Informazione successiva. 1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
Informazione successiva. 1. Nelle amministrazioni nelle quali siano in servizio almeno 5 dirigenti, su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui agli artt. 9 e 11 e con le modalità indicate nell’art. 4, comma 1, sono fornite adeguate informazioni sui provvedimenti e sugli atti di gestione adottati riguardanti l’organizzazione del lavoro, la costituzione la modificazione e l’estinzione dei rapporti di lavoro della dirigenza.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenuto conto prioritariamente dell’esigenza di continuità dell’azione amministrativa.
Informazione successiva. Il Dirigente, sulle seguenti materie, fornisce l’informazione successiva:
a) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto.
b) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dalla Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
c) Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse.
Informazione successiva. 1. Ai sensi del CCNL 2016-2018, art.5, che integra e riprende l’art.6, comma 2 del XXXX0000-0000, sono materia di informazione successiva quelle di seguito specificate:
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di Istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa di Istituto sull’utilizzo delle risorse.
Informazione successiva. L’Ente, in un apposito incontro, entro il 31 marzo di ogni anno formativo illustrerà e darà in visione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo approvati dalle relative Assemblee dei Soci dell’Ente oltre che l’eventuale bilancio sociale.
Informazione successiva. Il dirigente fornisce l’informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell’informazione preventiva, sulle seguenti materie: Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto. Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse; La RSU, nell’esercizio della tutela sindacale d’ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti interessati, ha altresì diritto all’accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/90 e dalla legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche.
Informazione successiva. 1. Su richiesta di una o più rappresentanze sindacali di cui all’art.9, l’Amministrazione fornisce adeguate informazioni sui provvedimenti amministrativi e gli altri atti di gestione attinenti le materie oggetto del presente contratto o comunque rilevanti ai fini della prestazione di lavoro dei dirigenti scolastici.
2. Le informazioni vanno fornite in tempi congrui e nelle forme opportune, tenendo conto in via prioritaria dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
Informazione successiva. Sono materie di informazione successiva:
a) I criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall' Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
b) La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse. Le RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96.
Informazione successiva. 1. Sono materie di informazione successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
2. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previsti dalla Legge 241/90, dalla Legge 675/96 e dal D.Lgs. 196/03.
3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro tre giorni dalla richiesta con gli oneri previsti dalla vigente normativa.
Informazione successiva. Sono materia di informazione successiva: