LAVORATORI FRAGILI Clausole campione

LAVORATORI FRAGILI. Tenuto conto delle circolari ministeriali, ed in particolare quelle del Ministero della Salute, ai lavoratori dichiarati fragili si applicano le disposizioni normative vigenti. Le parti concordano, di impegnarli, ove possibile, in modalità agile o in altre mansioni, anche di livello inferiore, a parità di salario.
LAVORATORI FRAGILI. Il Datore di Lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.
LAVORATORI FRAGILI. ⮚ Sono un lavoratore fragile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero? 52 (art. 10, comma 1 bis), le disposizioni dell’art. 26, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 30 giugno 2022. Pertanto, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in Smart working, per i lavoratori c.d. lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. ⮚ Sono un lavoratore fragile, ho diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working?
LAVORATORI FRAGILI. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del d.lgs. 81/2008, l’art. 83 del decreto legge 19.05.2020, n. 34 convertito nella legge 77/20 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” prevede che, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. (LAVORATORI FRAGILI). Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio. In ragione di ciò ai “lavoratori fragili” - il datore di lavoro assicura la sorveglianza sanitaria eccezionale, a richiesta del lavoratore interessato attarverso il medico competente: La visite viene richiesta dal lavoratore direttamente al medico nel rispetto delle leggi sulla privacy. L’Istituto ha predisposto apposita modulistica sul sito (MOD.01 – RICHIESTA VISITA MEDICA). Dal 31 Luglio 2020 è previsto, anche per i lavoratori fragili, un rientro a lavoro per cui verranno valutate delle misure di prevenzione suppletive. Ad esempio per i docenti la scuola fornirà mascherina di tipo FFP2 e visiera di protezione. Solo nel caso di assistenti amministrativi, classificati fragili dopo la visita, è prevista la possibilità di effettuare, se la mansione lo consente, smart-working.
LAVORATORI FRAGILI. In attesa dell’emanazione del nuovo DPCM che potrebbe modificare i termini per la gestione dei lavoratori fragili, compresi i rientri pianificati direttamente con il medico competente ed i rientri al 16 di ottobre, vi ricordiamo che qualora i colleghi ritengano di chiedere una nuova valutazione del proprio stato di salute, possono avanzare richiesta di visita al medico competente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx, utilizzando lo specifico modulo disponibile nella sezione Intranet COVID-19 >"Per tutti", tenendo a disposizione la documentazione da produrre in sede di visita. Milano, 08.10.2020
LAVORATORI FRAGILI. Alla luce del DPCM del 26 aprile 2020, relativo alle disposizioni della fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è necessario porre particolare atten- zione ai “soggetti fragili”, cioè coloro che rientrano nei requisiti del D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 26, comma 2 e in un’ottica più cautelativa dal punto di vista epi- demiologico i lavoratori affetti da patologie cronico-degenerative o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, in particolare nelle fasce di età più ele- vata. In tale contesto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprat- tutto per l’identificazione di tali soggetti. Secondo il Protocollo condiviso di rego- lamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del vi- rus Covid-19 negli ambiti di lavoro del 24 aprile 2020, spetta al medico competente segnalare al Datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e il Datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Tuttavia, situazioni di fragilità potrebbero non essere note al medico competente (ad esempio per patologie insorte fra una visita periodica e la succes- siva) o potrebbero riguardare lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria. Si ritiene, pertanto, opportuno, che tutti i lavoratori, in particolare quelli apparte- nenti alle fasce di età più elevate, siano, attraverso adeguata informativa, sensibi- lizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie, trasmettendo, se non già in possesso del medico competente, anche la documen- tazione comprovante lo stato di “fragilità”. A tale proposito, si forniscono le seguenti indicazioni operative: • I lavoratori, tramite mail da inviare all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx, devono dare comunicazione al medico competente dell’eventuale sussistenza di patologie. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la dicitura: RISERVATA alla cortese attenzione della dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx. Solo nel caso i lavoratori siano sprovvisti di mail, potranno contattare telefonicamente la dottoressa al numero 339-1330057. Il presente documento sarà aggiornato sulla base delle disposizioni normative nuo- ve e che faranno seguito all’evoluzione dello stato di diffusione del virus ed in base ad eventuali modifiche organizzative relative alle attività dell’Ente.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: