Lavoratori “ESTERNI” Clausole campione

Lavoratori “ESTERNI”. Nell’ambito delle attività editoriali si è notevolmente allargato il ricorso a diverse forme di rapporto di lavoro. Le collaborazioni “esterne” hanno sempre caratterizzato il mondo dell’editoria e non vi è dubbio che una quota di lavoro “autonomo” sia fisiologico in relazione alla tipologia dei prodotti. Tuttavia, negli ultimi anni, anche per effetto della crisi, si è ristretta la base occupazionale “stabile” e si è estesa considerevolmente l’occupazione cosiddetta “flessibile”, attraverso i contratti a progetto, i contratti più propriamente di lavoro autonomo, contratti realizzati attraverso la cessione del diritto d’autore, qualche contratto a termine. Queste tipologie di lavoratori sono caratterizzati da retribuzioni più basse, scarsa garanzia occupazionale e poche o nessuna tutela per quanto riguarda ammortizzatori sociali, malattia, infortunio e maternità. (Si consideri che larga parte di questa occupazione è costituita da giovani donne). E’ necessario, anche a fronte delle modifiche normative introdotte dalla legge 92/12, distinguere tra ruoli professionali ascrivibili al tipico lavoro subordinato e ruoli professionali con caratteristiche di maggiore autonomia. In questo quadro anche le attività svolte da società “service” andranno regolamentate nel rispetto dell’art.49 del vigente Ccnl e delle normative introdotte dalla legge 92/12. Affiliazione ad SLC - Tel. 00-00000000 Fax 00-0000000 UNI FISTel - Tel. 00-000000 Fax 00-0000000 Union Network International UILCOM - Tel. 00-0000000 Fax 00-00000000
Lavoratori “ESTERNI”. Il D.Lgs. 66/2003 prevede: all’articolo 16 che i commessi viaggiatori e piazzisti sono esclusi dalla disciplina di legge in materia di durata settimanale normale dell’orario di lavoro (art. 3 del D.Lgs 66/2003), all’articolo 17 che a quei lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi (fermo restando i principi generali di tutela della salute) non si applicano gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 del D.Lgs. 66/2003 che riguardano tra l’altro la durata normale e massima dell’orario di lavoro, il riposo giornaliero, le pause, le modalità di organizzazione del lavoro notturno, la sua durata e gli obblighi di comunicazione. L’articolo 16 del D.Lgs. 66/2003 con riferimento ai lavoratori che adempiono mansioni di tipo discontinuo di semplice attesa e custodia prevede esclusivamente la deroga al limite di 40 ore in materia di orario di lavoro settimanale normale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).