Indennità giornaliera per Convalescenza Clausole campione

Indennità giornaliera per Convalescenza. L’Impresa, in caso di Convalescenza, successiva ad un Ricovero conseguente a Infortunio o Malattia e per parto cesareo in un Istituto di cura o Intervento chirurgico in Day-Surgery, certificata dai medici ospedalieri o dal proprio medico di base che hanno in cura l’Assicurato, assicura la corresponsione dell’Indennità giornaliera indicata nel Modulo di polizza, per un periodo fino a 2 volte la durata del Ricovero o del Day Surgery e per un massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo.
Indennità giornaliera per Convalescenza. L’Impresa, in caso di Convalescenza, successiva ad un Ricovero in un Istituto di cura o Intervento chirurgico in Day-Surgery, certificata dai medici ospedalieri o dal proprio medico di base che hanno in cura l’Assicurato, assicura la corresponsione dell’Indennità giornaliera indicata nel Modulo di polizza, per un periodo fino a 2 volte la durata del Ricovero o del Day Surgery e per un massimo di 30 (trenta) giorni.
Indennità giornaliera per Convalescenza. A seguito di ricovero indennizzato nei termini di cui sopra, Generali Italia corrisponde l’indennità giornaliera assicurata in polizza anche per la relativa convalescenza domiciliare secondo le modalità disciplinate in polizza per ciascun Assicurato.
Indennità giornaliera per Convalescenza. Qualora sia operante la garanzia di cui all’Art. 2.13 – Indennità giornaliera per ricovero o gessatura, in caso di: − ricovero protrattosi per almeno 5 giorni; − intervento chirurgico effettuato in regime di ricovero; − gessatura (o immobilizzazione con tutori applicabili e rimovibili solo da parte di personale medico o paramedico specializzato), applicata in istituto di cura o ambulatorio; a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società corrisponde la suddetta indennità, nella misura indicata in polizza, anche per l’eventuale periodo di convalescenza, purché prescritto da un medico, per un numero di giorni pari a quello che sarà riconosciuto per l’Indennità giornaliera per ricovero o gessatura, e comunque non superiore a 30 giorni per sinistro.
Indennità giornaliera per Convalescenza. In caso di Convalescenza successiva ad un Ricovero conseguente a Infortunio o Malattia o per parto cesareo in un Istituto di Cura o Intervento chirurgico in Day-Surgery, certificata dai medici ospedalieri o dal medico di base che ha in cura l’Assicurato, l’Impresa corrisponderà l’Indennità Giornaliera indicata nel Modulo di Polizza nei limiti di cui al successivo Art. 26. L’Indennità Giornaliera per Convalescenza non si cumula con quella da Gessatura di cui all’Art. 23.3. La copertura non opera in caso di parto naturale.
Indennità giornaliera per Convalescenza. A seguito di ricovero in Istituto di Cura indennizzabile a termine di polizza, che renda necessaria una convalescenza per un periodo prescritto dal medico all’atto delle dimissioni la Società corrisponde il medesimo importo previsto per l’indennità giornaliera assicurata in caso di ricovero di cui alla lettera A) del presente articolo per il periodo prescritto dal medico con il massimo del triplo dei giorni di degenza indennizzati, con il limite di 60 giorni per sinistro e 180 per persona e anno assicurativo. La garanzia non è operante per: a) parto non cesareo o aborto; b) malattie della gravidanza e del puerperio; c) ricoveri in regime di day-hospital.
Indennità giornaliera per Convalescenza a) Convalescenza successiva ad un ricovero INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERI In caso di CONVALESCENZA per MALATTIA o INFORTUNIO dell’ASSICURATO successiva ad un RICOVERO in ISTITUTO DI CURA o intervento chirurgico in DAY HOSPITAL, verrà corrisposta l’INDENNITÀ GIORNALIERA a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione dall’ISTITUTO DI CURA e fino a quello della guarigione clinica, con i limiti di INDENNIZZO indicati nell’art. 6 “Ci sono limiti di copertura?”. b) Convalescenza non successiva ad un ricovero, causata da infortunio e con gessatura In caso di CONVALESCENZA conseguente ad INFORTUNIO dell’ASSICURATO che rende necessaria una GESSATURA e che non comporta RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, l’INDENNITÀ GIORNALIERA verrà corrisposta per tutto il periodo durante il quale si è resa necessaria la GESSATURA e fino alla rimozione della stessa, con i limiti di INDENNIZZO indicati nell’art. 6 “Ci sono limiti di copertura?”. di 28 O G G E T T O D E L C O N T R A T T O O G G E T T O D E L C O N T R A T T O c) Convalescenza successiva ad un ricovero, causata da infortunio e con gessatura In caso di CONVALESCENZA conseguente ad INFORTUNIO dell’ASSICURATO che rende necessaria una GESSATURA e che comporta RICOVERO in ISTITUTO DI CURA, l’ASSICURATO potrà scegliere, per il pagamento dell’INDENNITÀ GIORNALIERA, la GARANZIA in forma a), oppure la GARANZIA in forma b). Sono equiparati a GESSATURA: • apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast) in materiale acrilico; • bendaggi amidati; • docce / valve gessate; • collari con mentoniera (tipo Zimmer); • bendaggi Desault e Xxxxxxxxx; • minerve (anche in cuoio); • stecche di Xxxxxx; • apparecchi di trazione cranica (tipo Halo) e trazione / immobilizzazione dita (tipo Xxxxxx); • osteosintesi8 documentate da referti radiologici e certificati medici.

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  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.