Indennità di coordinamento Clausole campione

Indennità di coordinamento. Art. 53 Koordinierungszulage‌
Indennità di coordinamento. 1. L’indennità di coordinamento è corrisposta al personale a cui vengono affidati il coordinamento e la sorveglianza di un numero di personale da determinare nell’accordo di comparto.
Indennità di coordinamento. Al personale titolare del profilo di “Responsabile di Settore” è attribuita una indennità di coordinamento nella misura di 200 € mensili per tredici mensilità, con riassorbimento della indennità di staff e dell’indennità di rischio. Al personale titolare di “Coordinatore dell’area della vigilanza e della sorveglianza” è attribuita l’indennità di coordinamento nella misura di 200 € mensili per tredici mensilità che assorbe l’indennità di staff, l’indennità di vigilanza e l’indennità di maneggio valori.
Indennità di coordinamento. 1. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, lettera r), del CCNL dell’Area Funzioni centrali triennio 2016-2018 è definita la percentuale dell’indennità di coordinamento dei professionisti, collegata allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CCNL EPNE sottoscritto in data 8/1/2003, da corrispondersi su dodici mensilità, nella misura indicata nelle tabelle di cui agli allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Indennità di coordinamento. Art. 79 Indennità per incarichi speciali Art. 80 Lavoro straordinario
Indennità di coordinamento. -pari a €. 125 mensili per ogni figura coordinata, per un ammontare annuo compreso tra un minimo di 2.400,00 ed un massimo di 4.800,00 euro da erogarsi in 12 mensilità; tale indennità sarà mensilmente commisurata al numero delle figure coordinate e resterà in vigore per tutta l’effettiva durata dell’incarico di coordinamento.
Indennità di coordinamento. 1. Al personale cui sono affidate effettive funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione della categoria Ds (capo sala, tecnici sanitari coordinatori/trici, terapisti della riabilitazione coordinatori/trici, ostetrico/a coordinatore/trice, dietista coordinatore/trice, tecnico della prevenzione-coordinatore, assistente sanitaria coordinatrice e altre figure equiparate del ruolo sanitario, nonché il/la coordinatore/trice professionale assistente sociale del ruolo tecnico) è corrisposta una indennità di coordinamento nella misura annua lorda di € 648,00 cui si aggiunge la tredicesima mensilità. Detto importo è da considerarsi parte fissa dell'indennità di funzioni di coordinamento.
Indennità di coordinamento. (1) La Giunta provinciale può conferire l'incarico di coordinamento, su proposta del membro di Giunta preposto, sentito il direttore della

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).