Il problema Clausole campione

Il problema. Se è vero che l’autonomia privata trova la sua naturale modalità espressiva nel momento della costituzione del vincolo negoziale, molteplici ragioni inducono a chiedersi se e in che misura il contratto possa disciplinare il momento della dissoluzione del rapporto, e in particolare quali limiti tale disciplina pattizia incontri, quando intenda discostarsi da quella legale. La risposta può essere ricercata su tre piani distinti: teorico, sistematico e applicativo. Sul piano della costruzione teorica, l’indagine sulle deroghe convenzionali alla disciplina normativa fornisce l’occasione per ribadire la trasposizione di piani, che da decenni affligge il dibattito dedicato al c.d. fondamento della risoluzione, e forse meglio chiarirne il senso. In chiave sistematica, sarà possibile segnare la distinzione e il rapporto tra le diverse forme di reazione all’inadempimento, che l’ordinamento predispone, sottolineando come proprio l’art. 1453, c.c., rappresenti un sistema integrato, riproduttivo delle tecniche generali di tutela civile dei diritti. Sul versante delle applicazioni, lo spazio (eventualmente) riconquistato all’autonomia contrattuale consentirà di dare rilievo alla varietà degli interessi coinvolti nella fase esecutiva, primo fra tutti quello alla conservazione del vincolo: interesse certamente meritevole di protezione, come è dimostrato dal crescente interesse che la dottrina già da tempo riserva ai cc.dd. rimedi « manutentivi » del contratto (1). In generale, e per collocare il problema nel suo contesto, si osserva come la risoluzione del contratto, quale rimedio all’inesecuzione, possa implicare un’inefficienza economica in tutta una serie di casi (2). L’analisi economica del diritto, in particolare con la teorica dell’«efficient breach», ha posto in rilievo che la stessa logica dell’esecuzione può, in determinate ipotesi, cedere il passo a una valutazione di maggior convenienza dell’inadempimento, sanzionato esclusivamente sul piano risarcitorio (3). (1) Si vedano, tra i molti, X. XXXXXX, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 115 ss.; X. XXXXXXXXX, L’eccessiva onerosità sopravvenuta, in Trattato di diritto privato, diretto da X. Xxxxxxx, x. XXXX, Xxxxxx, 0000, p. 95; X. XXXXXXXX, Le clausole limitative delle impugnazioni contrattuali, in Vettori, Remedies in Contract. The common rules for a European Law, Padova, 2008, p. 179; X. XXXXXXXXX, Il contratto di diritto europeo, Torino, 20...
Il problema. I canneti presenti xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx Xxxxx costituiscono un elemento fondamentale per la vita del lago stesso, un patrimonio da mantenere e da salvaguardare dalle minacce provenienti dall’inquinamento e dall’impatto antropico. Di tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico si è parlato spesso a tutti i livelli, tuttavia solo in pochi casi sono poi seguiti atti concreti ed interventi mirati e incisivi che abbiano prodotto qualche risultato apprezzabile. Abbiamo dunque purtroppo assistito, ad una progressiva sparizione negli anni di aree naturali a canneto lungo le sponde del Lago di Garda.
Il problema. A fronte dell’inadempimento di un contraente, l’art. 1453 c.c. offre alla parte cd. fedele due possibili strade: la via della domanda di adempimento, che è azione che mira ad attuare il contratto sul presupposto del suo mantenimento, e la via della domanda di risoluzione, che è rimedio volto ad eliminare il rapporto contrattuale1. La dottrina, che pur sottolinea che questi rimedi hanno in comune la finalità di assicurare o ristabilire l’equilibrio patrimoniale delle parti, è solita distinguerli classificando l’azione di adempimento e quella di 1 Per tutti si veda X. XXXXX, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di X. Xxxxxx e X. Xxxxx, Milano, 2001, 955. risoluzione, rispettivamente, tra le tecniche di conservazione e di rimozione del contratto2. Questo studio - avente ad oggetto un’indagine dei profili restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento – muove da una prospettiva che rappresenta, al contempo, un’ipotesi di lavoro alla cui verificazione è tesa la ricerca posta alla base di questa ricognizione. L’idea è la seguente: vagliare criticamente se la dicotomia di cui s’è detto poc’anzi risulti ancora attuale, ovvero debba essere ripensata o, quantomeno, precisata specie alla luce della eterogeneità e varietà delle fattispecie e delle singole forme di inadempimento, o meglio di inadempimenti3, che possono verificarsi. Dato un contratto, l’inadempimento