Limiti di pagamento e anticipazioni di cassa Clausole campione

Limiti di pagamento e anticipazioni di cassa. L’Istituto Tesoriere/Cassiere è tenuto a dar corso ai pagamenti esclusivamente a valere sulle disponibilità speciali fruttifere e infruttifere, con le modalità contenute nel Decreto del Ministero del Tesoro 26 luglio 1985 e secondo la normativa vigente. Ai sensi dell’art. 2 lettera g) punto 1) del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 4, della Legge Regionale 27 Marzo 1995, n. 34, in mancanza di disponibilità di cassa, l’Istituto Cassiere è tenuto ad effettuare anticipazioni ordinarie di cassa nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo delle entrate previste nel Bilancio di Competenza. A tal fine l’Azienda trasmetterà all’Istituto Cassiere una dichiarazione, sottoscritta dal Direttore Generale, contenente i dati per fissare l’importo massimo dell’anticipazione. L’Istituto Cassiere dovrà rendere disponibile l’anticipazione richiesta nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre quindici giorni dalla data di richiesta. L’Istituto Cassiere, in situazioni di anticipazioni di cassa, si obbliga a trasmettere trimestralmente all’Azienda il computo analitico degli interessi passivi maturati nel trimestre. A richiesta dell’Azienda, l’Istituto Cassiere è obbligato a trasmette ogni altra specifica necessaria alla verifica del conteggio degli interessi. Relativamente al tasso di interesse passivo sulle anticipazioni eventualmente da contrarre da parte dell’Azienda a norma dell’art. 4 della L.R. 34/95 e dell’art. 2 lettera g) punto 1) del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i., lo stesso è espresso con riferimento all’EURIBOR 3 mesi/365 vigente tempo per tempo senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto. La valuta delle anticipazioni deve essere quella di effettivo accredito sul conto dell’Azienda senza aggiunta di ulteriori giorni per prenotazione delle necessarie disponibilità. Alle operazioni di addebito in sede di utilizzo dell’anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla data dell’operazione che coincide con il giorno effettivo addebito ed accredito sul conto dell’Azienda. L’istituto Cassiere è obbligato a procedere di propria iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In caso di cessazione del servizio, l’Istituto Cassiere subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, sia in corso d’anno che a cavallo di diversi esercizi finanziari, è obbligato a rilevare ogni esposizione derivante dalle surriferite a...
Limiti di pagamento e anticipazioni di cassa. 1. I pagamenti sono effettuati dal Cassiere nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Istituto.
Limiti di pagamento e anticipazioni di cassa. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa dell’Ente. La Banca, su richiesta dell’Ente – presentata di norma all’inizio dell’esercizio finanziario – è tenuto a concedere anticipazione di cassa come da offerta. L’utilizzo della stessa ha luogo in caso di mancata disponibilità del fondo di cassa ed è regolato alle condizioni fissate nella dichiarazione di offerta; la Banca si obbliga ad applicare il tasso debitorio sulle anticipazioni nella misura indicata nella dichiarazione di offerta. Gli interessi a carico dell’Ente, definiti sulla base dell’offerta formulata in sede di gara, saranno calcolati sulle somme effettivamente utilizzate e decorrono dalla data di effettivo utilizzo. La Banca addebita trimestralmente nel conto bancario dell’Ente gli eventuali interessi a debito maturati con trasmissione dell’apposito estratto conto e con esclusione di qualsiasi altro onere (commissione max scoperto, spese di istruttoria, commissioni o altro). Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro soggetto, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. In tal senso, l’Ente si impegna a far sì che la Banca subentrante assuma, all’atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).