Manutenzioni ordinarie e straordinarie Clausole campione

Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono a carico del prestatore di servizi gli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle attrezzature ed agli arredi, agli impianti, ai locali e alle strutture.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. 1. Le riparazioni tutte di cui all’art. 1609 del C.C. e la manutenzione ordinaria necessaria alla struttura concessa per tutta la durata del presente contratto, sono a carico del Conduttore, così come ogni altra opera necessaria al buon funzionamento degli impianti, senza onere alcuno per l’Amministrazione Comunale e senza pretendere indennità o rimborsi nel corso del rapporto contrattuale o al termine dello stesso. L’Amministrazione ha la facoltà di sostituirsi al Conduttore qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro giorni 30 (trenta) dall’avvenuta riparazione. Sono a carico del Conduttore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura, dei locali, degli arredi, degli impianti secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura del tempo. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti interventi manutentivi a carico del Conduttore: dotazione di estintori e segnaletica di sicurezza; riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere; riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione in tutti i locali; disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, dei pozzetti di ispezione e relative opere murarie; manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici dell’impianto di approvvigionamento idrico; manutenzione e sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione; pulizia annuale e revisione caldaie; sostituzione vetri; riparazione e/o sostituzione di infissi interni ed esterni; tinteggiatura interna ed esterna delle pareti pulizia aree esterne di pertinenza. 3. Sono a carico del Comune solo ed esclusivamente le manutenzioni straordinarie del complesso.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. 1. Sono posti a carico del Comune i soli oneri di manutenzione straordinaria dell’immobile locato secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L’Ufficio Tecnico comunale, in occasione di manutenzioni straordinarie, avviserà l’aggiudicatario con un anticipo di almeno 15 giorni dall’avvio dei lavori previsti. Si potranno concordare tempistiche diverse, previo accorto esplicito tra le parti per ridurre o evitare disagi allo svolgimento delle attività. 2. L’aggiudicatario è autorizzato ad effettuare direttamente, previo accordo con l’Ufficio Tecnico comunale, interventi di natura urgente previsti a carico del Comune, addebitandone a quest’ultimo gli oneri relativi, solo a seguito di presentazione dettagliata e completa di preventivo degli interventi da effettuare, che dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale. Per tali interventi si richiama l’Art. 24 del Regolamento comunale per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare. 3. Tutto ciò che non è posto esplicitamente a carico del Comune si intende a carico dell’aggiudicatario. 4. Per tutta la durata del contratto compete all’aggiudicatario a propria cura, spesa e totale responsabilità, la manutenzione ordinaria secondo quanto stabilito dalla normativa, di tutti i locali e spazi assegnati. 5. Il Comune si riserva di controllore lo stato dei locali e delle attrezzature e il registro delle manutenzioni svolte ogni qual volta lo ritenesse necessario. 6. L’aggiudicatario deve eseguire gli interventi di manutenzione con tempestività al fine di evitare ogni mancanza di efficienza delle attrezzature, carenze nella qualità del servizio e/o possibili rischi di mancanza di igiene degli alimenti. 7. In caso si intendano eseguire interventi che necessitano di autorizzazione edilizia, l’aggiudicatario deve acquisire prima il parere scritto da parte del Comune ed assumersi ogni onere economico necessario, seguendo l’iter amministrativo procedurale previsto dalla normativa comunale e sovra comunale. 8. Qualsiasi intervento edilizio non potrà mai comportare la modificazione della destinazione funzionale degli spazi e luoghi affidata, pena l’immediata risoluzione del contratto di locazione.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono a carico del Gestore gli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle attrezzature ed agli arredi, mentre le manutenzioni relative agli impianti e ai locali spettano ad ER.GO o a UNIBO, in base agli accordi fra i due enti. Restano comunque a carico del Gestore le manutenzioni indicate dall’art. 19 del presente capitolato speciale di appalto, che si intendono minimali e non esclusive di manutenzioni similari non specificatamente comprese nell'elenco. Tutti gli interventi manutentivi eseguiti dal Gestore dovranno essere registrati secondo le modalità previste dal piano di manutenzione. Le schede relative agli interventi devono essere tenute presso le rispettive strutture. L'Azienda si riserva in ogni momento di controllare tali schede e l'effettivo stato delle attrezzature, degli arredi e delle strutture, e di effettuare direttamente gli interventi non eseguiti dal Gestore secondo quanto disposto dall’ultimo comma del precedente art. 10.