INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clausole campione

INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. ART. 19.
INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L'Amministrazione committente si riserva con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Aggiudicatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa: − la perfetta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel contratto, nel bando di gara, nel presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel disciplinare; − la coerenza del servizio con il bando di gara, con il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con il disciplinare, con l'offerta tecnica della ditta aggiudicataria e con tutta la documentazione tecnica che quest'ultima predisporrà nel corso della realizzazione del servizio. Nel caso di inadempienza e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi/prodotti offerti, l'Amministrazione committente intimerà all'Aggiudicatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro un termine perentorio compreso fra i 10 e i 30 giorni, a seconda del "peso" dell'inadempimento da sanare, con comunicazione a mezzo PEC che riporterà esplicitamente il termine individuato insindacabilmente dall'Amministrazione. Trascorso tale termine, l'Amministrazione committente applicherà una penale come indicato al seguente articolo 19. Nell'ipotesi in cui il soggetto Aggiudicatario non dovesse provvedere, trascorso il termine assegnato, l'Amministrazione committente potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere. Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
INADEMPIMENTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 c. 1del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. L'Amministrazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 108 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, quando nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualunque momento, alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108 c. 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dall’aggiudicatario con la stipula del contratto relativo alla presente gara. In ogni caso, si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui agli articoli: 19 (subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti), 22 (Trasparenza), 23 (Brevetti industriali e diritti d’autore), art. 6 Parte 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari). Costituiscono altresì causa di risoluzione dell’Accordo Quadro, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).