Common use of Invalidità permanente da infortunio Clause in Contracts

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Condizioni Generali Di Assicurazione, Polizza Di Assicurazione Vari Rischi Connessi Alla Frequenza Di Istituti Scolastici, Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio, Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, ,con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteA riportata a pagina 47 delle presenti condizioni generali di assicurazione. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato al l’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnicaofferta; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica manifesta entro due 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo liquida, per tale titolo, una indennità calcolandola sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata assoluta secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia le disposizioni seguenti ed in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella base alle percentuali indicate nella “Tabella INAIL” di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 Luglio 2000, salvo quanto previsto alla Sezione 1 Artt. 1.5 e 1.6, Sezione 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteArt. 2.5, Sezione 3 Art. 3.4, Sezione 4 Art. 4.4, Sezione 5 Art. 5.4, Sezione 6 Art. 6.4 e Sezione 9 Art. 9.4. La perdita totale o assoluta ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; : se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate stabilite dalla tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o artiod arti in uno stesso infortunio, l'indennizzo l’indennità viene stabilito stabilita mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di rottura invalidità permanente non specificati nella tabella, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei denti che abbiano comportato casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanentecapacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessale percentuali di cui trattasi sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di constatato mancinismo, come previsto alla lettera C. del presente articolole percentuali di invalidità permanente stabilite dalla suddetta tabella di legge per l’arto superiore destro e la mano destra varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Il diritto all’indennizzo alla indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi ai beneficiari l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Insurance Agreement, Convenzione Assicurativa, Insurance Agreement

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicu- razione che abbia come conseguenza una invalidità permanente Invalidità Permanente totale e questa que- sta si verifica verifichi entro due 2 (due) anni dal giorno nel dal quale l’infortunio l’Infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato l’Impresa corrisponde per tale titolo un indennizzo sulla somma assicurata Indennizzo pari alla Somma Assicurata indicata nel Modulo di Polizza per il Invalidità Permanente. Nel caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata Invalidità Permanente parziale, l’Impresa corrisponde un Indenniz- zo secondo la le modalità sotto riportate ed in base alle percentuali indicate nella tabella contenuta nell'allegato contenute nel T.U. per gli “Infortuni su Lavoro e le Malattie Professiona- li” (allegato n. 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 al D.P.R. 30.6.1965, N. 1124) conosciute anche come TABELLE INAIL e successive modifiche. • Nei casi di mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente previste per l’ar- to superiore destro, integrazioni e/varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. • Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le per- centuali indicate nel sopra citato T.U., vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta. • Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sotto ripor- tata, l’Indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendente- mente dalla Attività Professionale esercitata dall’Assicurato. • La perdita totale, anatomica o interpretazionifunzionale, di più organi o arti comporta l’ap- plicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole per- centuali dovute per ciascuna lesione, con rinuncia in ogni il massimo assoluto del 100%. • In caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale anatomica o irrimediabile dell'uso riduzione funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazionegià minorato, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perdutasotto richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi • Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionetotale dell’arto stesso. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi La liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente sarà effettuata con le seguenti modalità: a) non si procederà farà luogo a Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al riconoscimento 3% della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolototale. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è Qualora l’Invalidità Permanente risulti di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto chegrado: a. In caso b) superiore al 3% ma inferiore al 26% dell’invalidità totale, l’Indennizzo sarà liquidato previa deduzione di infortunio liquidabile a termini una Franchigia di polizza, che determini un grado d'invalidità 3 punti percentuali; c) pari o superiore al 4526% (quarantacinque per cento) della ma inferiore al 66% dell’invalidità totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento)l’Inden- nizzo sarà liquidato senza deduzione di alcuna Franchigia; b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado d) pari o superiore al 7566% l’Impresa liquiderà il 100% della Somma Assicurata per Invalidità Permanente. TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO % DI INVALIDITÀ PERMANENTE (settantacinque per centoEX TABELLA INAIL, ALLEGATO N° 1 DPR 30 GIUGNO 1965 N° 1124) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00;Lesione Percentuali a destra a sinistra d. in caso a) con possibilità di infortunio liquidabile a termini applicazione di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda protesi efficace 11% b) senza possibilità di offerta tecnica; e. La percentuale applicazione di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrispondono Indennità --- Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.disarticolazione scapolo omerale 85% 75%

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Rischi Infortuni, Insurance Contract, Insurance Contract

Invalidità permanente da infortunio. a) Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutoun’Invalidità Permanente definitiva, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata tale garanzia, secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 annessa al T.U. sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni qualsiasi Invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del DPR 30/06/1965 30.06.1965 n. 1124 - per l’industria - e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, modificazioni con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di franchigie Invalidità Permanente previste dal citato decreto dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanenteviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionemani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di rottura Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei denti che abbiano comportato casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanentecapacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata indipendentemente dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:sua professione. a. b) In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto superioregià minorato, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni, Assicurazione Per Infortuni Del Personale Sanitario

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, ,con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteA riportata a pagina 47 delle presenti condizioni generali di assicurazione. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnicaofferta; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteScheda di Offerta Tecnica. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 85% (ottantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un ulteriore capitale aggiuntivo pari all’importo indicato dal Modulo di Polizza e/o dalla Scheda di Offerta Tecnica; tale indennizzo viene prestato nel caso in cui l’Istituto Scolastico Contraente abbia richiesto la garanzia. Per tale garanzia richiamata espressamente nel Modulo di Polizza e/o dalla Scheda di Offerta Tecnica deve essere corrisposto il relativo premio. e. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dal Modulo di Polizza e/o dalla scheda Scheda di offerta tecnicaOfferta Tecnica; e. f. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. g. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. h. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. i. In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso, fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica, delle spese sostenute dall’assicurato o dalla scuola per l’adeguamento della scuola stessa, dell’abitazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ▪ Attrezzature e arredi personalizzati; ▪ Attrezzature tecnologiche per attività lavorative didattiche; ▪ Attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazione; ▪ Eliminazione barriere architettoniche dell’abitazione; ▪ Acquistare ausili e attrezzature per il controllo dell’ambiente domestico o per migliorare la fruibilità dell’abitazione. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata da documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute, ecc) ed alla condizione che nessun altro assicuratore o ente abbia rimborsato la medesima spesa. j. In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso, fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica, delle spese sostenute dall’Assicurato per l’adeguamento o l’acquisto di autovettura che possa rendere agevole gli spostamenti in conseguenza delle mutate esigenze. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute, ecc) ed alla condizione che nessun altro assicuratore o ente abbia rimborsato la medesima spesa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione all’applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo l’indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità d’invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità all’Assicurato un’invalidità permanente del 100% (cento per cento);. b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata;. c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 38 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro euro 100.000,00;. d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica;dall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx);. f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio;. g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore l'Assicurato morisse per causa indipendente dall’infortunio dall’Infortunio dopo che l’indennità sia fosse già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga erogherà agli eredi o aventi diritto l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Assicurazione, Condizioni Di Assicurazione

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni 730 giorni dal giorno nel quale l’infortunio è é avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo per tale titolo l’indennità indicata nel Certificato di Assicurazione e calcolata sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata assoluta, secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni1124, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di franchigie Invalidità Permanente previste dal citato decreto dalla precitata tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanenteviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionemani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di rottura Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella, l'indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei denti che abbiano comportato casi indicati, della misura nella quale é per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanentecapacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articoloindipendentemente dalla sua professione. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto superioregià minorato, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni 730 giorni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità dell'infortunio. Qualora fosse prevista per invalidità permanente è tale garanzia l’applicazione di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttaviauna franchigia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittimaquesta viene indicata nel Certificato di Assicurazione.

