RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. Il committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'appaltatore, quella che le attività che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. È fatto obbligo all’appaltatore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, di adempiere a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed al complesso delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. I lavori sono stati valutati ai fini dell’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicu- rezza da attuare nei cantieri. Dall’analisi preventiva effettuata risulta che le lavorazioni da eseguire richiedano l’applicazione delle disposizioni impartite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il RUP incaricato dalla stazione appaltante committente provvederà a tutti gli adempimenti di competenza, compresi l’incarico del Coordinatore per la sicurezza, la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di pre- venzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicu- rezza e igiene. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al tipo di intervento da effettuare, al personale e alle attrezzature utilizzate. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Dovranno essere osservate tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008. L’impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislati- ve e regolamenti vigenti in materia. Qualora l’esecuzione dei lavori richieda l’applicazione delle disposizioni impartite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il committente provvederà a tutti gli adempimenti di sua competenza, com- presa la redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Se tali variazioni determineranno oneri aggiuntivi per l’impresa, si procederà ai sensi del Co- dice dei Contratti.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. Il Gruppo Tea (COMMITTENTE) pone la sicurezza del lavoro al centro della sua visione aziendale, volta alla costante condivisione dei valori sociali e giuridici della difesa della salute e dello sviluppo delle risorse umane. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l’APPALTATORE, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell’appalto siano svolte (dall’APPALTATORE e dai suoi eventuali SUBAPPALTATORI) nel pieno e completo rispetto delle normative in ogni tempo vigenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e per la protezione dell’ambiente dall’inquinamento e di tutte le disposizioni, procedure e regolamenti interni vigenti nel sito soggetto alle lavorazioni, forniti dal COMMITTENTE, e ciò mediante l’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione aggiornate secondo il progresso tecnico e l’esperienza acquisita. Il COMMITTENTE dunque, in linea con la propria Politica di Salute, Sicurezza e Ambiente, intende prevenire l’inquinamento ed i rischi di danni per le persone ed i beni propri e di TERZI e richiede pertanto all’APPALTATORE di conformarsi alla suddetta Politica ed ai Sistemi di Gestione in essere presso i propri siti/unità operative, nello svolgimento dei lavori oggetto del contratto. A tal fine il COMMITTENTE fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all’APPALTATORE (vfr par. successivi).
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. In qualità di datore di lavoro, la Ditta concessionaria avrà l’obbligo, a sua cura e spese, di provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della contrattazione collettiva alla medesima applicabile, relative alla retribuzione dei lavoratori impiegati, alla contribuzione, ai premi assicurativi, al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all’assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché all’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Ditta concessionaria dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto della presente convenzione, condizioni normative e retributive conformi a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per la Provincia di Forlì-Cesena, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile alla Provincia stessa che per la categoria venga successivamente stipulato. La Ditta concessionaria sarà tenuta al corretto inquadramento dei propri lavoratori, all’ applicazione di contratti di lavoro conformi e rispettosi delle norme vigenti ed a pagare contributi e premi agli Enti previdenziali ed assicurativi in conformità alle norme di legge e di contratto. Entro il giorno 10 di ogni mese la Ditta concessionaria dovrà consegnare a FOR il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva, nonché la documentazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, delle ritenute fiscali ad esse relative e dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al mese precedentemese precedente. Al fine di dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri fiscali il concessionario potrà consegnare un’attestazione di professionista qualificato o di Ente autorizzato come previsto dalla normativa vigente. In caso di inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale socio e/o dipendente la Ditta concessionaria potrà incorrere nella revoca dell’assegnazione, fermo restando l’obbligo della stessa di manlevare FOR da ogni pretesaogni pretesa che fosse formulata dai suoi dipendenti, soci o collaboratori in relazione alla violazione di norme di legge o di contratto.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. Nell’espletamento della prestazione di fornitura installazione e configurazione del sistema proposto nonché nel corso degli interventi di assistenza e manutenzione effettuati presso l’impianto, l’Affidatario dovrà garantire l’osservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che di seguito sono dettagliate.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. L’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. sia con riferimento all’attività dei propri dipendenti sia del singolo lavoratore autonomo. In osservanza della normativa in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm., l’Appaltatore si impegna, entro 60 giorni a far data dall’inizio delle attività/servizio a redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/08); il documento deve essere trasmesso alla Stazione appaltante, che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali l’Appaltatore dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 (novanta) giorni dall’inizio dell’attività. Entro lo stesso termine l’Appaltatore dovrà predisporre un piano di emergenza ed evacuazione nell’eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti, effettuando una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. L’Appaltatore nomina il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale deve effettuare e documentare almeno un sopralluogo mensile, in ogni singola struttura e trasmettere tempestivamente copia del verbale di sopralluogo alla Stazione appaltante. Resta a carico dell’Appaltatore la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e Collettivi necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza. Spetta all’Appaltatore l’applicazione delle norme antincendio di cui al DM 10 marzo 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Appaltatore deve altresì garantire l'osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L’Appaltatore dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. 1. L’Azienda si impegna a garantire e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente, per la salvaguardia dell’incolumità pubblica, compresa la disciplina antincendio e la responsabilità civile verso terzi, sollevando la Provincia da ogni responsabilità.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. Nell’espletamento della prestazione di conduzione ed esercizio impianto l’Affidatario dovrà garantire l’osservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro che di seguito si dettagliano. Alla luce di quanto sopra, si dispone negli obblighi di conduzione, di eseguire degli incontri tra i RSPP aziendali dell'affidatario e committente, affinché siano programmati, controllati ed espletati correttamente tutti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai sensi del Titolo I, Capo 3, del D.Lgs. 81/08 e smi l’Affidatario ha l’obbligo della valutazione dei rischi e dell’attuazione delle misure riguardanti l’eliminazione degli stessi e tutto quanto connesso con l’applicazione del D.Lgs 81/08, in particolare: • nomina del medico competente; • nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione; • elezione del rappresentante dei lavoratori; • nomina degli addetti al pronto soccorso; • nomina degli addetti alle emergenze; • redazione della valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall’art. 28 (inserendo anche quello biologico, cancerogeno, chimico e di esplosione); • redazione della valutazione del rischio da rumore d’esercizio; • fornitura dei DPI per il personale; • formazione, informazione e addestramento del personale in conformità anche a quanto previsto all' art.9; • comunicazione all’INAIL, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; • consegna ai lavoratori di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, come previsto dall’art. 18 comma 1 u) e smi; • e ogni altro onere posto in capo dal sopra citato X.Xxx.; In particolare, l’affidatario dovrà individuare e prevenire i rischi dovuti alle interferenze tra l’attività di conduzione e di manutenzione, disciplinati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 in argomento. L’affidatario ha, inoltre, l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. 02.09.21, consistenti in: • redazione del piano di emergenza; • redazione del piano di esodo; • redazione della valutazione dei rischi d’incendio; prima dell’effettivo inizio della prestazione di conduzione, oltre alla compilazione del registro dei controlli e delle manutenzioni.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA. 1. Il committente considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine.
2. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'appaltatore, quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.
3. Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. 81/08, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n° 3/2008, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto: viste le attività oggetto dell’appalto si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e / o ridurre i rischi, il DUVRI allegato al presente atto forma parte integrante dello stesso, la valutazione dei rischi interferenti potrà essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le necessità; gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nella stima delle opere, restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.