Spese di istruttoria Clausole campione

Spese di istruttoria. 1. Con la domanda di occupazione il richiedente che sia operatore economico od organizzatore di mostra-mercato è tenuto a corrispondere contestualmente le spese di istruttoria e gli eventuali diritti di segreteria. Qualora la domanda non sia integrata con la dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria entro 3 giorni dal ricevimento del sollecito, sarà archiviata senza ulteriori provvedimenti. Gli importi versati a titolo di spese di istruttoria non sono comunque rimborsabili. 2. Qualora rientri tra le tipologie di occupazione per le quali non è prevista la presentazione per via telematica attraverso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), la domanda di occupazione deve obbligatoriamente indicare l’indirizzo e-mail o il fax o la pec dell’interessato presso il quale l’ufficio trasmette richieste di integrazioni, solleciti o fornisce comunicazioni inerenti la pratica. 3. Per le domande di occupazione di suolo pubblico il cui rilascio prevede un’istruttoria semplice e per lo più formale è prevista una spesa di € 20,00. 4. Nel caso in cui la domanda richieda verifiche tecniche e l’esame con sopralluoghi sul territorio, a parziale copertura e rimborso delle spese istruttorie, è previsto un corrispettivo monetario che viene determinato in € 50,00.
Spese di istruttoria. Per atti pubblici rogati dal Segretario comunale o scritture private autenticate nell’interesse dell’ente aventi natura immobiliare (acquisizione di aree, costituzione di diritto di superficie, vincoli o servitù ecc.) saranno applicate spese di istruttoria a titolo di rimborso per distacco del personale, spese vive di ricerca, visura, accesso, trascrizione, voltura, ecc.. A tal fine la Giunta comunale adotta i necessari criteri con apposita deliberazione.
Spese di istruttoria. Vedi allegato 1 Allegato 1 dall’impresa nei periodi di riferimento sotto indicati, è la seguente: Anno d’imposta precedente Anno d’imposta corrente Costi sostenuti per trasporti fatti eseguire da imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi e di altri modi di trasporto Volume d’affari a fini IVA I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a soggetti terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso. Allegato 2 Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) sotto la propria responsabilità
Spese di istruttoria. Spese di istruttoria parametrate sull’importo della garanzia rilasciata: IMPORTO GARANZIA SPESE ISTRUTTORIA Fino a 10 mila euro compreso 50 euro Da 10 mila euro a 50 mila euro compreso 100 euro Da 50 mila a 100 mila euro compreso 200 euro Da 100 mila a 200 mila euro compreso 300 euro Sopra i 200 mila euro 400 euro • Spese di istruttoria per richieste di moratoria/allungamento/piani di rientro/svincolo di garanti: importo fisso pari a 100 euro. Il versamento deve essere effettuato, in via anticipata per l’intero importo al momento dell’erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o altro Intermediario Finanziario. Nel caso di ritiro della domanda già deliberata positivamente da parte del Confidi, l’importo a titolo di spese istruttoria, va versato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento.
Spese di istruttoria. 1. Per ottenere l’autorizzazione allo scarico, ogni titolare di scarichi di acque reflue industriali è tenuto a versare al Gestore le spese di istruttoria pari al 10 % del corrispettivo annuo presunto (da un minimo di 120 ad un massimo di 500 € IVA esclusa), calcolato in base ai volumi, alla qualità dello scarico e alla tariffa vigente al momento della richiesta; competono al richiedente anche le somme eventualmente dovute all’A.R.P.A. e/o ad altri Enti per il rilascio del relativo parere preventivo. 2. Le autorizzazioni allo scarico rilasciate da parte del Gestore ai titolari di scarichi di acque di prima pioggia in pubblica fognatura sono soggette al versamento delle spese di istruttoria di 120 € IVA esclusa. 3. I semplici rinnovi delle autorizzazioni agli scarichi che non sono variati nel tempo, sono soggetti al versamento delle spese di istruttoria di 120 € IVA esclusa.

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  • Istruttoria 1. All’istruttoria della vertenza provvede l’Arbitro; nel caso in cui sia stato nominato un Collegio arbitrale, il Collegio può delegare un suo componente. La delega può essere limitata anche a singoli atti di istruzione. 2. L’Arbitro può fissare una o più udienze per sentire le parti e per assumere prova per testi. La deposizione del teste può essere assunta anche nell’abitazione o nel luogo di lavoro del teste stesso, nonché richiedendogli di fornire, nel termine fissato, risposte scritte ai quesiti posti dall’Arbitro. 3. In caso di rifiuto del teste di comparire davanti all’Arbitro, questi può chiedere al Presidente del Tribunale, dove ha sede l’arbitrato, di ordinare la comparizione del teste davanti all’Arbitro. 4. Dalla data dell’ordinanza presidenziale e fino alla data fissata per l’escussione del teste, i termini per la pronuncia del lodo sono sospesi. 5. L’Arbitro nel corso dell’istruttoria può autorizzare le parti a presentare memorie scritte. 6. L’Arbitro può farsi assistere da uno o più consulenti tecnici; può chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti in possesso dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio. 7. Chiusa l’istruttoria, l’Arbitro può fissare una udienza per la discussione orale e autorizzare le parti a presentare per iscritto memorie conclusionali e repliche. 8. Le memorie di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo devono essere inoltrate con le modalità stabilite nell’articolo 10. 9. Le date delle udienze devono essere comunicate con congruo anticipo alla Segreteria e da questa alle parti; le parti possono intervenire di persona o a mezzo di rappresentanti a ciò delegati ovvero di difensori muniti di procura. Xxxxxxx farsi assistere da propri consulenti tecnici. 10. Di norma, viene redatto verbale di ogni atto istruttorio e di ogni udienza.

  • Clausola salvatoria Salva qualsiasi disposizione contraria contenuta nelle Norme AAA, se una qualsiasi parte di questa disposizione arbitrale è ritenuta non valida o inefficace per qualsiasi motivo, ciò non pregiudica la validità o l’applicabilità del resto di questa disposizione arbitrale e l’arbitro ha l’autorità di modificare le disposizioni ritenute non valide o inefficaci per rendere le stesse valide ed applicabili.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • SOCCORSO ISTRUTTORIO Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: - il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; - l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; - la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta; - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

  • Trasparenza dei prezzi 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto; c) dichiara che con riferimento alla procedura per il rilancio del confronto competitivo non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’Offerta AS presentata per l’aggiudicazione del Contratto è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.