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Samples: Assicurazione Infortuni, Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteScheda di Offerta Tecnica. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 85% (ottantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un ulteriore capitale aggiuntivo pari all’importo indicato dal Modulo di Polizza e/o dalla Scheda di Offerta Tecnica; tale indennizzo viene prestato nel caso in cui l’Istituto Scolastico Contraente abbia richiesto la garanzia. Per tale garanzia richiamata espressamente nel Modulo di Polizza e/o dalla Scheda di Offerta Tecnica deve essere corrisposto il relativo premio. e. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dal Modulo di Polizza e/o dalla scheda Scheda di offerta tecnicaOfferta Tecnica; e. f. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. g. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. h. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. i. In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso, fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica, delle spese sostenute dall’assicurato o dalla scuola per l’adeguamento della scuola stessa, dell’abitazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ▪ Attrezzature e arredi personalizzati; ▪ Attrezzature tecnologiche per attività lavorative didattiche; ▪ Attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazione; ▪ Eliminazione barriere architettoniche dell’abitazione; ▪ Acquistare ausili e attrezzature per il controllo dell’ambiente domestico o per migliorare la fruibilità dell’abitazione. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata da documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute, ecc) ed alla condizione che nessun altro assicuratore o ente abbia rimborsato la medesima spesa. j. In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso, fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica, delle spese sostenute dall’Assicurato per l’adeguamento o l’acquisto di autovettura che possa rendere agevole gli spostamenti in conseguenza delle mutate esigenze. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute, ecc) ed alla condizione che nessun altro assicuratore o ente abbia rimborsato la medesima spesa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al 10% del capitale garantito. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. E. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità d’invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità all’Assicurato un’invalidità permanente del 100% (cento per cento);. b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata;. c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro euro 100.000,00;. d. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 85% (ottantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un ulteriore capitale aggiuntivo pari all’importo indicato nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”; tale indennizzo viene prestato nel caso in cui l’Istituto Scolastico Contraente abbia richiesto la garanzia. Per tale garanzia richiamata espressamente nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico” deve essere corrisposto il relativo premio. e. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica;nell’Allegato 1 “Quadro sinottico”. e. f. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx);. f. g. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio;. g. h. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore l’Assicurato morisse per causa indipendente dall’infortunio dall'Infortunio dopo che l’indennità sia fosse già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga erogherà agli eredi l’importo o aventi diritto l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Se viceversa il decesso per causa indipendente dall’Infortunio avviene prima che la Società abbia effettuato l’accertamento medico-legale volto a determinare il grado di invalidità permanente, pertanto prima che l’indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante consegna alla Società di adeguata documentazione idonea ad accertare l'invalidità permanente. i. In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso, fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”, delle spese sostenute dall’assicurato o dalla scuola per l’adeguamento della scuola stessa, dell’abitazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ▪ Attrezzature e arredi personalizzati. ▪ Attrezzature tecnologiche per attività lavorative didattiche. ▪ Attrezzature per mobilità, autonomia e comunicazione. ▪ Eliminazione barriere architettoniche dell’abitazione. ▪ Acquistare ausili e attrezzature per il controllo dell’ambiente domestico o per migliorare la fruibilità dell’abitazione. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata da documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute, ecc) ed alla condizione che nessun altro assicuratore o ente abbia rimborsato la medesima spesa. j. In caso di infortunio che comporti una invalidità permanente di grado superiore al 75% deve essere previsto un rimborso, fino alla concorrenza del massimale assicurato indicato nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”, delle spese sostenute dall’Assicurato per l’adeguamento o l’acquisto di autovettura che possa rendere agevole gli spostamenti in conseguenza delle mutate esigenze. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute, ecc) ed alla condizione che nessun altro assicuratore o ente abbia rimborsato la medesima spesa.

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Samples: Assicurazione, Assicurazione

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi Se l’infortunio comporta la perdita totale anatomica di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà un arto verrà liquidata immediatamente una somma pari al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. 10% del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumicapitale garantito. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità d’invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità all’Assicurato un’invalidità permanente del 100% (cento per cento);. b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata;. c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro euro 100.000,00;. d. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 85% (ottantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un ulteriore capitale aggiuntivo pari all’importo indicato nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico”; tale indennizzo viene prestato nel caso in cui l’Istituto Scolastico Contraente abbia richiesto la garanzia. Per tale garanzia richiamata espressamente nell’Allegato 1 “Quadro Sinottico” deve essere corrisposto il relativo premio. e. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica;nell’Allegato 1 “Quadro sinottico”. e. f. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx);. f. g. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio;. g. h. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore l’Assicurato morisse per causa indipendente dall’infortunio dall'Infortunio dopo che l’indennità sia fosse già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga erogherà agli eredi l’importo o aventi diritto l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Se viceversa il decesso per causa indipendente dall’Infortunio avviene prima che la Società abbia effettuato l’accertamento medico-legale volto a determinare il grado di invalidità permanente, pertanto prima che l’indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante consegna alla Società di adeguata documentazione idonea ad accertare l'invalidità permanente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità inferiore o pari o superiore al 4566% (quarantacinque per cento) della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il 66% della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del corrisposto l'indennizzo pari al 100% (cento per cento);del capitale assicurato. b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. c. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità a. atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, reati dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; c. trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili). d. i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. Le garanzie non sono operanti per invalidità permanente è gli infortuni direttamente derivanti da: e. uso di carattere personale e quindi aeromobili militari non è trasmissibile agli eredi. Tuttaviaadibiti a regolare traffico civile (continuativo od occasionale), se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo ovvero, uso di aeromobili privati, a meno che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta tale uso non si renda necessario a seguito di emergenza ad altro mezzo di trasporto sul quale l'Assicurato si trovi in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.viaggio;

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Samples: Insurance Policy

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione all’applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo l’indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità d’invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità all’Assicurato un’invalidità permanente del 100% (cento per cento);. b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata;. c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 38 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro euro 100.000,00;. d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica;dall’Allegato 1 “Quadro sinottico”. e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto l’arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx);. f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio;. g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore l'Assicurato morisse per causa indipendente dall’infortunio dall’Infortunio dopo che l’indennità sia fosse già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga erogherà agli eredi o aventi diritto l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Se viceversa il decesso per causa indipendente dall’Infortunio avviene prima che la Società abbia effettuato l’accertamento medico-legale volto a determinare il grado di invalidità permanente, pertanto prima che l’indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante consegna alla Società di adeguata documentazione idonea ad accertare l’invalidità permanente.

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Samples: Assicurazione

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxxmancini); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutoIn caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell’Assicurato, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata Compagnia corrisponderà l’Indennizzo di cui all’art.4.1., qualora: a) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel successivo art. 8; b) l’Infortunio si sia verificato dalle ore 24 della data di Decorrenza della Copertura Assicurativa c) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il caso pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito, l’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine liberando il medico dal segreto professionale. La valutazione della Invalidità Permanente viene effettuata secondo le modalità e i criteri seguenti: - sulla base della documentazione ricevuta con la denuncia del Sinistro, la Compagnia verificherà che sia residuata l’Invalidità Permanente Totale; - nel momento in cui i postumi siano stabilizzati e quantificabili, la Compagnia provvederà, a sottoporre l’Assicurato ad accertamenti diretti tramite medici di propria fiducia; - per il calcolo del grado di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato si adottano le percentuali presenti nella Tabella Allegato 1 del DPR (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali modifiche - Allegato 1); - la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o assoluta ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; - se si tratta trattasi di minorazione, minorazioni le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi ; - in caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo il grado di invalidità viene stabilito mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei menomazione, fino al limite massimo del 100%; - nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato Invalidità Permanente non specificati nella tabella sopracitata, l’Indennizzo è stabilito tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi Attività Lavorativa, indipendentemente dalla sua professione; non si procederà al riconoscimento della è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicuratoPermanente specifica, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagniarelazione all’Attività Lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invaliditàmedici, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizzamusicisti, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per centoecc.); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare ; - in caso di perdita totale, anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto superioregià minorato, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente viene stabilito al momento preesistente; - in cui caso di mancinismo le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità percentuali di invalidità previste per invalidità permanente è di carattere personale l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e quindi viceversa. L’Indennizzo previsto per la garanzia “Invalidità Permanente da Infortunio” non è trasmissibile agli eredi. Tuttaviacumulabile con quella relativa alla garanzia “Invalidità Permanente da Malattia” né, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinatalo stesso Xxxxxxxx, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittimacon quella relativa alla garanzia “Grande Intervento Chirurgico”.

