Tutela sindacale Clausole campione

Tutela sindacale. 1. Per lo svolgimento durante l’attività di servizio dell’attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali ed aziendali, a ciascun sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del presente Accordo viene riconosciuta la disponibilità di 3 (tre) ore annue per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente.
Tutela sindacale. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali e degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto.
Tutela sindacale. Coloro che ricoprono una carica sindacale ai sensi del presente articolo non possono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta della Commissione paritetica nazionale. Tale tutela è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali di stampa nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. La tutela prevista dal presente articolo dura sino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico. All’interno della rappresentanza sindacale, di cui al presente articolo, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza previsto obbligatoriamente in tutte le aziende dal D.Lgs. 81/2008.
Tutela sindacale. Fatti salvi i diritti previsti dalla legge n. 300/70, coloro che ricoprono una carica sindacale ai sensi del presente articolo non possono essere licenziati o trasferiti senza il nullaosta della Commissione Paritetica. Tale tutela è estesa ai dirigenti territoriali e nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto. La tutela sindacale prevista dal presente articolo dura sino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico. Gli stessi dirigenti sindacali hanno diritto di usufruire, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 300/1970, anche di permessi non retribuiti in misura non inferiore a 10 giorni all’anno per partecipare a trattative sindacali, a congressi o a convegni. Salvo urgenze impreviste, tali permessi saranno richiesti dal sindacato rappresentato con il preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
Tutela sindacale. 1. Per lo svolgimento, nel periodo di vigenza dell’incarico, dell’attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali e di coordinamento metropolitano, a ciascun sindacato rappresentativo viene riconosciuta la disponibilità di 5 (cinque) ore annue per ogni iscritto rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tutela sindacale. Nelle aziende con oltre quindici tele-radiogiornalisti i componenti del comitato di redazione o i fiduciari non posso- no essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta della Commissione Paritetica Nazionale. Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perento- rio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provve- dimento non dipenda dall’attività sindacale svolta. La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai diri- genti delle Associazioni regionali di stampa, nonché ai com- ponenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o fun- zioni sia stata data preventiva formale notifica all’Aeranti- Corallo nonché ad Aeranti e all’Associazione Corallo. La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell’incarico.
Tutela sindacale. 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.
Tutela sindacale. Nelle aziende con oltre quindici tele-radio giornalisti i componenti del comitato di redazione o i fiduciari non possono essere licenziati o trasferiti, in difetto di loro consenso, senza il nulla osta della Commissione Paritetica Nazionale. Tale nulla osta verrà rilasciato entro il termine perentorio di 8 giorni dalla notifica della richiesta quando il provvedimento non dipenda dall’attività sindacale svolta. La tutela prevista dai commi precedenti è estesa ai dirigenti delle Associazioni regionali di stampa, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in quanto delle suddette cariche o funzioni sia stata data preventiva formale notifica al COORDINAMENTO AER - ANTI – CORALLO nonché ad AER, ANTI e CORALLO. La tutela prevista dal presente articolo dura fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico. Ferma restando l’applicabilità delle norme precedenti, le rappresentanze sindacali esistenti alla data di entrata in vigore del presente CCNL, che siano state elette ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo FIEG- FNSI, continueranno ad operare fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre il 31 DICEMBRE 2001.
Tutela sindacale. 1. A ciascuna organizzazione o aggregazione sindacale medica di categoria firmataria del presente accordo è riconosciuto, rapportandolo alla consistenza associativa, un contributo per la gestione dell’ACN a titolo di concorso degli oneri derivanti dallo svolgimento di compiti organizzativi, di rappresentatività sindacale, di contributo interpretativo e di verifica applicativa degli accordi, di aumentato rischio imprenditoriale, oltre che di sostituzione professionale dei propri esponenti e rappresentanti medici. Tale contributo annuo, compreso nei costi del presente Accordo, consiste in un corrispettivo economico convenzionalmente pari alla valorizzazione di un monte orario di 3 ore per anno, per ogni iscritto rilevato al 1° gennaio dell’anno precedente,la valorizzazione oraria di tale monte ore è pari al valore del compenso orario dei medici di cui all’articolo
Tutela sindacale. 1. In occasione degli incontri plenari con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, l’Azienda rimborserà le spese di trasferta – con le stesse modalità previste per il personale in trasferta - ad un numero massimo di RSA pari ad una persona per ogni XX.XX., per ogni piazza (Milano, Roma, Torino e Genova), oltre al Coordinatore nazionale formalmente nominato e comunicato all’Azienda.