Integrazioni e modifiche Clausole campione

Integrazioni e modifiche. 18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa. 18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto. 18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta e/o via PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: i) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta; ii) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; iii) la decorrenza della variazione proposta; iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all’art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale; v) l’illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.
Integrazioni e modifiche. 1. Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell’eventuale esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
Integrazioni e modifiche. Le parti contraenti si impegnano ad integrare o modificare il presente accordo in relazione a vincoli, disponibilità delle risorse, e sulla base delle esigenze che dovessero eventualmente presentarsi.
Integrazioni e modifiche versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.
Integrazioni e modifiche. 1. Entro un anno dalla data di sottoscrizione del Protocollo le Autorità avviano il processo di revisione del presente Protocollo. Resta ferma la possibilità di apportare, di comune accordo, anche prima di quella data, integrazioni e modifiche per tenere conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.
Integrazioni e modifiche. Le Parti firmatarie, di comune accordo, possono modificare o integrare le presenti disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.
Integrazioni e modifiche. La presente convenzione recepisce ogni modifica e integrazione che potrà essere apportata allo schema di convenzione tipo ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99.
Integrazioni e modifiche a. ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovato automaticamente per un analogo periodo, salvo disdetta da esercitarsi entro i 30 giorni dalla scadenza stessa. Successivamente il rinnovo sarà annuale e, comunque, automatico, salvo l’esercizio del diritto di disdetta da esercitarsi entro i 30 giorni dalla scadenza stessa; b. può essere integrato o modificato di comune accordo, anche prima della scadenza.
Integrazioni e modifiche. L’Istituto ed il Dipartimento verificano periodicamente l’andamento dell’attività di collaborazione regolata dal presente Protocollo al fine di adeguarne le linee programmatiche e i contenuti alle reciproche necessità.
Integrazioni e modifiche. 22.1 Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella Convenzione dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le Parti.