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Samples: Assicurazione

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso si concretizzi in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui capo all’Assicurato una invalidità Invalidità permanente di da Infortunio e detta Invalidità risulti avere un grado pari o superiore al 7566% (settantacinque vedi tabella art. 26), e, al momento del sinistro sia completamente trascorso il Periodo di Carenza, l’Impresa corrisponderà un indennizzo, nel limite massimo di € 20.000,00 per centoogni singola copertura assicurativa. In nessun caso comunque, l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato: a) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. Indennizzo di importo maggiore di € 20.000,00 anche in caso di infortunio liquidabile a termini più polizze esistenti in capo al medesimo Assicurato; b) più di polizza che colpisca gli alunni 1 indennizzo per Sinistro e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per l’intera durata della singola copertura assicurativa. Periodo di Carenza (vedi Glossario per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata definizione) pari a questo specifico 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza di ogni singola copertura assicurativa. Periodo di Franchigia (vedi Glossario per la definizione) non operante per la presente garanzia. Ricovero in Struttura Ospedaliera con Pernottamento A seguito di infortunio che richieda il ricovero dell’Assicurato in Struttura Ospedaliera, trascorso l’iniziale periodo di Carenza previsto dal contratto, e lo stesso si protragga per almeno 2 (due) giorni consecutivi, quindi con almeno 1 (uno) di pernottamento nella struttura stessa, l’Impresa riconosce a titolo come previsto di indennizzo nei confronti dell’Assicurato, una indennità corrispondente, in 365esimi, all’importo del canone di noleggio versato al Contraente e non goduto, per tutta la durata del ricovero, fino ad un massimo di 6 canoni di noleggio e comunque entro un massimo di € 2.000,00 per ogni singola copertura assicurativa. Periodo di Carenza (vedi Glossario per la definizione) pari a 90 (novanta) giorni dalla scheda data di offerta tecnica; e. La percentuale decorrenza di invalidità permanente da liquidare in caso ogni singola copertura assicurativa. Periodo di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro Franchigia (sinistro vedi Glossario per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità la definizione) non operante per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittimapresente garanzia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato all’Allegato 2 - Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo l’indennizzo viene stabilito mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per centoa) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per centob) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnicadall’Allegato 1 “Quadro sinottico”; e. La c) la percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il d) il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il e) il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore l’Assicurato morisse per causa indipendente dall’infortunio dall’Infortunio dopo che l’indennità sia fosse già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga erogherà agli eredi o aventi diritto l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Se viceversa il decesso per causa indipendente dall’Infortunio avviene prima che la Società abbia effettuato l’accertamento medico-legale volto a determinare il grado di invalidità permanente, pertanto prima che l’indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante consegna alla Società di adeguata documentazione idonea ad accertare l'invalidità permanente.