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il concessionario si obbliga a realizzare tutti gli interventi straordinari che si rendano necessari nel corso della gestione. Il concessionario è tenuto ad assicurare la gestione ordinaria e straordinaria ed il normale mantenimento in efficienza della struttura, delle pertinenze e degli impianti destinati a uso esclusivo della struttura che devono avvenire tempestivamente e comunque entro 7 giorni dalla rilevazione del guasto. Sono pertanto a carico del concessionario, a titolo esemplificativo: • per quanto riguarda gli impianti termici — sanitari e relativi alla sicurezza (caldaia, estintori, impianto antincendio ecc.), gli adempimenti di legge tramite i controlli periodici e programmati previsti, secondo le modalità e la tempistica indicate dalla normativa vigente; • le opere di imbiancatura; • l’aggiornamento dei titoli abilitativi all’uso della struttura e degli impianti tecnici (certificati di prevenzione incendi, ecc.): Gli interventi di natura straordinaria a carattere conservativo, incrementativo e/o migliorativo, sono a carico del Concessionario. Sono, inoltre, a carico del Concessionario gli eventuali interventi straordinari che si rendessero necessari per la sicurezza degli impianti, anche a seguito dell’introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni dì efficienza e di conformità alla normativa vigente in ogni momento della gestione. Il Comune concedente esprime il proprio parere per quanto concerne l’opportunità di realizzazione degli interventi. Il concessionario provvede all’esecuzione delle opere a carattere straordinario previamente approvate nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici, pertanto sarà tenuto a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni/nulla, certificazioni concessioni e/o qualsiasi altro atto autorizzativo presso agli Enti terzi interessati (ASL, VV.FF., Soprintendenza ai B.A.A.A.S., Regione Sardegna – Ufficio tutela del paesaggio – ecc.); Il concessionario nulla potrà richiedere o far valere nei confronti del Comune di Milis in relazione agli investimenti effettuati che rimarranno comunque a pieno titolo di proprietà del Comune, considerando come investimenti, anche le progettazioni, l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni ecc.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Sono a carico del gestore le spese di manutenzione ordinarie di quanto costituisce arredamento e attrezzature. Il gestore si impegna a tinteggiare a proprie spese i locali ogni qualvolta la situazione lo richieda, previa autorizzazione da parte dell’AMTAB Spa.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il gestore deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica tempestivi. E' a carico del gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei soli distributori. Il rifornimento dei distributori automatici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dal gestore nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 33,34 e 37 del D.P.R. 327 del 26.03.1980.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. 19.1. La Società provvederà, a propria cura e spesa, a mantenere in buono stato di funzionamento tutte le installazioni, opere ed attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio oggetto del presente Contratto.
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Art. 33 - Formazione e informazione
Manutenzioni ordinarie e straordinarie. Manutenzioni straordinarie connesse agli edifici, agli impianti e alle attrezzature tecnologiche. Manutenzioni ordinarie relativamente agli spazi e risorse comuni, agli impianti e infrastrutture tecnologiche condivisi da più Utenti o gestiti direttamente dal PCR (impianto idrico e fognario, impianto di condizionamento, impianto antintrusione e antincendio). Manutenzioni ordinarie e straordinarie di tutti gli spazi esterni agli edifici (strade, piazze, sentieri, etc.). Manutenzione del verde Manutenzione delle aree verdi attorno agli edifici e nella zona boschiva. Pulizia Pulizia periodica di tutti gli spazi. Acqua, depurazione e RSU Consumo idrico, gestione del depuratore e smaltimento dei RSU. Energia elettrica Illuminazione aree comuni e strada, alimentazione infrastrutture comuni.