Common use of INADEMPIENZE E PENALITA’ Clause in Contracts

INADEMPIENZE E PENALITA’. In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o di non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni: - per il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevata.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

INADEMPIENZE E PENALITA’. Nell’esecuzione del servizio la ditta appaltatrice ha l’obbligo di rispettare le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti ed il presente Capitolato. Qualora si verifichino inadempienze dell’I.A. nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali l’A.C., in relazione alla gravità delle stesse, procederà all’applicazione, in danno della Ditta esecutrice, di penali (consistenti in sanzioni di natura pecuniaria), a garanzia del rispetto delle norme contenute nel presente capitolato. Le penali, a tal fine, sono distinte in due livelli, a seconda della gravità delle inadempienze cui le stesse sono correlate, come di seguito specificato a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) € 3.000,00 Ogni qualvolta viene negato l’accesso agli incaricati dall’A.C. ad eseguire i controlli di conformità. 2) € 800,00 Per ogni variazione e/o difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nel menù giornaliero, non autorizzate dal SIAN della ASL di competenza. 3) € 1.000,00 Per ogni difformità delle pietanze rispetto a quelle previste nelle diete speciali (leggere, per i giorni successivi a festività, per motivi religiosi, per vegetariani) non autorizzate dal SIAN della ASL di competenza). 4) € 800,00 Per errata esecuzione nella preparazione di ciascuna pietanza. 5) € 1.000,00 Per ogni mancato rispetto delle grammature previste dalle Specifiche Dietetiche, verificato su 10 pesate della stessa preparazione. 6) € 1.000,00 In caso di derrate non conformi ai parametri previsti dalle Specifiche Merceologiche, di cui all’allegato capitolo. 7) € 2.000,00 In caso di ritrovamento di corpi estranei, organici e inorganici, nelle derrate alimentari. 8) € 500,00 In caso di ritardo di oltre quindici minuti nella somministrazione dei pasti. 9) € 500,00 Per ogni pasto in meno (comprese le diete speciali), ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto da ogni singolo plesso scolastico. 10) € 1.000,00 Per ogni mancata rispondenza somministrazione del pasto di emergenza e dei cestini da viaggio, qualora richiesti. 11) € 500,00 Per mancato rispetto delle temperature ai sensi del D.P.R. 327/80 e s.m.i. per ciascuna pietanza nel menù giornaliero. 12) € 2.000,00 Per mancata conservazione dei campioni previsti dall’art. 12 presente capitolato. 13) € 1.000,00 Per carenza igienica degli automezzi adibiti al trasporto dei pasti in relazione al piano di pulizia e sanificazione. 14) € 2.000,00 Per carenza igienica delle cucine, dei refettori e dei terminali di consumo in relazione al piano di pulizia e sanificazione. 15) € 1.000,00 Per carenza della corretta prassi igienica del personale. 16) € 3.000,00 Per mancata consegna, ai responsabili dei controlli di conformità incaricati dall’A.C., della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP. 17) € 1.000,00 Per ogni unità lavorativa mancante rispetto all’organico giornaliero previsto. 18) € 1.000,00 Per mancata sostituzione – entro 2 giorni - del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi, su richiesta dell’A.C., e per ogni mancata comunicazione della sostituzione del personale. 19) € 500,00 Per assenza superiore a tre giorni del Direttore del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o senza intervenuta sostituzione. 20) € 1.000,00 Per mancato rispetto delle disposizioni in materia di non assunzione formazione del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.cpersonale., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni: - per il punto a 21) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 Per mancato rispetto delle disposizioni in ordine alle prescrizioni di vestiario da fornire al personale e per non conformità rilevata; - per ogni mancata osservanza dell’obbligo di cartellino identificativo del personale. 22) € 1.000,00 Per mancata presenza, presso il punto bcentro di produzione e/o refezionale, dei documenti previsti dal capitolato. 23) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 1.000,00 Per il mancato rispetto delle modalità di trasporto. 24) € 300,00 Per mancata o incompleta apparecchiatura dei tavoli. 25) € 1.000,00 Per mancata presenza entro le ore 9,30 dei quantitativi necessari delle derrate occorrenti per non conformità rilevata; - la preparazione dei pasti del giorno stesso. 26) € 1.000,00 per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevatamancata consegna di materiale a perdere e/o mancato utilizzo di materiale monouso e biodegradabile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Ritardi nell’intervento in reperibilità: fino a ulteriori 10 minuti € 500,00, oltre 10 minuti € 1.500,00 In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti contestazioni per ritardo, dal presente capitolato speciale terzo ritardo gli importi si intendono raddoppiati. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O.C. Anestesia e Rianimazione, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di non assunzione del servizio ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. Xxx Xxxxxxx,00 – 23100 Sondrio – Tel: 0000000000 – fax. 0000000000 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148 E’ facoltà dell’ASST Valtellina e Alto Lario, a seguito dell’applicazione di aggiudicazionetre penalità, risolvere il Comune di Vicenza contesterà contratto per iscritto all’Appaltatore l'inadempienzagiusta causa il contratto, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme con perdita del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative diritto al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danniogni eventuale danno. L’accertamento Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3comunicazione di applicazione come sottoesposto, darà luogo alle seguenti sanzioni: - saranno detratte per l’intero o per il punto a) dell’artvalore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’artE’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolatoNel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevatal’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