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Samples: Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. a) Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenutoun’Invalidità Permanente definitiva, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo per tale titolo un’indennità calcolata sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata tale garanzia, secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 annessa al T.U. sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni qualsiasi Invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del DPR 30/06/1965 30.06.1965 n. 1124 - per l’industria - e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, modificazioni con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di franchigie Invalidità Permanente previste dal citato decreto dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanenteviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionemani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di rottura Invalidità Permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei denti che abbiano comportato casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanentecapacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata indipendentemente dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che:sua professione. a. b) In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto superioregià minorato, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. le percentuali sonodiminuite tenendo conto del grado di Invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Polizza Collettiva Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per centoa) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per centob) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnicanell’Allegato 1 Quadro sinottico; e. c) La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il d) il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. e) Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - A “Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per centoa) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per centob) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda combinazione di offerta tecnicagaranzia prescelta; e. c) La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il d) il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. e) Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, ,con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità PermanenteA riportata a pagina 47 delle presenti condizioni generali di assicurazione. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda combinazione di offerta tecnicagaranzia prescelta; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. La Società paga un indennizzo all’Assicurato in caso di Infortunio che determina la sua Invalidità permanente totale o parziale. L’indennizzo dipende dalla percentuale di invalidità accertata a seguito dell’Infortunio. L’in- dennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata – indicata in polizza - per la percentuale accertata di Invalidità permanente al netto della eventuale franchigia prevista in Polizza, secondo questi criteri: a) se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, la Società corrisponde l’intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste; b) se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente parziale, l’indennizzo viene calcolato sul- la somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professio- nale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (tabella I.N.A.I.L.), con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità per- manente previste dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. Se l’infortunio ha per come conseguenza una invalidità permanente e questa parziale non prevista dalla tabella INAIL, si verifica entro due anni dal giorno nel quale fa riferimento a questi criteri: - se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; - se l’infortunio è avvenutodetermina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla cui somma assicurata per non potrà superare il caso valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso; - nei casi di invalidità permanente totalenon specificati nella tabella suddetta e ai criteri sopra elencati, l’in- dennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. L’invalidità è valutata secondo In ogni caso, per la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 valutazione delle menomazioni visive e successive modificheuditive, integrazioni il grado di invalidità viene quantifica- to tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria perdita anatomica o di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso riduzione funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazioneminorato, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perdutasono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nei casi di La perdita anatomica o funzionale di più organi organi, arti o artiloro parti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per cia- scuna lesione, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà fino a raggiungere al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati massimo il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente valore del 100% (cento per cento); b. In %. Nel caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado in cui l’invalidità sia uguale o superiore al 25%, la somma assicurata 50% questa verrà raddoppiata; c. Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75indennizzata con il 100% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un del capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittimaassicurato.

