Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore Clausole campione

Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro, pertanto non è consentita l'applicazione di singole parti del contratto stesso. Ferma tale inscindibilità le Associazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli che siano praticate al lavoratore, che restano a lui assegnate ad personam.
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da enti pubblici nazionali o regionali o della UE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del c.c.n.l. e di legge in materia di lavoro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam". In materia di usi, le parti fanno riferimento all'art. 2978 cod. civ. I trattamenti collettivi di miglior favore derivanti dall'applicazione di accordi stipulati fra le parti a livello decentrato saranno oggetto di verifica a livello regionale.
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e il trattamento di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per gli impiegati, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le Parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire o modificare le condizioni più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, che dovranno pertanto essere mantenute “ad personam”. Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli accordi interconfederali vigenti.
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Sezione “Relazioni sindacali e Bilateralità”
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Disposizioni generali Parte seconda NORME OPERAI
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Le disposizioni del presente c.c.n.l., nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro. Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente c.c.n.l., non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Art. 3 - Commissione Paritetica
Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore. Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione. Ferma restando tale inscindibilità le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza dalla data di applicazione che restano a lui assegnate "ad personam". In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile. Le parti stipulanti concordemente riconoscono e dichiarano che il presente c.c.n.l. riveste carattere di unica espressione contrattuale della realtà del settore delle imprese artigiane della ceramica, in quanto sottoscritto da tutte le Organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, e che pertanto ad ogni fine ed effetto di legge riferito alla contrattazione collettiva nazionale, si dovrà fare riferimento ad esso in diretta successione di quello del 18 marzo 1977 e di quello del 23 luglio 1988.