Inadempimento del concedente Clausole campione

Inadempimento del concedente. Il presente contratto potrà essere risolto per inadempimento del concedente ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile.
Inadempimento del concedente. Dalla stipula del rent to buy diversi sono gli obblighi a carico del concedente, tra questi il principale quello relativo alla consegna dell’immobile al conduttore; ricordiamo inoltre gli obblighi previsti dalle norme sull’usufrutto espressamente richiamate dall’art 23: in particolare l’obbligo di eseguire le riparazioni (art 1005 c.c.), l’obbligo di riparare l’accessorio dell’immobile concesso in godimento in caso di rovina parziale (art 1007 c.c.), l’obbligo di sostenere le spese delle liti riguardanti il proprio diritto (art. 1013 c.c.); l’obbligo, ai sensi dell’art 1375 c.c., di adottare tutte le iniziative e tenere tutti quei comportamenti necessari per assicurare al conduttore il pacifico godimento dell’immobile ed astenersi da tutti quei comportamenti che possano pregiudicare il diritto del conduttore. Altro obbligo fondamentale in capo al concedente è quello di procedere alla vendita del bene qualora il conduttore intenda procedere all’acquisto nel rispetto dei termini convenuti. L’obbligo di vendita del concedente può riguardare, oltre che la piena proprietà dell’immobile (come avverrà nella maggior parte dei casi), anche un diverso diritto: ad esempio un diritto di usufrutto. L’inadempimento del concedente pone il conduttore dinanzi ad una scelta, esso potrà: • Se l’inadempimento riguarda un “obbligo di fare” ossia un obbligo di tenere un certo comportamento o di svolgere una determinata attività, chiedere l’adempimento in forma specifica (art. 2931 c.c.); • Se l’inadempimento riguarda l’obbligo di concludere il contratto (vendere • Chiedere la risoluzione del contratto (art. 1453 e segg. c.c.). La richiesta di risoluzione, però, non può essere legittimata da qualsiasi tipo di inadempimento: per legge deve trattarsi di un inadempimento non di scarsa importanza; a volte è la legge stessa che prevede rimedi alternativi alla risoluzione: si pensi, ad esempio alla disposizione in base alla quale se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, il conduttore può farle eseguire a proprie spese, con diritto al rimborso e senza dover corrispondere nessun interesse. Fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. In merito all’ obbligo di procedere al trasferimento della proprietà, dinanzi all’esercizio del diritto di acquisto da parte del conduttore, la legge stabilisce che, nel caso di inadempimento del concedente, questo deve restituire la parte dei canoni imputata al cor...

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