LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI Clausole campione

LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI. La gestione è rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed è effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività al ‘costo storico’ (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). Si indicano di seguito in forma tabellare le principali tipologie di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse e la relativa valuta di denominazione. (*) Non sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo Cattolica di Assicurazioni. Si indicano di seguito in forma tabellare altre informazioni rilevanti: Liquidità (**) 4,08% (**) Tale valore è da attribuirsi alle contribuzioni affluite al comparto in corrispondenza delle valorizzazioni di fine anno Si riporta di seguito in forma tabellare la distinzione per area geografica degli investimenti.
LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI. Per quel che riguarda i comparti assicurativi, gestiti per polizze in gestioni separate delle Compagnie facenti parte dei rispettivi Pool, le informazioni di dettaglio circa la composizione del portafoglio non sono disponibili. Si ricorda che tali comparti, di cui l’Assicurativo 2014 è, dal 1° gennaio 2014, destinatario tra l’altro dei conferimenti taciti del TFR, offrono garanzie di rendimento minimo, consolidamento annuo dei risultati e coefficienti di conversione in rendita predeterminati. Per entrambi i comparti finanziari, i mandati di gestione multi-asset, avviati a fine luglio 2017, sono assegnati a gestori attivi, cioè responsabili di scelte di breve-medio termine relative alla composizione del portafoglio, in funzione delle condizioni contingenti di mercato, ovviamente nel rispetto del mandato fissato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. In tale ottica, il benchmark, quale parametro di riferimento, va inteso come un indicatore di quella che dovrebbe essere la composizione ideale del portafoglio, in condizioni di mercato che riflettano le ipotesi poste alla base dell’asset allocation. La composizione reale del portafoglio può, quindi, divergere da quella strategica di lungo periodo, sempre nel rispetto dei limiti indicati dal Fondo.
LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI. La gestione è rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria e può investire con il limite massimo del 40% del controvalore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria quotati, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti (Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare). La gestione può inoltre investire in quote di OICR, ETF, SICAV e altri fondi comuni rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE; è consentito l’utilizzo di strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei. Si indicano di seguito in forma tabellare le principali tipologie di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse. Titoli di Stato e di organismi internazionali 5,40% OICR (*) 58,37% OICR (*) 33,91% (*) Non sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo Cattolica Assicurazioni. Si indicano di seguito in forma tabellare altre informazioni rilevanti. Liquidità (**) 2,72% (**) Tale valore è da attribuirsi alle contribuzioni affluite al comparto in corrispondenza delle valorizzazioni di fine anno. Si riporta di seguito in forma tabellare la suddivisione per le principali aree geografiche (quota sul totale della componente). Italia 34,40% Altri Paesi Area Euro 65,60% Italia 3,53% Altri Paesi Area Euro 11,79% Altri Paesi dell’Unione Europea 6,38% U.S.A. 68,84% Giappone 7,31% Altri Paesi OCSE 0,31% Altri Paesi non OCSE 1,84% Altri Paesi Area Euro 2,33% Altri Paesi dell’Unione Europea 18,39% U.S.A. 55,48% Giappone 9,22% Altri Paesi OCSE 6,20% Altri Paesi non OCSE 8,38% Durata media finanziaria (duration): 7,33. Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell’analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento. La Compagnia non replica la composizione del benchmark. L’obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento. Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark stesso o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo Interno Cattolica Previdenza Bilanciato. In tal senso l’andamento del Fondo Interno Cattolica Previdenza Bilanciato può presentare contenuti scostamenti rispetto a qu...
LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI. La gestione è rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario ed è effettuata anche tenendo conto del criterio di determinazione dei rendimenti basato sulla valutazione delle attività al ‘costo storico’ (cfr. la descrizione della politica di gestione contenuta nella Sezione II – Caratteristiche della forma pensionistica complementare). Si indicano di seguito in forma tabellare le principali tipologie di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse. Titoli di Stato e di organismi internazionali 75,17% Obbligazioni corporate 17,60% Azioni 3,66% Si indicano di seguito in forma tabellare altre informazioni rilevanti. Liquidità (*) 3,13% (*) Tale valore è da attribuirsi alle contribuzioni affluite al comparto in corrispondenza delle valorizzazioni di fine anno. Si riporta di seguito in forma tabellare la suddivisione per area geografica (quota sul totale della componente). Italia 100,00% Italia 49,33% Altri Paesi Area Euro 34,45% Altri Paesi OCSE 16,22% Italia 46,87% Altri Paesi Area Euro 53,13% Si riporta di seguito in forma tabellare la suddivisione per settori di appartenenza (quota sul totale della componente).
LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI. Indicare, preferibilmente in forma tabellare, le principali tipologie di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse e la relativa valuta di denominazione. Riportare le principali aree geografiche/mercati di riferimento degli investimenti, nonché le principali categorie di emittenti (specificando se trattasi di emittenti governativi, sopranazionali, societari, c.d. corporate, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti. Riportare la rilevanza, sul totale del patrimonio, di eventuali investimenti in quote/azioni di OICR, specificando se ed in quale misura sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti dal soggetto gestore del comparto [fondo interno/OICR/gestione interna separata] o da società appartenenti al medesimo gruppo dello stesso. Descrivere, ove rilevanti, gli investimenti effettuati in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli c.d. strutturati e in strumenti finanziari di emittenti dei cc.dd. Paesi emergenti nonché gli eventuali altri elementi di rischio presenti in portafoglio. ⮚ Per i fondi pensione negoziali: riportare informazioni relative agli eventuali investimenti diretti effettuati. Riportare la durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell’anno. Descrivere, ove rilevanti, le operazioni in strumenti finanziari derivati effettuate nonché l’incidenza del loro utilizzo sul profilo di rischio. Rappresentare se e in che modo nella attuazione della politica di investimento sono stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali, specificando le strategie poste in essere, i criteri di investimento adottati e le eventuali iniziative di azionariato attivo. Fornire una breve descrizione dello stile gestionale adottato, evidenziando la relazione esistente tra il parametro di riferimento prescelto e gli obiettivi di investimento. Fornire altresì informazioni sul tasso di movimentazione del portafoglio (turnover), illustrando sinteticamente il significato dell’indicatore. Riportare inoltre informazioni sulle variazioni relative allo stile di gestione adottato eventualmente previste a breve termine. Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di investimento, indicando i metodi utilizzati per la individuazione, la misurazione e il controllo degli stessi, in coerenza con la finalità previdenziale della gestione. Descrivere l’eventuale scelta di affidare la gestione di una parte del patrimonio tramite mandati che prevedano una garanzia di risultato.

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  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.