Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Clausole campione

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L’appaltatore, al fine di contrastare il rischio di commissione del reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» (art. 603-bis del Codice penale), si impegna ad osservare nell’espletamento dell’incarico conferito le seguenti disposizioni: • attenersi a tutte le norme vigenti in materia di assunzione e gestione del personale, in particolare: • di predisporre e rendere disponibile ad ASM Merano Spa l’elenco del proprio personale che sarà impiegato per l’espletamento del presente Contratto con i relativi modelli UNILAV; • a munire, nell’ambito dello svolgimento delle attività affidate secondo il presente Contratto, il proprio personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08); • di consegnare ad ASM Merano Spa, quando richiesto, l’apposita “Dichiarazione del pagamento delle retribuzioni da parte dei dipendenti” relativa ad un campione rappresentativo dei propri dipendenti (almeno due).
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. (Art. 603 bis) Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Gli artt. 603 bis e ter del codice penale prevedono che, fatto salvo che il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con multa da 500 a 1000 € per ogni lavoratore chi: • recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; • utilizza, assume, impiega manodopera, anche attraverso l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno. Costituiscono indici di sfruttamento: • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi; • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro; • reiterata violazione della normativa relativa alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; • sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro e alloggiative degradanti.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. La Società ripudia qualsiasi attività finalizzata a reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, o comunque approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e non utilizza, assume o impiega manodopera (anche mediante attività di intermediazione) sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La Società garantisce: i) retribuzioni in linea con la normativa vigente e la connessa contrattazione collettiva nazionale e territoriale, proporzionali alla qualità e quantità del lavoro prestato; ii) rispetto delle disposizioni sull’orario di lavoro, sul riposo, l’aspettativa e le ferie; iii) rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; iv) il ripudio di casi di sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni di alloggio (ove necessarie) degradanti.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni chi: - recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; - utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La legge prevede la responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore per le somme dovute in relazione alla prestazione lavorativa svolta durante l'appalto. Il regime di responsabilità solidale previsto per l’appalto (o il subappalto) è applicabile anche nelle ipotesi di subfornitura. Pertanto, il committente è obbligato in solido con il subfornitore in relazione ai crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo. Ogniqualvolta l'appaltatore (o il subappaltatore) è chiamato a versare i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, opera il regime di responsabilità descritto in tabella. Con riguardo alle sanzioni civili, invece, risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Somme dovute Lavoratori interessati Soggetto che non ha effettuato il versamento Soggetti responsabili Termine per far valere il diritto In relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto/subappalto (1): - retribuzione (comprese le quote di TFR) e compensi - contributi - premi Dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi Appaltatore Appaltatore inadempiente e, in solido, il committente (2) 2 anni dalla cessazione dell'appalto (3)
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. (art. 603-bis Cod. pen.)