IL PROBLEMA Clausole campione

IL PROBLEMA. Se è vero che l’autonomia privata trova la sua naturale modalità espressiva nel momento della costituzione del vincolo negoziale, molteplici ragioni inducono a chiedersi se e in che misura il contratto possa disciplinare il momento della dissoluzione del rapporto, e in particolare quali limiti tale disciplina pattizia incontri, quando intenda discostarsi da quella legale. La risposta può essere ricercata su tre piani distinti: teorico, sistematico e applicativo. Sul piano della costruzione teorica, l’indagine sulle deroghe convenzionali alla disciplina normativa fornisce l’occasione per ribadire la trasposizione di piani, che da decenni affligge il dibattito dedicato al c.d. fondamento della risoluzione, e forse meglio chiarirne il senso. In chiave sistematica, sarà possibile segnare la distinzione e il rapporto tra le diverse forme di reazione all’inadempimento, che l’ordinamento predispone, sottolineando come proprio l’art. 1453, c.c., rappresenti un sistema integrato, riproduttivo delle tecniche generali di tutela civile dei diritti. Sul versante delle applicazioni, lo spazio (eventualmente) riconquistato all’autonomia contrattuale consentirà di dare rilievo alla varietà degli interessi coinvolti nella fase esecutiva, primo fra tutti quello alla conservazione del vincolo: interesse certamente meritevole di protezione, come è dimostrato dal crescente interesse che la dottrina già da tempo riserva ai cc.dd. rimedi « manutentivi » del contratto (1). In generale, e per collocare il problema nel suo contesto, si osserva come la risoluzione del contratto, quale rimedio all’inesecuzione, possa implicare un’inefficienza economica in tutta una serie di casi (2). L’analisi economica del diritto, in particolare con la teorica dell’«efficient breach», ha posto in rilievo che la stessa logica dell’esecuzione può, in determinate ipotesi, cedere il passo a una valutazione di maggior convenienza dell’inadempimento, sanzionato esclusivamente sul piano risarcitorio (3). (1) Si vedano, tra i molti, ▇. ▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento e tecniche di conservazione del contratto, in Riv. crit. dir. priv., 1984, p. 115 ss.; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, L’eccessiva onerosità sopravvenuta, in Trattato di diritto privato, diretto da ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇, p. 95; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Le clausole limitative delle impugnazioni contrattuali, in Vettori, Remedies in Contract. The common rules for a European Law, Padova, 2008, p. 179; ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, Il contratto di diritto europeo, Torino, 20...
IL PROBLEMA. A fronte dell’inadempimento di un contraente, l’art. 1453 c.c. offre alla parte cd. fedele due possibili strade: la via della domanda di adempimento, che è azione che mira ad attuare il contratto sul presupposto del suo mantenimento, e la via della domanda di risoluzione, che è rimedio volto ad eliminare il rapporto contrattuale1. La dottrina, che pur sottolinea che questi rimedi hanno in comune la finalità di assicurare o ristabilire l’equilibrio patrimoniale delle parti, è solita distinguerli classificando l’azione di adempimento e quella di 1 Per tutti si veda ▇. ▇▇▇▇▇, Il contratto, in Trattato di diritto privato, a cura di ▇. ▇▇▇▇▇▇ e ▇. ▇▇▇▇▇, Milano, 2001, 955. risoluzione, rispettivamente, tra le tecniche di conservazione e di rimozione del contratto2. Questo studio - avente ad oggetto un’indagine dei profili restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento – muove da una prospettiva che rappresenta, al contempo, un’ipotesi di lavoro alla cui verificazione è tesa la ricerca posta alla base di questa ricognizione. L’idea è la seguente: vagliare criticamente se la dicotomia di cui s’è detto poc’anzi risulti ancora attuale, ovvero debba essere ripensata o, quantomeno, precisata specie alla luce della eterogeneità e varietà delle fattispecie e delle singole forme di inadempimento, o meglio di inadempimenti3, che possono verificarsi. Dato un contratto, l’inadempimento può presentarsi come inadempimento radicale e definitivo, come inadempimento parziale, come mero ritardo, o, ancora, come adempimento inesatto; il comportamento di 2 Cfr. ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, in ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Risoluzione per inadempimento, Artt. 1453-1454 ▇.▇., ▇▇ ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Bologna Roma, 1990, 5 e 16 ove diffusa analisi della differenza tra adempimento, quale azione che mira a far raggiungere all’attore l’assetto di interessi programmato, e risoluzione, quale azione che tende, invece, a porre nel nulla quel medesimo assetto negoziale. Come si avrà modo di precisare meglio oltre (cfr. par. 8), nelle sentenze non sempre emerge con chiarezza il profilo della sorte del contratto che, infatti, assai sovente, risulta offuscato (se non sovrastato) dall’utilizzo di altri strumenti di tutela quali l’eccezione di inadempimento e il risarcimento del danno. Tale prospettiva è analizzata da A.M. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, La deriva dell’eccezione di inadempimento: da rimedio sospensivo a rimedio criptorisolutorio?, in Danno e resp., 2003, 753.
IL PROBLEMA. I canneti presenti ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ costituiscono un elemento fondamentale per la vita del lago stesso, un patrimonio da mantenere e da salvaguardare dalle minacce provenienti dall’inquinamento e dall’impatto antropico. Di tutela e salvaguardia del patrimonio naturalistico si è parlato spesso a tutti i livelli, tuttavia solo in pochi casi sono poi seguiti atti concreti ed interventi mirati e incisivi che abbiano prodotto qualche risultato apprezzabile. Abbiamo dunque purtroppo assistito, ad una progressiva sparizione negli anni di aree naturali a canneto lungo le sponde del Lago di Garda.
IL PROBLEMA. Negli atti di alienazione o costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia, relativi a beni che sono stati oggetto di donazione, compiuti dal donatario mentre il donante è ancora vivente, la tutela della posizione dell’avente causa entra in conflitto con le norme dettate dall’ordinamento a tutela della posizione dei legittimari.
IL PROBLEMA. Ragionare in termini di fonte127 delle obbligazioni restitutorie derivanti dal venir meno del vincolo contrattuale significa, secondo l’indicazione sistematica dell’art. 1173 c.c., indagare sull’atto o fatto idoneo a costituire titolo delle restituzioni in conformità all’ordinamento giuridico; e, nella prospettiva della ricostruzione del regime, significa identificare il fondamento giuridico di tali obbligazioni dal quale 127 Cfr. C.A. ▇▇▇▇▇▇▇, Le obbligazioni in generale, in Trattato di diritto privato, diretto da

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  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.

  • Esclusioni e rivalsa L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede; (a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza) b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente; f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata; g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti. Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

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