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Samples: Service Agreement

INADEMPIENZE E PENALITA’. In Ove si verifichino inadempienze dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato. Le penalità minime che la Stazione Appaltante si riserva di applicare sono le seguenti: Nel caso in cui tali violazioni o altre non espressamente citate risultassero gravi, ovvero ripetute, la Stazione Appaltante si riserva di mancata rispondenza applicare ulteriori penali, in relazione alla loro gravità, fino ad un massimo del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o di non assunzione 10% del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà corrispettivo mensile. Si conviene che l’unica formalità preliminare per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattualil’applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata A/R ovvero via Posta Elettronica Certificata. Il Comune si riserva di Vicenza si riserveràfar eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’ Impresa Appaltatrice. Alla contestazione dell’inadempienza l’Impresa Appaltatrice ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Il provvedimento che commina la penalità viene adottato dal Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali con propria Determinazione Dirigenziale, previo parere della Commissione Mensa se ritenuto opportuno. Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall’impresa. Altresì, in ogni casocaso di ritardo dell’Impresa nella realizzazione delle varianti migliorative proposte in sede di gara per colpe ad essa imputabili, ai sensi dell’artdecorso inutilmente l’ulteriore termine eventualmente concesso dall’Ente, è facoltà dell’Ufficio comunale competente operare delle detrazioni sulle fatture pasti mensili fino alla concorrenza del relativo costo presumibile dichiarato in sede di gara dalla stessa Ditta. 1456 c.c., la facoltà Il Comune comunica con lettera raccomandata A/R ovvero via Posta Elettronica Certificata le penalità. L’applicazione delle penalità di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni: - per il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevatale violazioni contrattuali.

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Samples: Appalto Per La Gestione Del Servizio Di Refezione Scolastica

INADEMPIENZE E PENALITA’. Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto, il C.I.S.S.A.C.A. procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l’impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto “ipso facto” e “de jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni. In casi meno gravi il C.I.S.S.A.C.A. si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità suindicate quando, dopo aver intimato almeno due volte all’aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste. In caso di mancata rispondenza negligenze o inadempienze (riguardanti per es. assenze saltuarie di operatori o ritardi nelle comunicazioni dovute ecc.) l’Amministrazione procederà all’immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l’aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si disporrà, a titolo di penale, la riduzione del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale compenso globale mensile da un minimo del 5% a un massimo del 15% della somma prevista. La suddetta penale è pertanto da intendersi complessivamente riferita a uno o a più motivi. Nel caso di non assunzione del servizio gravi e persistenti carenze nell’effettuazione dei servizi, l’Amministrazione, per garantirne la continuità, potrà farli effettuare da altri, a seguito di aggiudicazionecarico dell’aggiudicatario stesso, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserveràfatto salvo, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il quanto previsto nel presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni: - per il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevata.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

INADEMPIENZE E PENALITA’. Xxx non attenda a tutti gli obblighi, l‘aggiudicatario è tenuto al pagamento di una penalità variante da € 100,00 a € 2.000,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività. In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale inottemperanza ad uno o più degli obblighi di non assunzione del servizio a seguito di aggiudicazione, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni: - per il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza cui al presente capitolato, purchè il Comune provvede alla contestazione scritta dell'inottemperanza stessa, xxxxxxxx un termine (che l’Affidatario riconosce essere perentorio) entro il quale l’Affidatario deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. Ove l’Affidatario non provveda, il Comune procederà mediante intervento (diretto o a mezzo terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare l’Affidatario erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione di cui all'art. 15 del presente capitolato; entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa e a consegnare al Comune, nel suddetto termine, il titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di violazione del medesimo obbligo ripetuto per un numero di tre volte nell'arco di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), il rapporto contrattuale - previa diffida di cui al precedente secondo comma ed ove l’Affidatario non ottemperi alla diffida stessa nel termine con la medesima assegnato - si intenderà risolto ipso iure. Conseguentemente il Comune assegnerà all’Affidatario un termine non inferiore ai sessanta giorni per lasciare e consegnare l'immobile libero da persone e da cose di sua proprietà e senza che nulla sia considerata grave inadempimentodovuto dal Comune all’Affidatario per nessun titolo né per le attività svolte, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevatale opere eseguite, né per le eventuali modifiche o aggiunte spontaneamente apportate. Le suddette procedure saranno applicate anche ove l'inadempienza comporti sanzioni di altra natura.

