolgere accertamenti e controlli. Relativamente al personale, qualora non si assicuri la totalità, si farà riferimento all’elenco nominativo di coloro che hanno aderito all’assicurazione; detto elenco farà parte integrante del contratto. Qualora nel corso dell’anno scolastico si aggiungano altri Assicurati, il Contraente comunica all’Agenzia a mezzo Raccomandata o Telefax, l’elenco nominativo delle persone da inserire in garanzia. La garanzia sarà operante a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stata effettuata la comunicazione. Il premio della sezione indennitaria COVID-19 viene fissato inizialmente su un numero provvisorio di Assicurati. Successivamente l’Agenzia provvederà ad emettere apposita appendice in base alle variazioni pervenute per la regolarizzazione amministrativa ed il relativo pagamento. Relativamente agli allievi non si effettueranno conguagli in caso di variazione inferiore al 7%. Per quanto riguarda il personale che opera in più sedi o Istituti, e che ha aderito alla copertura infortuni, si precisa che la garanzia è operante in tutta l’attività compresi i necessari spostamenti tra una sede e l’altra. Gli Assicurati che, nel corso dell’anno scolastico, si trasferiscono ad altri Istituti sono garantiti, con la presente copertura, anche nella nuova sede. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo può rilasciare all’interessato una dichiarazione in merito; eventuali infortuni devono essere denunciati a Reale Mutua per il tramite del Contraente con le informazioni del caso. Si intendono assicurati i docenti e non docenti già in garanzia nell’anno scolastico precedente con le polizze surrogate o sostituite dalla presente, ed il personale inserito per la prima volta nell’organico dell’Istituto (compresi i supplenti annuali), dall’inizio dell’anno scolastico ovvero dall’entrata in servizio nell’Istituto. Detta garanzia è prestata per un periodo di notificare preventivamente alla Società le malattie120 giorni, le infermitàdalla decorrenza della presente copertura, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o a condizione che dovessero sia confermata l’adesione; in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€)caso contrario la garanzia non ha valore.

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Samples: Appendice a Polizza Assicurativa, Appendice a Polizza Assicurativa

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente tramite il Broker e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 32). Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, categorie riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per tutte le categorie assicurate identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3). Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per dal dichiarare i dati anagrafici degli assicurati e per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai agli atti/registri tenuti dal depositati presso il Contraente. Il L’assicurazione copre automaticamente tutti gli Assicurati senza alcuna notifica preventiva dei rischi, purché il Contraente dia comunicazione alla Società al termine di ogni annualità assicurativa, nei termini previsti dalla presente polizza, del numero effettivo degli Assicurati e degli altri elementi variabili riportati nella Sezione 6 della presente polizza. Per tutti gli Assicurati il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, contratto o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

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Samples: Insurance Policy

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 L’Assicurazione Infortuni è prestata in favore degli alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stessoRegione Lazio. Per alunni si intendono tutti i soggetti iscritti negli appositi registri scolastici previsti dalle norme vigenti ovvero: - gli alunni delle scuole statali e paritarie private di ogni ordine e grado; - gli alunni di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli a cui le categorie identificate come automaticamente coperte competenti autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici; - gli alunni dei paesi aderenti alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione U.E. purché nei limiti previsti dagli accordi e dalle disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29. L’Assicurazione Infortuni è prestata anche in favore: - del personale adibito alla vigilanza durante i trasferimenti degli alunni, sempre che la persona colpita da parte infortunio risulti incaricata del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin servizio di vigilanza dal Contraente, dai Comuni o dalla decorrenza della presente polizza. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimoAutorità Scolastica; - dei familiari in qualità di accompagnatori degli alunni partecipanti alle attività oggetto dell’assicurazione. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3). Il Contraente contraente è esonerato dall’obbligo dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicuratedegli Assicurati. Per la loro identificazione identificazione, si farà riferimento ai alle risultanze dei registri e degli altri documenti obbligatoriamente tenuti dal Contraentedalla scuola; documenti che, quest’ultima, si impegna ad esibire, in qualsiasi momento, su richiesta degli incaricati della Società. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette L’assicurazione non vale per le persone assicurate all’atto della stipula di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungono tale età nel corso del presente contrattocontratto di assicurazione, o degli inserimenti successivil’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, o senza che dovessero in seguito sopravvenirecontrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia e in Euro euro (€).

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Samples: Contratto Di Prestazione Di Servizi

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate categorie elencate alla Sezione Sez. 6 della presente polizzaArt. 1, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della del Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per le categorie identificate come automaticamente coperte Nel caso in cui venga concordata e attivata, in corso di contratto, una nuova categoria (originariamente non prevista alla Sezione 6 non Art. 1), il rischio si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà intenderà coperto dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice della data della comunicazione di richiesta di attivazione (alle condizioni concordate) inoltrata dalla Contraente e/o dal Contraente e scadrà alla Broker o dalle ore 24.00 del giorno indicato dal medesimodella data indicata nella richiesta se posteriore a quella di inoltro. Il relativo La Compagnia emetterà appendice attestante l’attivazione della categoria menzionata e il rateo di premio verrà conteggiato versato nei termini previsti dalla Sezione 2 art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia” Nel caso di attivazione in sede corso d’anno di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3)nuove categorie, la Contraente dovrà comunicare, almeno 30 giorni prima della scadenza di rata, il dato preventivo da utilizzare per l’eventuale aggiornamento del conteggio del premio anticipato per l’annualità successiva. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

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Samples: Insurance Policy

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione La garanzia è inoltre operante per i dirigenti ed i dipendenti del contraente e/o di Enti/Società convenzionati che, in attuazione delle disposizioni di Legge, contrattuali e di regolamento, possono essere utilizzati in comando, distacco o assegnazione temporanea, ecc., (a tempo pieno o parziale) da parte del e verso il Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizzao Enti/Società, qualora ragioni organizzative dell’Ente/Società lo richiedano nell’ambito di accordi di collaborazione tra singoli Enti/Società o gestioni associate, ex art. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente 30 TUEL e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 3)successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro euro (€).

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Samples: Insurance Policy

Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla alle ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Art.2 Sezione 36). Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente. In particolare per le categorie non continuativamente alimentate nel corso della durata del contratto l’effettiva copertura degli assicurati verrà determinata sulla base delle evidenze interne del Contraente che può liberamente decidere nell’ambito di ciascun periodo assicurativo se coprire assicurativamente gli assicurati rientranti in tale categoria. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

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Identificazione degli Assicurati. La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse o l’interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza. , Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore 24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfrSezione 3 – art. Art.5 Sezione 35). Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente. Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, contratto o degli inserimenti successivi, successivi o che dovessero in seguito sopravvenire. La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).Euro. - 3 -

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