può presentarsi come inadempimento radicale e definitivo, come inadempimento parziale, come mero ritardo, o, ancora, come adempimento inesatto; il comportamento di 2 Cfr. X. XXXXXXXX, in X. XXXXXXXX – X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXX, Risoluzione per inadempimento, Artt. 1453-1454 x.x., xx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Bologna Roma, 1990, 5 e 16 ove diffusa analisi della differenza tra adempimento, quale azione che mira a far raggiungere all’attore l’assetto di interessi programmato, e risoluzione, quale azione che tende, invece, a porre nel nulla quel medesimo assetto negoziale. Come si avrà modo di precisare meglio oltre (cfr. par. 8), nelle sentenze non sempre emerge con chiarezza il profilo della sorte del contratto che, infatti, assai sovente, risulta offuscato (se non sovrastato) dall’utilizzo di altri strumenti di tutela quali l’eccezione di inadempimento e il risarcimento del danno. Tale prospettiva è analizzata da A.M. XXXXXXXXX, La deriva dell’eccezione di inadempimento: da rimedio sospensivo a rimedio criptorisolutorio?, in Danno e resp., 2003, 753.
Il problema. Ragionare in termini di fonte127 delle obbligazioni restitutorie derivanti dal venir meno del vincolo contrattuale significa, secondo l’indicazione sistematica dell’art. 1173 c.c., indagare sull’atto o fatto idoneo a costituire titolo delle restituzioni in conformità all’ordinamento giuridico; e, nella prospettiva della ricostruzione del regime, significa identificare il fondamento giuridico di tali obbligazioni dal quale 127 Cfr. C.A. XXXXXXX, Le obbligazioni in generale, in Trattato di diritto privato, diretto da
Il problema. Negli atti di alienazione o costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia, relativi a beni che sono stati oggetto di donazione, compiuti dal donatario mentre il donante è ancora vivente, la tutela della posizione dell’avente causa entra in conflitto con le norme dettate dall’ordinamento a tutela della posizione dei legittimari.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • CAUSE DI ESCLUSIONE Si procederà all’esclusione dalla gara, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/16, in ogni caso previsto espressamente dalla presente lettera di invito e nei relativi allegati, nonché nei casi previsti dall’art 80 del citato decreto. Saranno escluse dalla gara le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni minime e/o inderogabili del servizio/fornitura stabilite nella presente lettera, nel CSO e nei documenti allegati nonché ad ogni altra condizione specificata nei citati atti di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di servizio/fornitura. Costituirà altresì causa di esclusione: ▪ la presentazione di offerte economiche incomplete e/o parziali; ▪ la mancata presentazione dei documenti richiesti a pena di esclusione; ▪ La presenza di un documento sottoscritto con firma digitale (laddove espressamente richiesta a pena di esclusione) non valida alla data di sottoscrizione. La firma digitale è considerata valida se sussistono queste tre condizioni: ▪ il file è integro nella sua struttura (contiene il documento, il certificato digitale del firmatario e la firma digitale); ▪ il certificato digitale del firmatario è stato rilasciato da un ente certificatore iscritto all'elenco pubblico dell’Agenzia per l’Italia Digitale e non è scaduto alla data di sottoscrizione; ▪ il certificato digitale del firmatario non è stato revocato o sospeso dall'ente certificatore che lo ha rilasciato. Le eventuali esclusioni verranno comunicate utilizzando lo strumento della messaggistica on line

  • DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11 - impianti tecnologici; OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico; OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario; OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori; OS 11 - apparecchiature strutturali speciali; OS 12-A - barriere stradali di sicurezza; OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili; OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato; OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio; OS 18 -B - componenti per facciate continue; OS 21 - opere strutturali speciali; OS 25 - scavi archeologici; OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi; OS 32 - strutture in legno. Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato;

  • Efficacia del “Patto di Integrità” Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

  • Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.