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Samples: Management Agreement

INADEMPIENZE E PENALITA’. A seguito di verifica di conformità effettuata semestralmente da ciascun PP.OO. e RSA dell'AUSL di Pescara la Ditta è soggetta al pagamento (per ogni episodio verificatosi) delle seguenti penali: a) ritardo nella consegna entro le 24 ore del presidio rispetto ai tempi previste di cui all'art. 4 del presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale € 250,00. Il margine di tolleranza è del 1%. b) Mancata consegna oltre le 24 ore dalla richiesta del presidio: € 1.000,00. c) Xxxxxxx nel ritiro del presidio: € 250,00. d) Prodotti con caratteristiche non conformi e/o inferiori a quanto offerto in gara € 1.000,00. e) Mancata presentazione della scheda di sicurezza elettrica del prodotto e/o del certificato di sanificazione e/o collaudo funzionale: sarà applicata una sanzione pari € 2.000,00. f) Mancata comunicazione dell'uscita di produzione del presidio: € 5.000,00. L' AUSL di Pescara ha facoltà di applicare le penali suindicate senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la presentazione dell'offerta e con l'accettazione delle clausole del presente capitolato. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r, anticipata via fax, o tramite PEC. La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l' AUSL di Pescara, valutate le osservazioni formulate dalla Ditta aggiudicataria, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura. Le contestazioni formalizzate dall'AUSL di Pescara, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. In caso di mancata rispondenza ritardo nell'espletamento del servizio svolto ai requisiti stabiliti dal presente capitolato speciale o servizio, tale da comportare inconvenienti all'attività, l'Azienda, fatta salva l'ipotesi di non assunzione risoluzione del servizio a seguito di aggiudicazionecontratto, il Comune di Vicenza contesterà per iscritto all’Appaltatore l'inadempienza, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario potrà rivolgersi ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, altra Ditta addebitando all'aggiudicatario all'aggiudicataria le eventuali maggiori spese eventualmente sostenute, conseguenti in aggiunta alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.cpenalità previste., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danni. L’accertamento della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3, darà luogo alle seguenti sanzioni: - per il punto a) dell’art. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’art. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolato, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevata.

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Samples: Service Agreement

INADEMPIENZE E PENALITA’. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Clausola risolutiva espressa” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST si riserva, di applicare le seguenti penali: - Ritardi nella presa in carico del servizio, mancato rispetto degli orari dei turni di servizio, assenze di personale non sostituite tempestivamente, secondo motivata valutazione del Direttore U.O. Pediatria, verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale fino a €. 1.500,00 in caso di ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. - Ritardi nell’intervento in reperibilità: fino a ulteriori 10 minuti € 500,00, oltre 10 minuti € 1.500,00 In caso di mancata rispondenza del servizio svolto ai requisiti stabiliti contestazioni per ritardo, dal presente capitolato speciale terzo ritardo gli importi si intendono raddoppiati. - Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli Operatori della Società, verrà applicata una penale fino a €. 2.000,00. - Violazioni o modifiche delle procedure non preventivamente concordate con il Direttore U.O. Pediatria, verrà applicata una penale fino a €. 1.000,00= in caso di non assunzione del servizio ripetute inadempienze, dalla terza la penale per singolo episodio viene elevata a € 3.000,00. E’ facoltà dell’ASST Valtellina e Alto Lario, a seguito dell’applicazione di aggiudicazionetre penalità, risolvere il Comune di Vicenza contesterà contratto per iscritto all’Appaltatore l'inadempienzagiusta causa il contratto, dando un termine perentorio di otto giorni per adeguarsi alle norme con perdita del capitolato stesso. Mancando o ritardando l'aggiudicatario ad uniformarsi a tale obbligo, il Comune di Vicenza avrà diritto di incamerare il deposito cauzionale e di provvedere ad assegnare il servizio ad altro soggetto, addebitando all'aggiudicatario le eventuali maggiori spese sostenute, conseguenti alle inadempienze contrattuali. Il Comune di Vicenza si riserverà, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte, effettuate mediante posta elettronica certificata, relative diritto al servizio, che dovranno richiamare esplicitamente il presente articolo. Qualora il servizio non risultasse comunque di completo gradimento al Comune di Vicenza per cause motivate, questi potrà in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, recedere dal rapporto con posta elettronica certificata, rimanendo salvo il risarcimento di eventuali danniogni eventuale danno. L’accertamento Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di quindici giorni dalla ricezione della mancata rispondenza del servizio svolto rispetto a quanto stabilito all’art. 2 e all’art. 3comunicazione di applicazione come sottoesposto, darà luogo alle seguenti sanzioni: - saranno detratte per l’intero o per il punto a) dell’artvalore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi. 2 dai numeri 1 a 8: € 500,00 per non conformità rilevata; - per il punto b) dell’artE’ fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante. 2 dai numeri 9 a 12: € 300,00 per non conformità rilevata; - per il punto c) dell’art. 2 dai numeri 3 al 17: € 150,00 per non conformità rilevata; - per l’art. 3: € 200,00 per non conformità rilevata. Per ogni altra inadempienza al presente capitolatoNel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, purchè non sia considerata grave inadempimento, si applicherà una sanzione pari ad € 100,00 per ogni non conformità rilevatal’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

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