Imposte considerate Clausole campione

Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); 1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990). b) per quanto concerne l'Austria: 1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer); 2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer); 3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe); 4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer); 5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind); 6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer); 7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer); 8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben); 9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen); 10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»). 3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorit...
Imposte considerate. 1. Le imposte considerate dal presente Accordo sono: a) per quanto concerne la Svizzera: i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di capitale e altri redditi), ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza, iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni; b) per quanto concerne il Brasile: i) l’imposta sul reddito e l’imposta sull’utile (IRPF, IRPJ), ii) l’imposta sui prodotti industriali (IPI), iii) l’imposta sulle transazioni finanziarie (IOF), iv) l’imposta fondiaria sulle tenute rurali (ITR), v) la tassa sull’integrazione sociale (PIS), vi) la tassa sul finanziamento sociale (COFINS), vii) la tassa sociale sull’utile netto (CSLL), e viii) altre imposte gestite dalla Segreteria per le finanze federali. 2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura identica che verranno istituite dopo la firma dell’Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Il presente Accordo si applica anche alle imposte di natura analoga che verranno istituite dopo la firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali, se le autorità competenti delle Parti contraenti lo convengono. L’autorità competente di ogni Parte contraente notifica per scritto all’autorità dell’altra Parte contraente qualsiasi modifica sostanziale della sua legislazione che potrebbe pregiudicare gli obblighi a cui questa Parte è soggetta in virtù del presente Accordo.
Imposte considerate. 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Svizzera: i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito comples- sivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e com- merciali, utili di capitale e altri redditi), ii) le imposte federali, cantonali e comunali sulla sostanza, iii) le imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni; b) a San Marino: l’imposta generale sui redditi che si applica: i) alle persone fisiche, ii) alle persone giuridiche e alle imprese individuali, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. 2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente ana- loga istituita dopo la data della firma dell’Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno per iscritto le modifiche sostanziali apportate alle rispettive leggi che potrebbero pregiudicare i loro obblighi ai sensi del presente Accordo.
Imposte considerate. (1) La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. (2) Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. (3) Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Austria: (i) l’imposta sul reddito (die Einkommensteuer); (ii) l’imposta sulle società (die Körperschaftsteuer); (iii) l’imposta sugli immobili (die Grundsteuer); (iv) l’imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben); (v) l’imposta sul valore die terreni edificabili (die Abgabe vom Bodenwert bei unbebauten Grundstücken); b) a San Marino: l’imposta generale sui redditi (IGR) che si applica: 1. sulle persone fisiche; 2. sulle persone giuridiche e le imprese individuali; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte. (4) La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Repubblica araba d'Egitto: 1) l'imposta sul reddito derivante da beni immobili [inclusa l'imposta sui terreni, sui fabbricati e l'imposta di sorveglianza (ghaffir)]; 2) l'imposta sul reddito da beni mobili; 3) l'imposta sugli utili commerciali e industriali; 4) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sulle indennità e sulle pensioni; 5) l'imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali; 1 Ratificata con L. 25 maggio 1981, n. 387 (G.U. 24 luglio 1981, n. 202, S.O). Scambio degli strumenti di ratifica: 28 aprile 1982. Entrata in vigore: 28 aprile 1982 (G.U. 30 giugno 1982, n.177). 6) l'imposta generale sul reddito; 7) l'imposta per la difesa; 8) l'imposta per la sicurezza nazionale; 9) l'imposta Xxxxx (per la lotta sacra); 10) le imposte supplementari prelevate come percentuali dalle imposte summenzionate (incluse le tasse comunali). (Qui di seguito indicate quali «imposta egiziana»); b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché riscossa mediante ritenuta alla fonte. (Qui di seguito indicate quali «imposta italiana»). 4. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Norvegia: le imposte erariali, provinciali e comunali sul reddito, compresi i contributi al fondo perequativo fiscale, le imposte sul patrimonio erariali e comunali; il tributo nazionale sui salari degli artisti non residenti; e l'imposta sui marittimi; (qui di seguito indicate quali «imposta norvegese»). b) per quanto concerne l'Italia: 1 - L'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Imposte considerate. 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: a) per quanto concerne la Turchia: i) l'imposta sul reddito (gelir vergisi); ii) l'imposta sulle società (kurumlar vergisi); iii) il contributo al fondo per il sostegno dell'industria per la difesa (savunma sanayii destekleme fonu);
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche e amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»).
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne Trinidad e Tobago: l'imposta sulle società (the corporation tax) e l'imposta sul reddito (the income tax). (qui di seguito indicate quali «imposte di Trinidad e Tobago»). b) per quanto concerne l'Italia: I. l'imposta sul reddito dei terreni; II. l'imposta sul reddito dei fabbricati;
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne la Thailandia: I. l'imposta sul reddito (the income tax); e II. - l'imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax);(qui di seguito indicate quali «imposta thailandese»). b) Per quanto concerne l'Italia: I. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;