IL RECESSO ANTE-TEMPUS DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO Clausole campione

IL RECESSO ANTE-TEMPUS DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO. Nelle ipotesi di contratto a tempo determinato, prima della scadenza del termine, sono consentite due tipi di scioglimento del contratto, una è la risoluzione consensuale del contratto, l’altra è il recesso unilaterale per giusta causa, ovvero di una situazione che rende impossibile per una delle parti proseguire negli impegni assunti con la stipulazione del contratto. Non è possibile schematizzare le ipotesi di giusta causa di recesso dato che esse saranno suscettibili di valutazione caso per caso ma ci sono dei casi paradigmatici che è bene mettere in evidenza come , ad esempio, un’ esclusione reiterata dei calciatori dalla rosa dei convocati da parte dell’allenatore o della società o dalla lista dei calciatori da portare in ritiro per preparare la stagione agonistica dal momento che tale azione integra la fattispecie della lesione del diritto alla prestazione agonistica dell’ atleta. Altre ipotesi di giusta causa sono delineate dagli accordi collettivi: l’ Accordo Collettivo FIGC-AIC-LNP per i calciatori professionisti di Serie A e B, per esempio, statuisce che una giusta causa è la morosità della società oltre determinati limiti temporali e che sia il calciatore sia la società abbiano il diritto di recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in origine con la clausola ulteriore che prevede il diritto del calciatore ad ottenere il risarcimento del danno in misura non inferiore al 30% della retribuzione lorda annua. Se, al contrario, non vi è giusta causa, il recesso si configura come illegittimo ed ha come conseguenza l’obbligo del risarcimento dei danni in favore della controparte adempiente. L’art. 1223 c.c. disciplina il caso in cui è la società sportiva a recedere in maniera ingiustificata e sostiene che l’atleta tesserato ha diritto alla spettanza di tutta la retribuzione che avrebbe percepito se il rapporto fosse continuato fino al termine che era stato pattuito, sempre con la possibilità di detrarre quanto il lavoratore abbia percepito a livello di compenso monetario o che avrebbe potuto percepire dopo il licenziamento da una nuova occupazione che ha trovato o che avrebbe potuto trovare usando l’ordinaria diligenza. Nel caso in cui sia lo sportivo professionista, invece, a recedere dal contratto senza una giusta causa nei confronti della società, egli sarà tenuto ugualmente a risarcire il danno eventualmente patito dalla società 84 che, nella maggior parte dei casi sarà determinato convenzionalmente grazie all...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).