Informazioni di natura qualitativa Clausole campione

Informazioni di natura qualitativa. Il rischio di credito è definito come la possibilità di incorrere in perdite causate dall’inadempienza o insolvenza della controparte; in senso più ampio, è inteso come il rischio che, a fronte di un deterioramento inatteso del merito creditizio della controparte, il valore della posizione creditoria venga eroso. Con riferimento all’entità della variazione, il rischio di credito può essere scomposto in:  rischio di default, ovvero il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumentifinanziari, non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni e risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa;  rischio di spread/mitigazione, ovvero il rischio di variazione del merito creditizio della controparte che determina un effetto sul valore di mercato della posizione creditoria;  rischio di recupero (totale o parziale), ovvero il rischio che il tasso di recupero effettivamente registrato al termine della liquidazione delle attività di una controparte divenuta insolvente risulti inferiore a quanto originariamente stimato dall’intermediario. Il Gruppo presenta un modello di business incentrato principalmente nel settore dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, avvalendosi di una rete distributiva composta da agenti monomandatarie mediatori creditizi. La Società ha una propensione ad erogare credito ai comparti di clientela meno rischiosi (dipendenti pubblici – statali e pensionati), in ottica di garantire un elevato livello di qualità del credito ed uno sviluppo sostenibile del business, senza tuttavia tralasciare la possibilità di erogare finanziamenti anche a dipendenti privati, seppur in misuraridotta. L’operatività della Controllata prevede che, una volta perfezionata la pratica, i crediti vengano ceduti pro-soluto a controparti con le quali ha sottoscritto appositi accordi di cessione. Tale modalità operativa consente di trasferire al cessionario il rischio di insolvenza dei clienti e contestualmente di acquisire liquidità per ripagare le proprie fonti di finanziamento ovvero finanziare nuove erogazioni.
Informazioni di natura qualitativa. Xxxxxxx generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di prezzo
Informazioni di natura qualitativa. Xxxxxxx generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio
Informazioni di natura qualitativa. Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati
Informazioni di natura qualitativa. La gestione del patrimonio riguarda l’insieme delle politiche e delle scelte necessarie per stabilire la dimensione dello stesso in modo da assicurare che esso sia coerente con le regole di vigilanza. La Hypo Vorarlberg Leasing SpA è soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti dal Comitato di Basilea secondo le regole definite da Banca d’Italia. L’attività di verifica del rispetto dei requisiti di vigilanza e della conseguente adeguatezza patrimoniale, è dinamica nel tempo ed é funzione degli obiettivi fissati in sede di pianificazione. Un primo momento di verifica avviene nel processo di assegnazione degli obiettivi di budget: in funzione delle dinamiche di crescita attese degli impieghi, delle altre attività e degli aggregati economici, si procede alla quantificazione dei rischi ed alla conseguente verifica di compatibilità dei ratios.
Informazioni di natura qualitativa. La presente sezione comprende l’informativa sul fair value secondo quanto richiesto dall’IFRS13. Il fair value (valore equo) rappresenta il corrispettivo che potrebbe essere ricevuto per vendere un’attività, o pagato per trasferire una passività, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione. Si ipotizza di fare riferimento a una ordinaria transazione tra controparti indipendenti, in possesso di un ragionevole grado di conoscenza delle condizioni di mercato e dei fatti rilevanti connessi all’oggetto della negoziazione. Nella definizione di fair value è fondamentale l’ipotesi che un’entità sia in condizioni di normale operatività e non abbia urgenza di liquidare o ridurre significativamente una posizione. Il fair value di uno strumento riflette, tra gli altri fattori, la qualità creditizia dello stesso in quanto incorpora il rischio di default della controparte o dell’emittente. I principi contabili internazionali prevedono la classificazione del fair value di uno strumento finanziario in tre livelli (c.d. “gerarchia del fair value”): il livello a cui la misurazione di fair value è attribuita dipende dall’osservabilità e dalla significatività degli input utilizzati nel modello di valutazione. Per gli strumenti finanziari quotati su mercati attivi il fair value corrisponde alla quotazione di mercato alla data di valutazione o ad altra data il più possibile prossima a essa (Livello 1). Uno strumento è considerato trattato su un mercato attivo se le quotazioni sono prontamente e regolarmente disponibili tramite mercati regolamentati, sistemi di scambio organizzati, servizi di quotazione ecc., e se tali prezzi si possono ragionevolmente considerare rappresentativi di effettive e regolari operazioni di mercato verificatesi in prossimi- tà della data di valutazione. In assenza di quotazioni su mercato attivo, o nel caso in cui facendo riferimento ad alcuni indicatori (quali ad esempio l’eseguibilità e il numero delle transazioni al prezzo quotato, lo spread denaro-lettera, gli effettivi volumi di scambio) non sia possibile ritenere che la quotazione sia rappresentativa di un mercato attivo e regolarmente funzionante, la determinazione del fair value degli strumenti finanziari avviene tramite modelli e tecniche di valutazione che hanno lo scopo di stabilire il prezzo al quale l’attività o la passività verrebbe scambiata tra operatori di mercato, in una transazione ordinaria alla data di valutazione. Il fair value di strumenti finanz...

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  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: II.2.2) Opzioni:

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.