Interruzioni e sospensioni di lavoro Clausole campione

Interruzioni e sospensioni di lavoro. In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell'impresa, sarà corrisposta la retribuzione globale con la facoltà per l'impresa di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto per la prima giornata di sospensione il 70% della retribuzione tabellare; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. Nei casi di contrazione totale o parziale dell'attività lavorativa per le cause previste dalle leggi vigenti in materia di ammortizzatori sociali, l'impresa potrà richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni con le modalità stabilite dalle norme su richiamate. Nel caso di sospensione di lavoro per un periodo maggiore di 8 giorni l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso..
Interruzioni e sospensioni di lavoro. 1. In caso di interruzione della prestazione normale sarà riservato, limitatamente al personale operaio, il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’azienda sarà corrisposta la retribuzione base con facoltà per l’azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute per le quali i lavoratori non vengono trattenuti a disposizione non essendo stati preavvisati in termine utile alla prevedibilità dell’evento, sarà corrisposto, per la prima giornata di sospensione, il 100% della retribuzione globale; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. 2. Restano ferme le norme sulla cassa integrazione salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende. 3. Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità. 4. La presente normativa opera quando nella gestione del servizio intervengano fatti che - indipendenti dalla volontà dell’impresa ed estranei alle condizioni tipiche del settore - impediscano l’esercizio della normale attività aziendale.
Interruzioni e sospensioni di lavoro. In caso di interruzione della prestazione normale, sarà riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma passate a disposizione dell’impresa, sarà corrisposta la retribuzione globale con la facoltà per l’impresa di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai non vengono trattenuti a disposizione, non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell’evento, sarà corrisposto per la prima giornata di sospensione il 70% della retribuzione tabellare; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione. Nei casi di contrazione totale o parziale dell’attività lavorativa per le cause previste dalle leggi vigenti in materia di ammortizzatori sociali, l’impresa potrà richiedere l’intervento della Cassa Integrazione guadagni con le modalità stabilite dalle norme su richiamate. Nel caso di sospensione di lavoro per un periodo maggiore di 8 giorni l’operaio ha facoltà di dimettersi con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.
Interruzioni e sospensioni di lavoro. In caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore verificatesi dopo l’inizio del lavoro, al lavoratore sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. Nel caso che le interruzioni si verifichino prima dell’inizio del lavoro, al lavoratore che si presentasse in fabbrica all’ora prestabilita in base all’orario di lavoro, perché non tempestivamente preavvisato dell’interruzione, sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. Nei casi sopra indicati, ove esistenti, verrà comunque fatto primariamente ricorso all’utilizzo dei ROL/Ex festività. In tutti i casi restano fermi per l’Azienda sia il diritto di rimborso a termini di Legge nei riguardi della Cassa Integrazione Guadagni e sia la facoltà di adibire gli operai ad altri lavori durante i periodi di interruzione.
Interruzioni e sospensioni di lavoro. (art. 35 Ccnl) 1. In ordine alle ipotesi di applicazione dell’art. 35 CCNL si prevede che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualora la disponibilità di un impianto venga temporaneamente sospesa per provvedimento dell’Amministrazione Comunali o altro Ente (es.: per interventi di manutenzione straordinaria; per sospensione dei certificati di agibilità dell’impianto; etc), nei confronti del personale interessato troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 35 CCNL 2. In tal caso per il periodo di interruzione dell’attività lavorativa non sarà dovuta alcuna retribuzione, fatta salva l’eventuale possibilità di reimpiego del soggetto in altra attività/impianto.
Interruzioni e sospensioni di lavoro. [Vedi NOTE INTEGRATIVE in calce] [Vedi NOTE INTEGRATIVE in calce] (1) Nota integrativa