LA GIUNTA PROVINCIALE Clausole campione

LA GIUNTA PROVINCIALE. Premesso che: il Comune di Poviglio ha adottato il Piano Strutturale Comunale con deliberazione consiliare n. 2 del 30 gennaio 2006, a seguito della conferenza di pianificazione e dell'accordo di pianificazione con la Provincia concluso in data 9 febbraio 2004, e successivamente integrato; l'accordo di pianificazione prevede nella zona Nord del comune, ai confini con Boretto, un ambito specializzato per attività produttive di rango sovracomunale denominato "Pianura occidentale", comprendente una porzione esistente ricadente in parte in Comune di Poviglio ed in parte in Comune di Boretto ed una porzione di nuovo insediamento ricadente nel Comune di Poviglio; nel piano strutturale adottato l'ambito è stato individuato, nella tav. 2b, con la sigla APS, con una superficie territoriale indicativa pari a 600.000 mq circa; per le caratteristiche strutturali l’ambito suddetto, denominato "Pianura Occidentale" assume una dimensione di grande area produttiva che interagisce con le esigenze di sviluppo, qualificazione, riorganizzazione e di delocalizzazione di insediamenti produttivi dei comuni contermini; Considerato che: i Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri e la Provincia di Reggio Emilia ritengono strategico che in tale ambito siano concentrati i bisogni insediativi produttivi dei Comuni stessi, attraverso discipline e modalità da definire con accordo territoriale; nell’ambito suddetto viene pertanto individuato il luogo insediativo principale per lo sviluppo di nuove attività produttive, l’ampliamento e trasferimento di quelle già insediate e per la delocalizzazione di quelle incongrue, dando atto altresì che i precitati comuni, nel predisporre i propri rispettivi Piani Strutturali Comunali nonché le relative varianti, ovvero nelle definizione di varianti ai piani vigenti redatte ai sensi dell’art. 41 L.R. 20/2000, comma 2, non potranno proporre altri ambiti specializzati per attività produttive in aggiunta a quelli già pianificati negli strumenti urbanistici vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, limitandosi ad operare attraverso modesti ampliamenti di aree già pianificate negli strumenti urbanistici vigenti in risposta a fabbisogni di ampliamento e riorganizzazione di aziende già insediate; l’art 15 della L.R. 20/2000 riconosce “l’Accordo territoriale” come lo strumento negoziale che la Provincia e i Comuni possono utilizzare per concordare obiettivi e scelte strategiche comuni e per definire gli interventi di livello sovracom...
LA GIUNTA PROVINCIALE udito il relatore; - visti gli atti citati in premessa; - vista la legge provinciale n. 5 del 2006; - visto l'art. 14 della legge provinciale n. 9 del 2.8.2017, - visto il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx 0 ottobre 2008, n. 42-149/Leg, - visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, tenuto conto della esigibilità della spesa - vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e acquisito il parere positivo prodotto dal Dipartimento Affari Finanziari, - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; DELIBERA
LA GIUNTA PROVINCIALE. Premesso che: − in data 22.1.2004 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 che ha dato conferma del previgente sistema di relazioni sindacali e delle procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; − lo stesso ha confermato le materie e gli ambiti della trattativa decentrata, correlando strettamente gli incentivi e i compensi accessori agli effettivi incrementi della produttività, al miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed al livello di conseguimento degli obiettivi; − la bozza di accordo decentrato, definita nell'ambito delle direttive della Giunta Provinciale, dalla delegazione trattante di parte pubblica, tende principalmente a garantire:
LA GIUNTA PROVINCIALE vista la legge provinciale 7/1997 n. 7 • vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 • visto il D.P.R. 31 agosto 1972. n. 670 • visto il D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 320 • visto il D.P.R. 16 settembre 1992, n. 495 • visto il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 • visto lo schema di convenzione avente ad oggetto”Convenzione fra la Provincia Autonoma di Trento ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione delle infrastrutture in Banda Ultra Larga sul territorio provinciale” • visti gli atti citati in premessa a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
LA GIUNTA PROVINCIALE. Visti: il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; la Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, e successive modifiche e integrazioni; l’atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Xxxxxx Xxxxxxx di Aree Ecologicamente Attrezzate approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 118 del 13/06/2007; il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Emilia vigente approvato con Del. di G.R. n. 769 del 25/05/1999; il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Reggio Xxxxxx adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 92 del 06/11/2008 e attualmente in fase di approvazione; l'accordo territoriale tra la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di Poviglio, Boretto, Brescello e Gualtieri per l'ambito specializzato per attività produttive sovracomunale denominato "Pianura Occidentale" approvato dalla Provincia di Reggio Emilia con Del. di G.P. n. 143 del 05/06/2007, dal Comune di Poviglio con Del. di C.C. n. 39 del 27/07/2007, dal Comune di Boretto con Del. di C.C. n. 71 del 01/08/2008 e dal Comune di Gualtieri con Del. di G.C. n. 51 del 30/04/2009 (di seguito denominato accordo territoriale strategico); il Piano Strutturale Comunale del Comune di Poviglio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/07/2007;
LA GIUNTA PROVINCIALE. PREMESSO che:

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  • TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L’Appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazione congiunta Con particolare riferimento alla fase di avvio del secondo livello di contrattazione territoriale, ed al fine di evitare che, a seguito di esso, possano verificarsi fenomeni di concorrenza sleale fra le aziende del settore, le parti riconfermano l'impegno, reciprocamente già assunto nei precedenti rinnovi del c.c.n.l. 3 novembre 1994, a svolgere ogni azione, nei riguardi del Governo, tendente all'emanazione di un apposito provvedimento legislativo che estenda l'efficacia generalizzata del sistema normativo contrattuale in tutte le sue articolazioni.

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • Dichiarazioni precontrattuali Informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all’assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l’assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l’assicuratore può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.