Interruttori Clausole campione

Interruttori. Gli interruttori devono essere onnipolari. L'uso di interruttori, deviatori, commutatori, invertitori unipolari, è tollerato soltanto sui circuiti di illuminazione e purché interrompano il conduttore di fase. Sui conduttori di terra e di protezione non devono essere installati interruttori, sezionatori e fusibili. Salvo esplicita diversa indicazione le apparecchiature di cui sopra devono essere installate all'altezza, dal piano di pavimento finito, indicata dalla Guida CEI 64-50 per l'integrazione degli impianti nell'edilizia residenziale. Gli interruttori automatici devono essere atti ad interrompere la corrente di corto circuito nei punti in cui sono installati; se sono alimentati carichi di potenza superiore a 1 kW devono interrompere tutti i conduttori di fase facenti parte del circuito.
Interruttori. Gli interruttori magnetotermici e di manovra dovranno essere del tipo seguente: − interruttori magnetotermici di tipo scatolato onnipolari, rele' termico tarabile e di adeguato potere di interruzione; − interruttori magnetotermici di tipo scatolato onnipolari, rele' termico tarabile e provvisti di rele' differenziale tarabile in tempo e sensibilita'; − interruttori magnetotermici differenziali, onnipolari, con neutro protetto di tipo modulare. Tutti gli interruttori di potenza saranno di tipo estraibile.
InterruttoriInterruttori automatici magnetotermici, magnetotermici differenziali e differenziali puri modulari. Riferimenti normativi: CEI EN 60898, CEI 23-3 4° ed., CEI 23-18, CEI EN 61009-1App. G, Tensione nominale: 230/400 V c.a. 50/60 Hz, Correnti nominali: ≤ 100 A, Poteri di interruzione: 4,5,6 e 10 kA secondo Xxxxx CEI EN 60898, Caratteristiche di intervento: Curva B, C e D, Taratura: fissa, Numero di poli: da 1 a 4, tutti protetti e 1P+N. Gli interruttori automatici con protezione differenziale saranno disponibili con i seguenti valori di IDn : 0,01 A (In ≤ 25 A), - 0,03 - 0,3 - 0,5 - 1 A istantanei 0,3 e 1 A selettivi e avranno una protezione contro gli scatti intempestivi (onda di corrente di prova 8/20 s). Sensibilità alla forma d'onda: -tipo AC per l'utilizzazione con corrente alternata -tipo A per l'utilizzazione con apparecchi di classe 1 con circuiti elettronici che danno origine a correnti pulsanti e/o componenti continue. L’intervento automatico sarà segnalato dalla posizione della leva di manovra. Gli interruttori si installeranno, mediante aggancio su guida simmetrica DIN, e potranno essere alimentati da valle senza declassamenti o alterazioni delle proprie caratteristiche elettriche. Per correnti nominali superiori a 25 A dovrà essere possibile il collegamento di cavi di sezione fino a 35 mm2. I morsetti delle apparecchiature devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza per evitare l'introduzione dei cavi a morsetto serrato, ed inoltre devono essere zigrinati per assicurare una migliore tenuta al serraggio. Le viti devono potere essere serrate con utensili dotati di parte terminale a taglio o a croce. Le singole fasi degli interruttori multipolari devono essere separate fra di loro mediante diaframma isolante. Gli interruttori automatici magnetotermici differenziali devono essere dotati di visualizzazione meccanica dell'intervento per differenziale sul proprio frontale.
Interruttori. Gli impianti elettrici debbono essere muniti “ a monte “ di un interruttore generale del tipo magnetotermico di portata proporzionale secondo la legge di Ohm alla potenza impegnata, da posarsi “ a valle “ dell’interruttore di utenza messo a disposizione da Veronafiere S.p.A. (cunicoli tecnici, prese a pavimento o quadri a colonna). “A valle” dell’interruttore generale onnipolare di tipo magnetotermico dovranno essere collocati tanti interruttori magnetotermici differenziali con sensibilità pari a 30 mA (0,03 Ampère) - 300 mA (0,3 Ampère) per le macchine - quante saranno le linee di distribuzione in partenza. Le linee di alimentazione per uso illuminazione e le linee prese luce e FM dovranno appartenere a circuiti separati e protetti da relè di minima tensione. Ciascun interruttore dovrà proteggere l’apparecchiatura più debole o il conduttore di sezione più piccola. La sezione minima ammessa per le linee di distribuzione è di mmq 2,5. Gli interruttori suddetti dovranno essere collocati a parete e fissati ad una distanza non inferiore a m 0,3 dal piano di calpestio.
Interruttori. Strumentazione di misura ed apparecchiature ausiliarie
Interruttori. 3.1.1 Interruttori modulari
Interruttori. Gli interruttori per partenza motore saranno di tipo magnetotermico con protezione dalla mancanza di una fase. Essi saranno del tipo con regolazione della corrente termica e con contatti ausiliari. Gli interruttori di potenza saranno del tipo in scatole di materiale isolante ad eccezione di quelli oltre i 1250A di corrente nominale i quali saranno del tipo aperto.
Interruttori. All’interno dei quadri elettrici devono essere alloggiati gli interruttori per le seguenti funzioni: - protezione dei circuiti; - sezionamento, ovvero interruzione dell’alimentazione dei circuiti Il numero di interruttori installati dovrà essere adeguato rispetto all’applicazione specifica.

Related to Interruttori

  • Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx

  • COPERTURA Garanzia di ricevere una prestazione al verificarsi di determinati eventi a fronte di un rischio.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Fabbricato I locali, di proprietà dell’Assicurato, adibiti a civile abitazione, con eventuale ufficio o studio professionale privato intercomunicante e costituenti l’intera costruzione edile o una porzione di essa. Sono compresi: fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, nonché le sue pertinenze esterne (come box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, attrezzature per giochi, recinzioni e simili), centrale termica, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti; tutti gli impianti fissi di riscaldamento, di condizionamento d’aria, idrici, igienici, elettrici; ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e destinazione (escluso quanto indicato sotto la definizione “contenuto”), compresa tappezzeria, moquettes, tinteggiatura, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli. Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Riguardo alle caratteristiche costruttive dello stesso, i fabbricati assicurabili possono essere edificati come segue:

  • Area Giuridica Risorse Umane 0000107/2018 15/02/2018 Accordo quadro per l'istituzione di un network fra i Servizi Prevenzione e Protezione delle Pubbliche Amministrazioni del territorio. DIREZIONE AMMINISTRATIVA Aziendale 0000108/2018 15/02/2018 RETTIFICA DELLA DELIBERA N. 76 DEL 05.02.2018 Area Giuridica Risorse Umane 0000109/2018 15/02/2018 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN CPS FISIOTERAPISTA CAT. D, PER I SERVIZI RIABILITATIVI DEL DCP DISTRETTO SUD EST AUSL PARMA Area Giuridica Risorse Umane 0000110/2018 15/02/2018 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO DI FIDENZA AREA DISABILI ANNO 2018. ACQUISIZIONE RISORE ASSEGNATE DAL COMUNE DI FIDENZA, COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO DI FIDENZA. Dipartimento CURE PRIMARIE (Distr. Fidenza) 0000111/2018 16/02/2018 Indizione di avviso per la stabilizzazione a domanda del personale dell'area contrattuale del comparto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del protocollo regionale in materia di stabilizzazione del lavoro precario di cui al D. Lgs. n. 75/2017. Approvazione bando Dipartimento Interaziendale "Risorse Umane" 0000112/2018 16/02/2018 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UN CPS FISIOTERAPISTA CAT. D - PER I SERVIZI RIABILITATIVI OSPEDALE/DISTRETTO DI FIDENZA.

  • Contenuto CONTENUTO DIMORA ABITUALE: a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo); c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo). Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli. Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Affittacamere”, qualora prevista e richiamata la Condizione “B&B e Affittacamere”, sono esclusi i beni portati dai clienti. Limitatamente al caso di Rischio Locativo, si intendono comprese all’interno del Contenuto anche le opere di abbellimento, migliorie o utilità attuate nei locali (es. installazione di tende o zanzariere, rivestimenti, decorazioni) eseguite dall’Assicurato locatario.

  • Esclusioni La garanzia “Annullamento Gite” non è operante per rinunce dovute a: a) ricoveri od interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; b) malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; c) aborto volontario; d) malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità Pubblica competente; f) viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; g) epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; h) quarantene; i) abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; j) reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; k) suicido od il tentato suicidio; l) esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: atletica pesante con la sola esclusione della pratica del body building che pertanto si deve intendere ricompreso in garanzia, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idroscì, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia; m) partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico, tra le altre: gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti.

  • RILEVATO CHE − L’art. 66 del D.P.R. 11/7/80 n. 382 prevede che le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifico - didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati. − Le Università pugliesi ed il Politecnico di Bari hanno il compito istituzionale di promuovere e coordinare la ricerca scientifica e l’attività didattica di alto livello nell’ambito del territorio regionale attraverso i propri Dipartimenti e servizi. − Le Università pugliesi ed il Politecnico di Bari nell’ambito dei loro statuti prevedono lo sviluppo di relazioni con istituzioni di ricerca e cultura nazionali ed internazionali e favoriscono i rapporti con soggetti pubblici e privati. − Le Università pugliesi ed il Politecnico di Bari svolgono istituzionalmente sia la ricerca di base ed applicata sia attività didattica di eccellenza, pertanto sono in grado di trasferire conoscenza ed innovazione unitamente ad esperienze e competenze specializzate per concorrere alla formazione di personale sulle tematiche disciplinari interessate. − La Costituzione della Repubblica Italiana e le leggi sul sistema universitario riconoscono alle Università, ed alle altre Istituzioni di alta cultura, ampia autonomia con riferimento, in particolare, allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. − Le finalità dell’Università di Bari contemplano, tra le altre, quelle di: − Contribuire, tramite l’impegno nell’ambito della ricerca, della didattica e dell’alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale. − Favorire lo sviluppo e la circolazione del sapere, il progresso tecnologico e la crescita culturale e professionale delle persone, in un ambiente improntato al dialogo, alla collaborazione e all’apertura alla comunità scientifica internazionale. − Perseguire una collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico. − Aderire ai principi e alle pratiche di sostenibilità ambientale e sociale, adottando strategie e comportamenti volti a minimizzare il proprio impatto sull’ambiente e sulle risorse naturali, ad aumentare la coesione sociale ed a ridurre le disuguaglianze, a favorire la crescita culturale e il progresso economico sostenibile. − Adottare regole di condotta finalizzate a favorire: la libertà della ricerca scientifica; la trasmissione delle conoscenze e il trasferimento tecnologico per lo sviluppo della società a livello locale, nazionale e internazionale; l’interdisciplinarietà di ricerca e didattica; la valorizzazione delle competenze presenti al suo interno. − Curare le reti e i rapporti con il territorio attraverso: l’implementazione dei rapporti con agenzie territoriali di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e partecipate regionali e il rafforzamento dei rapporti con la Regione Puglia. − L’Università di Bari si impegna a promuovere e valorizzare sia la Ricerca di base che quella applicata, e tutte le loro ricadute nei processi culturali, sociali, economici e produttivi e a realizzare una maggiore interazione con le realtà del territorio.

  • PREMESSO che le parti hanno approvato nei rispettivi organi il testo delle convenzioni; “CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, IL COMUNE DI IVREA, L’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E L’ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE PER ATTIVITA’ DI RICERCA, DIDATTICA E TERZA MISSIONE PRESSO IL SITO “XX XXXXXXXXXX” (XXX XXXX XXX XXXXXXX 00, IVREA).” “CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, IL COMUNE DI IVREA, L’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E L’ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE E L’ASL TO 4 PER L’ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN IVREA NEGLI ANNI ACCADEMICI 2014/2015 – 2020/2021 – VALIDITÀ CONVENZIONE FINO A.A. 2024/2025.” che con il presente atto si intende riprodurre, senza novazione alcuna, il testo integrale delle Convenzioni approvate, al fine di evidenziare in un unico atto i rapporti attivi connessi all’offerta formativa Universitaria sul territorio eporediese e consentire una funzionale assunzione unitaria a repertorio dei suddetti rapporti convenzionali. che le convenzioni suddette integrano e modificano gli Accordi sottoscritti ed in particolare la Convenzione sottoscritta in data 9 Dicembre 2015 repertorio n.9670; che il presente xxxx ha la finalità anche di consentire la repertoriazione sotto un unico numero

  • Esclusione L’esclusione dal Consorzio di singoli Consorziati è deliberata, su proposta del Comitato Esecutivo, dall’Assemblea dei Consorziati, con la maggioranza di due terzi dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati, senza com- putare i voti spettanti al Consorziato sulla cui esclusione si delibera, qualora si verifichi a carico degli interessati una delle seguenti circostanze: a) perdita anche di uno solo dei requisiti nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 214 del 12 settembre 2017 e nell’articolo 5 del Decreto Direttoriale del 29 gennaio 2018, e loro successive modi- fiche e integrazioni che si intendono. agli effetti del presente arti- colo, automaticamente recepite; b) grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Sta- tuto, delle deliberazioni degli organi consortili o degli obblighi as- sunti verso il Consorzio, previa contestazione dell’inosservanza da parte del Comitato Esecutivo con comunicazione inviata tra- mite Posta Elettronica Certificata al Consorziato interessato ed invito ad adempiere agli obblighi assunti o a conformarsi alle di- sposizioni statutarie o alle deliberazioni degli organi consortili entro il termine di giorni 15 (quindici). La deliberazione di esclusione deve essere motivata e notificata al soggetto interessato, tramite Posta Elettronica Certificata, entro 15 giorni dall’ado- zione. In caso di esclusione non sono ripetibili i contributi corrisposti né gli apporti al fondo patrimoniale comune a qualsiasi titolo eseguiti. Si applicano gli art. 2609, primo comma, e 2614 c.c. Resta ferma la responsabilità del Consorziato escluso per le obbligazioni maturate anteriormente alla cessazione del rapporto consortile. L’esclusione del Consorziato determina la decadenza automatica ed imme- diata dalla carica di suoi eventuali rappresentanti negli organi del Consor- zio. L’eventuale permanenza di soggetti legati al Consorziato escluso nei progetti in fase di attuazione e nelle iniziative in essere sarà deliberata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è autorizzato a chiedere al Consorziato inadempiente, anche se non escluso, il risarcimento dei danni patiti dal Consorzio a causa del suo inadempimento.