IMPIANTI ED ATTREZZATURE Clausole campione

IMPIANTI ED ATTREZZATURE. La gestione del bar dovrà essere svolta dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. La struttura viene concessa nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, priva di arredi e di attrezzature. Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà della ditta, mentre dovrà lasciare nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili. Resta fermo che quanto verrà fatto, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, diverrà di proprietà del Comune di Pella, senza diritto ad alcun compenso nemmeno in occasione della scadenza della presente concessione. Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del gestore, nonché il risarcimento dei danni. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. E’ vietato qualsiasi intervento diretto a modificare o alterare la struttura e relative pertinenze, senza il preventivo assenso dell’Amministrazione Comunale, pena la risoluzione immediata del contratto. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate. L’aggiudicatario è custode, oltre che dei beni propri presenti nei locali, anche dei beni di proprietà comunale.
IMPIANTI ED ATTREZZATURE. 1. Il Concessionario si impegna a prendere in consegna dai Comuni gli impianti, con il relativo gestionale in uso da tenere aggiornato, delle pubbliche affissioni di proprietà del Comune (stendardi, poster, cilindri, bacheche, tabelle etc.) per l’affissione dei manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto e a mantenerli in buone condizioni d’uso effettuando tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza, in conformità alle norme regolamentari previste in materia dall’Ente stesso. In caso di integrazione, sostituzione e/o spostamento, il Concessionario provvede a proprie cura e spese, previo nulla osta scritto dei competenti uffici comunali.
IMPIANTI ED ATTREZZATURE. 1. La gestione del bar dovrà essere svolta dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. La struttura viene concessa nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.
IMPIANTI ED ATTREZZATURE. E’ possibile effettuare l’acquisto o il noleggio delle attrezzature che garantiscano la continuità dell'attività produttiva qualora quelle precedenti risultino danneggiate e inutilizzabili, ovvero vi sia un nesso di causalità diretta del fabbisogno con gli eventi sismici attestato da perizia asseverata di un tecnico abilitato, come ad esempio: impianti di mungitura fissi e mobili (lattodotti, carri, carrelli, ecc.); container per impianti ed attrezzature di mungitura e conservazione del latte; contenitori refrigeranti; macchine specifiche per la gestione di stalla; gruppi elettrogeni; serbatoi d’acqua di emergenza; ricoveri momentanei; acquisto di animali, a seguito di decessi in conseguenza del sisma, previa specifica certificazione del servizio veterinaria.
IMPIANTI ED ATTREZZATURE. La gestione del bar dovrà essere svolta dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. L’arredamento e attrezzature presenti nei locali del bar sono indicati all’art. 1 del presente capitolato. La struttura viene concessa nello stato di diritto e di fatto in cui si trova. L’aggiudicatario potrà dotare i locali di ulteriori arredi e attrezzature previo accordo per iscritto con la Promogest S.C.D. In tal caso, alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà della ditta, mentre dovrà lasciare nelle disponibilità della Promogest S.C.D. gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili. Resta fermo che quanto verrà fatto, previo detto consenso, diverrà di proprietà della Promogest S.C.D. senza diritto ad alcun compenso nemmeno in occasione della scadenza della presente concessione. Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso della Promogest S.C.D. quest’ultima avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del gestore, nonchè il risarcimento dei danni. A tal fine la Promogest S.C.D. potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. E’ vietato qualsiasi intervento diretto a modificare o alterare la struttura e relative pertinenze, senza il preventivo assenso della società. La Promogest S.C.D. si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate. L’aggiudicatario è custode, oltre che dei beni propri presenti nei locali, anche dei beni di proprietà Promogest S.C.D. sia quelli accessori che quelli adibiti a servizio di somministrazione.
IMPIANTI ED ATTREZZATURE e’ a carico del concessionario l’obbligo di dotare il bar-spaccio di tutte quelle attrezzature e di tutte quelle apparecchiature che, non comprese tra quelle consegnate, dalla direzione dell’istituto penitenziario, sono necessarie alla condotta della gestione. nel corso del periodo contrattuale del servizio, il concessionario dovrà altresi integrare e o sostituire (previa autorizzazione della Direzione) a proprie spese le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti con altre. al termine della concessione tutte le attrezzature, gli arredi ed i macchinari di proprietà del concessionario, dovranno essere rimossi a cura e spese dello stesso, entro i termini intimati dalla direzione dell’istituto penitenziario. La direzione resta esonerata da ogni responsabilità per l’uso improprio, danneggiamenti , furti delle attrezzature, arredi e delle stoviglie in dotazione al bar-spaccio. sarà esclusivo onere del concessionario provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature in uso assicurando la manutenzione ordinaria totale (beni mobili, arredi, attrezzture, immobili ed impianti) Il concessionario dovrà altresì assicurare la manutenzione ordinaria corrente, intendendosi per manutenzione ordinaria quella necessaria a mantenere i locali, le attrezzture ed i beni mobili utilizzati in perfetto stato d’uso. In particolare, nell’ambito delle prestazioni di manutenzione ordinaria sono richiesti anche interventi periodici e continuativi durante i quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad evitare l’insorgenza di situazioni di funzionamento degenerativo di apparecchiature, beni mobili, infissi concessi in uso o comunque finalizzate ad assicurare ottimali condizioni di lavoro, anche mediante la sostituzione di parti dannegiate o soggette ad usura e consumo. Qualora il concessionario non provvedesse alla manutenzione dei locali concessi in comodato d’uso gratuito, sarà facoltà della Direzione dell’Istituto penitenziario eseguire in via sostitutiva le prestazioni addebitamendo il relativo costo al concessionario. Il relativo importo potrà essere trattenuto dal deposito cauzionale.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: