Incedibilità del contratto Clausole campione
Incedibilità del contratto. 1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte salvo i casi ammessi dalla legge.
2. La cessione costituisce grave inadempimento ai sensi dell’art.17.
Incedibilità del contratto. È fatto espresso divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto di accordo quadro o parte di esso ed i conseguenti appalti specifici derivanti dall’accordo quadro. Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’Impresa sarà obbligata a risarcire alla stazione appaltante tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente contratto.
Incedibilità del contratto. 1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risodluezl iopnreesente contrattoai □V□H□Q□V□L□ □G□H□O□O□□□D□U□W□.□1□7□.
Incedibilità del contratto. Il Contratto non è trasferibile né cedibile in capo a terzi
Incedibilità del contratto. L’Appaltatore non può cedere il Contratto senza la preventiva approvazione ed autorizzazione da parte di CEV con specifica comunicazione scritta. E’ pertanto nulla ogni eventuale cessione del Contratto non esplicitamente approvata da CEV. Fatto comunque salvo, in ogni caso, il diritto di CEV al risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Incedibilità del contratto. Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel presente Contratto, il quale è assolutamente incedibile, senza l’autorizzazione di DEVAL, neanche in caso di trasferimento o locazione di azienda, fusione o incorporazione. Sarà pertanto nulla ogni eventuale cessione del presente Contratto non esplicitamente autorizzata da DEVAL. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla Committente.
Incedibilità del contratto. 1. Il presente contratto non potrà essere ceduto da parte dell’Agente se non previo consenso scritto della Mandante.
Incedibilità del contratto. 1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte, senza il consenso scritto della ASL.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto. .......................................... , / Timbro e firma della ASL Timbro e firma del Legale Rappresentante Il Direttore Generale della struttura privata Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano, unitamente allo stesso, unico ed inscindibile contesto. Sono da intendersi specificamente approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. le clausole di cui all’art. 5, comma 4: (“A fini di regolarità contabile, la liquidazione del conguaglio a saldo è subordinata e sospesa fino al ricevimento da parte della ASL della/e suddetta/e (eventuale/i) nota di credito di cui al comma precedente”); art. 5, comma 10: (In considerazione della natura facoltativa e non obbligatoria della parte di acconti, eccedente la produzione effettivamente resa e rendicontata, di cui al comma precedente, su tale parte la sottoscritta casa di cura dà atto che non maturano interessi di ritardato pagamento); art. 8, comma 3: (Il Foro competente, individuato nel comma precedente, è inderogabile: eventuali cessioni di credito che prevedano un Foro diverso sono fin d’ora da intendersi respinte dalla ASL a tutti gli effetti di legge) e seconda parte del comma 2 dell’art. 10: (Salvo diversa comunicazione della ASL alla sottoscritta casa di cura, la cessione si intende fin d’ora rifiutata dalla ASL qualora determini un Foro competente diverso da quello specificato ed accettato dalle parti nell’art. 8 del presente contratto); e l'intero art. 9 (Clausola di salvaguardia) del presente contratto, che si ripete integralmente per l’espressa accettazione:
Incedibilità del contratto. 10.1 – L’appaltatrice non potrà cedere a terzi il presente contratto né subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto della committente, pena la risoluzione di diritto del contratto e l’obbligo di risarcire i danni e le spese causati a quest’ultima.
Incedibilità del contratto. È fatto espresso divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, il presente Contratto o parte di esso. La violazione delle obbligazioni di cui al presente punto comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto e l’Affidatario sarà obbligato a risarcire a FAL tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente Contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente contratto.