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Samples: Insurance Contract

Invalidità permanente da infortunio. 1. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità un’invalidità permanente e questa si verifica entro due 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato all’assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioniD.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto Decreto. 2. La Società liquiderà un’indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell’infortunio per invalidità permanente con franchigia del 2% e con riguardo a qualsiasi categoria l’intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta sono riferite ai capitali assicurati per il caso di persone nei confronti delle quali la normativa invalidità permanente totale. 3. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini grado superiore al 10% della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicuratototale, la tabella Società liquiderà l’indennizzo senza applicazione di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanentefranchigia. 4. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene è considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene è stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad a ogni singola lesione. 5. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanenteinvalidità permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del dal presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In a) in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 4550% (quarantacinque per cento) della del totale, verrà sarà riconosciuta all'Assicurato all'assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento)%; b. In b) in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno bambino orfano di un genitore e che comporti una invalidità un’invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà sarà raddoppiata; c. Nel c) nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato una invalidità all’assicurato un’invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro a € 100.000,00; d. in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” d) la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il e) il grado di invalidità permanente viene è stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato dell’assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due 2 anni dal giorno dell’infortunio; g. Il f) il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, ,con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - A “Tabella indennizzi Indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. a) In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. b) In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. c) Nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato al l’Assicurato una invalidità permanente di grado pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00;. d. d) in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda combinazione di offerta tecnicagaranzia prescelta; e. e) La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il f) il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. g) Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno (a) Rischio assicurato Salvo quanto previsto nel quale l’infortunio successivo articolo “Esclusioni”, il rischio coperto è avvenutol’Invalidità Permanente a seguito di Infortunio in misura pari o superiore a 67%, la Società liquida all’Assicurato un indennizzo sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. L’invalidità è valutata secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 da valutarsi in base al DL 38 del DPR 30/06/1965 n. 1124 23.02.2000 INAIL e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo . L’Assicuratore liquida una Prestazione pari ad Euro 100.000,00=. Tale Prestazione è dovuta solo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. In luogo delle franchigie previste dal decreto verrà applicata, ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto all’Assicurato, la tabella di cui all’allegato 2 - Tabella indennizzi Invalidità Permanente. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Nei casi di rottura dei denti che abbiano comportato la ricostruzione degli stessi non si procederà al riconoscimento della Invalidità Permanente, ma esclusivamente al rimborso delle spese occorrenti alla ricostruzione stessa, come previsto alla lettera C. del presente articolo. Il diritto all’indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata dalla Compagnia, quest’ultima paga ai beneficiari designati il predetto indennizzo; in difetto di designazione, la Società paga in parti uguali agli eredi dell’assicurato l’importo liquidata od offerto. Inoltre rimane ferma la possibilità per gli eredi dell’assicurato, in caso di premorienza di quest’ultimo rispetto al termine di accertamento seguito dell’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dall’infortunio o all’accertamento medico legale della Compagnia, qualora la morte sia sopraggiunta per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, di dimostrare la sussistenza (cioè a stabilizzazione avvenuta del diritto all’indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei suddetti postumi. Resta tuttavia convenuto che: a. In caso di infortunio liquidabile a termini quadro clinico) causati dall’Infortunio verificatosi nel corso di polizza, e comunque entro 18 mesi dalla data di accadimento dall’evento lesivo. Con riferimento alla garanzia “IP DA INFORTUNIO”, per ogni annualità assicurativa la Prestazione complessiva dell’Assicuratore in favore dell’Assicurato, anche in relazione agli eventi che determini un grado d'invalidità pari o superiore occorrano al 45% (quarantacinque Nucleo Familiare di quest’ultimo, non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00=. In ogni caso, per cento) della totale, verrà riconosciuta all'Assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento per cento); b. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca un alunno orfano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25%ogni annualità assicurativa, la somma assicurata verrà raddoppiata; c. Nel caso prestazione complessiva dell’Assicuratore in cui relazione alle garanzie “INDENNITÀ DA INFORTUNIO” e “IP DA INFORTUNIO” non potrà eccedere l’importo Massimale di Euro 100.000,00= ed è limitata a seguito n. 2 Sinistri. Per tutta la durata della copertura, ivi comprese le ipotesi di infortunio indennizzabile a termini di polizzatacito rinnovo, esclusi i casi previsti dall’estensione di cui all’Articolo 37 commi I°, II° e III°, residui all’Assicurato la prestazione assicurativa relativa alla garanzia “IP DA INFORTUNIO” potrà essere liquidata una invalidità permanente sola volta per l’Aderente ed una sola volta per ciascuno dei componenti il Nucleo Familiare. L’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 7567% (settantacinque per cento) della totale, la Società riconoscerà un capitale aggiuntivo pari ad Euro 100.000,00; d. dovrà configurarsi in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori designati ed individuati dall’Istituto Scolastico ai progetti “pedibus” e “bicibus” la somma assicurata per la garanzia Invalidità Permanente è quella maggiorata ed assicurata a questo specifico titolo come previsto dalla scheda di offerta tecnica; e. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale conseguenza di un arto superiore, sarà sempre singolo evento infortunante e non verrà calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i xxxxxxx); f. Il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento sulla base dei postumi complessivi derivati da eventi o Sinistri verificatisi in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro due anni dal giorno dell’infortunio; g. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittimaannualità diverse.

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