IL PROBLEMA Clausole campione
IL PROBLEMA. Se è vero che l’autonomia privata trova la sua naturale modalità espressiva nel momento della costituzione del vincolo negoziale, molteplici ragioni inducono a chiedersi se e in che misura il contratto possa disciplinare il momento della dissoluzione del rapporto, e in particolare quali limiti tale disciplina pattizia incontri, quando intenda discostarsi da quella legale. La risposta può essere ricercata su tre piani distinti: teorico, sistematico e applicativo. Sul piano della costruzione teorica, l’indagine sulle deroghe convenzionali alla disciplina normativa fornisce l’occasione per ribadire la trasposizione di piani, che da decenni affligge il dibattito dedicato al c.d. fondamento della risoluzione, e forse meglio chiarirne il senso. In chiave sistematica, sarà possibile segnare la distinzione e il rapporto tra le diverse forme di reazione all’inadempimento, che l’ordinamento predispone, sottolineando come proprio l’art. 1453, c.c., rappresenti un sistema integrato, riproduttivo delle tecniche generali di tutela civile dei diritti. Sul versante delle applicazioni, lo spazio (eventualmente) riconquistato all’autonomia contrattuale consentirà di dare rilievo alla varietà degli interessi coinvolti nella fase esecutiva, primo fra tutti quello alla conservazione del vincolo: interesse certamente meritevole di protezione, come è dimostrato dal crescente interesse che la dottrina già da tempo riserva ai cc.dd. rimedi « manutentivi » del contratto (1). In generale, e per collocare il problema nel suo contesto, si osserva come la risoluzione del contratto, quale rimedio all’inesecuzione, possa implicare un’inefficienza economica in tutta una serie di casi (2). L’analisi economica del diritto, in particolare con la teorica dell’«efficient breach», ha posto in rilievo che la stessa logica dell’esecuzione può, in determinate ipotesi, cedere il passo a una valutazione di maggior convenienza dell’inadempimento, sanzionato esclusivamente sul piano risarcitorio (3).
(1) Si vedano, tra i molti, ▇. ▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 115 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’eccessiva onerosità sopravvenuta, in Trattato di diritto privato, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, p. 95; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Le clausole limitative delle impugnazioni contrattuali, in Vettori, Remedies in Contract. The common rules for a European Law, Padova, 2008, p. 179; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il contratto di diritto europeo, Torino, 20...
IL PROBLEMA. A fronte dell’inadempimento di un contraente, l’art. 1453 c.c. offre alla parte cd. fedele due possibili strade: la via della domanda di adempimento, che è azione che mira ad attuare il contratto sul presupposto del suo mantenimento, e la via della domanda di risoluzione, che è rimedio volto ad eliminare il rapporto contrattuale1. La dottrina, che pur sottolinea che questi rimedi hanno in comune la finalità di assicurare o ristabilire l’equilibrio patrimoniale delle parti, è solita distinguerli classificando l’azione di adempimento e quella di
1 Per tutti si veda ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇ e ▇. ▇▇▇▇▇, Milano, 2001, 955. risoluzione, rispettivamente, tra le tecniche di conservazione e di rimozione del contratto2. Questo studio - avente ad oggetto un’indagine dei profili restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento – muove da una prospettiva che rappresenta, al contempo, un’ipotesi di lavoro alla cui verificazione è tesa la ricerca posta alla base di questa ricognizione. L’idea è la seguente: vagliare criticamente se la dicotomia di cui s’è detto poc’anzi risulti ancora attuale, ovvero debba essere ripensata o, quantomeno, precisata specie alla luce della eterogeneità e varietà delle fattispecie e delle singole forme di inadempimento, o meglio di inadempimenti3, che possono verificarsi. Dato un contratto, l’inadempimento può presentarsi come inadempimento radicale e definitivo, come inadempimento parziale, come mero ritardo, o, ancora, come adempimento inesatto; il comportamento di 2 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, in ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento, Artt. 1453-1454 ▇.▇., ▇▇ ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Bologna Roma, 1990, 5 e 16 ove diffusa analisi della differenza tra adempimento, quale azione che mira a far raggiungere all’attore l’assetto di interessi programmato, e risoluzione, quale azione che tende, invece, a porre nel nulla quel medesimo assetto negoziale. Come si avrà modo di precisare meglio oltre (cfr. par. 8), nelle sentenze non sempre emerge con chiarezza il profilo della sorte del contratto che, infatti, assai sovente, risulta offuscato (se non sovrastato) dall’utilizzo di altri strumenti di tutela quali l’eccezione di inadempimento e il risarcimento del danno. Tale prospettiva è analizzata da A.M. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La deriva dell’eccezione di inadempimento: da rimedio sospensivo a rimedio criptorisolutorio?, in Danno e resp., 2003, 753.
IL PROBLEMA. I canneti presenti ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ costituiscono un elemento fondamentale per la vita del lago stesso, un patrimonio da mantenere e da salvaguardare dalle minacce provenienti dall’inquinamento e dall’impatto antropico. Di tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico si è parlato spesso a tutti i livelli, tuttavia solo in pochi casi sono poi seguiti atti concreti ed interventi mirati e incisivi che abbiano prodotto qualche risultato apprezzabile. Abbiamo dunque purtroppo assistito, ad una progressiva sparizione negli anni di aree naturali a canneto lungo le sponde del Lago di Garda.
IL PROBLEMA. Negli atti di alienazione o costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia, relativi a beni che sono stati oggetto di donazione, compiuti dal donatario mentre il donante è ancora vivente, la tutela della posizione dell’avente causa entra in conflitto con le norme dettate dall’ordinamento a tutela della posizione dei legittimari.
IL PROBLEMA. Ragionare in termini di fonte127 delle obbligazioni restitutorie derivanti dal venir meno del vincolo contrattuale significa, secondo l’indicazione sistematica dell’art. 1173 c.c., indagare sull’atto o fatto idoneo a costituire titolo delle restituzioni in conformità all’ordinamento giuridico; e, nella prospettiva della ricostruzione del regime, significa identificare il fondamento giuridico di tali obbligazioni dal quale 127 Cfr. C.A. ▇▇▇▇▇▇▇, Le obbligazioni in generale, in Trattato di diritto privato, diretto da
