Informazione successiva Clausole campione

Informazione successiva. 1. Sono materie di informazione successiva:
Informazione successiva. 1. Nelle amministrazioni nelle quali siano in servizio almeno 5 dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 e con le modalità indicate nell’art. 4, comma 1, sono fornite adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l’organizzazione del lavoro, la costituzione la modificazione e l’estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza.
Informazione successiva. 1. Su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 e con le modalità indicate nell’art. 4, comma 1, le Amministrazioni forniscono adeguate informazioni sui provvedimenti e gli altri atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza, ferma restando la tutela della riservatezza dei singoli.
Informazione successiva. L’informazione successiva nei confronti delle rappresentanze sindacali viene attuata dal Dirigente scolastico accompagnata dalla necessaria documentazione.
Informazione successiva. 1- Sono materia di informazione successiva:
Informazione successiva. 1. Ai sensi del CCNL 2016-2018, art.5, che integra e riprende l’art.6, comma 2 del XXXX0000-0000, sono materia di informazione successiva quelle di seguito specificate:
Informazione successiva. L’Ente, in un apposito incontro, entro il 31 marzo di ogni anno formativo illustrerà e darà in visione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo approvati dalle relative Assemblee dei Soci dell’Ente oltre che l’eventuale bilancio sociale.
Informazione successiva. 1. Sono oggetto di informazione successiva le materie di cui all’art. 6 comma 2 CCNL 2006/2009, e cioè:
Informazione successiva. 1. Sono materie di informazione successiva: ▪ nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; ▪ verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
Informazione successiva. Il dirigente fornisce l’informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell’informazione preventiva, sulle seguenti materie:  Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto.  Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse; La RSU, nell’esercizio della tutela sindacale d’ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati, ha altresì diritto all’accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche.