Anticipazioni di cassa Clausole campione

Anticipazioni di cassa. Nel solo caso di mancata disponibilità di fondi e per sopperire a momentanee esigenze dell’Istituto, su richiesta del Dirigente Scolastico, il Gestore, come previsto dall’art. 8, comma 1 dello Schema di Convenzione, si impegna a concedere anticipazioni di cassa nei limiti dei tre dodicesimi del trasferimento erogato dal MIUR nell’anno precedente, a titolo di dotazione ordinaria. Gli interessi a carico dell’Istituto sulle somme anticipate decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo delle somme stesse e sono pari a quanto indicato dal Gestore in sede di presentazione dell’offerta, conformemente con quanto previsto all’art. 14, comma 2 dello Schema di Convenzione. Il tasso d’interesse passivo sulle anticipazioni di cassa dovrà essere collegato al tasso EURIBOR 365 a 1 mese, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, e dovrà essere espresso come valore complessivo dato dal tasso EURIBOR 365, come sopra descritto, ed i punti percentuali in aumento/diminuzione offerti dal Gestore. Il Gestore procede al rientro delle anticipazioni utilizzate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti. Resta inteso che l’anticipazione è strettamente collegata al ruolo del Gestore, conseguentemente il passaggio del servizio ad altro Gestore implica che il soggetto subentrante assuma all’atto del trasferimento, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.
Anticipazioni di cassa. 1. Il Tesoriere su richiesta dell’ASP può concedere anticipazioni di cassa nel limite di 3/12 dei ricavi propri dell’Azienda con riferimento al totale della voce A dell’ultimo Bilancio Annuale Economico Preventivo approvato dall’Assemblea dei Soci. L’utilizzo di anticipazioni ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. 2. L’anticipazione di cassa è utilizzabile nelle forme dell’apertura di credito in conto corrente con liquidazione degli interessi trimestrale senza nessun altro costo o commissione addebitabile. 3. Per consentire al Tesoriere di mettere a disposizione l’anticipazione di Tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti entro i limiti di cui al comma 1, fino dai primi giorni dell’esercizio finanziario, l’Ente si impegna a far pervenire la relativa richiesta entro la fine del mese di dicembre dell’esercizio precedente,e ad assumere successivamente tutti gli atti necessari al perfezionamento dell’operazione. 4. Il Tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente incassati nella giornata, è autorizzato per il pagamento dei mandati consegnati dall’Ente o di impegni fissi per il quale sussiste l’obbligo sostitutivo del Tesoriere, ad usufruire dell’anticipazione di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli per accantonamenti eventualmente accesi sulla medesima. 5. Il Tesoriere, non appena acquisiti gli introiti non assoggettati dall’Ente a vincolo di specifica destinazione, provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l’anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/anticipazioni. 6. In caso di cessazione del Servizio di Tesoreria, l’Azienda assume l’obbligo di fare rilevare alla Banca Tesoriera subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, l’esposizione debitoria derivante dalla predetta anticipazione, e in ogni caso l’Ente si impegna ad estinguere l’anticipazione.
Anticipazioni di cassa. 1. Il tesoriere può concedere l’anticipazione di cassa richiesta valutando il merito creditizio del Consor - zio, nell’importo pari alla somma dei ruoli effettivamente posti in riscossione nell’esercizio di riferimento o agli importi di contributi pubblici accertati sulla scorta di atti amministrativi dei funzionari o amministratori competenti con attestazione della copertura finanziaria ove prevista.
Anticipazioni di cassa. 1. Il Cassiere è tenuto a concedere l’anticipazione di cassa richiesta dall’Ente ai sensi dell’art. 2 sexies, lettera g punto 1 del D.lgs. 30.12.1992 n. 502, come modificato dal D.lgs. 19.06.1999 n. 229, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Regionale competente, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale. 2. Il Cassiere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena pervengano nuove entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l'Ente - su indicazione del Cassiere e nei termini di cui ai precedenti artt. 5 e 6 - provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento. 3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dal Cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente.
Anticipazioni di cassa. Il Tesoriere è tenuto a concedere a richiesta della Regione anticipazioni di cassa secondo termini e modalità delle vigenti leggi di contabilità.
Anticipazioni di cassa. L’Istituto dovrà concedere all’Azienda anticipazioni ordinarie di cassa conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del d. lgs 30/12/1992 n. 502, entro i quattro/dodicesimi dell' assegnazione delle risorse attribuita nell’anno all’Azienda (L.R. n. 2/2007 art.24 comma 28). Nella fattispecie, comunque, il limite dell’anticipazione di cassa concessa viene fissato ai quattro/dodicesimi dell’assegnazione per la quale dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell’ultimo bilancio d’esercizio adottato dall’Azienda . L’azienda con cadenza trimestrale, avrà facoltà di comunicare all’Istituto Tesoriere il proprio fabbisogno finanziario , avendo facoltà di modificare il proprio fabbisogno ove necessario e potendo anche non utilizzare l’anticipazione concessa. Per l’eventuale utilizzo delle anticipazioni l’Istituto di credito dovrà applicare un tasso debitore, fermo restando il divieto dell’anatocismo di cui all’art. 1283 del codice civile. Le ditte concorrenti dovranno presentare offerta secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara. (L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del prezzo economicamente più vantaggioso secondo il criterio di aggiudicazione individuato all’art.13). L’eventuale anticipazione di tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito ed esclusivo c/c bancario, sul quale l’Istituto si impegna a mettere a disposizione con immediatezza l’ammontare dell’anticipazione occorrente all’Azienda. Sul predetto c/anticipazioni alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo, e di accredito, in sede di rientro, vengono attribuite le valute corrispondenti al giorno in cui è stata eseguita l’operazione stessa. Per i giroconti che non comportano movimenti di denaro il cassiere applicherà la valuta compensata. Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall’Istituto, senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella contabilità speciale intestata all’Azienda. L’Azienda provvederà periodicamente, entro la fine di ciascun trimestre, ad emettere gli ordinativi di riscossione e di pagamento necessari a regolarizzare le operazioni di utilizzo dell’anticipazione e di rientro eseguite nel periodo precedente. L’Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità speciale intestata all’Azienda per l’importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni previa trasmissione all’Azienda d...
Anticipazioni di cassa. Nell'eventualità che, durante la gestione annuale, si verifichi una momentanea carenza di liquidità e che contemporaneamente l'ALER debba provvedere a pagamenti urgenti, dovuti e non prorogabili, l'Istituto Cassiere si impegna, dietro adeguato preavviso, ad anticipare la somma necessaria fino ad un massimo di euro 5.000.000,00 al tasso d'interesse previsto in offerta.
Anticipazioni di cassa. 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di cassa nei limiti di legge. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme secondo le modalità' contenute nella convenzione stipulata con l'ente stesso. 3. Il Comune può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti nei limiti e con le modalità previste dalla legge.
Anticipazioni di cassa. 1. Nel caso di mancata disponibilità del fondo di cassa l’Istituto Cassiere si impegna ad esaminare le richieste formulate dagli Organi di Governo dell’Ateneo per anticipazioni di cassa nell’ambito delle vigenti disposizioni regolamentari e di legge. Tali anticipazioni verranno regolate alle condizioni fissate in contratto. 2. L’Istituto Cassiere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, concede anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi del valore della produzione, al netto degli oneri stipendiali, registrati nell’ultimo bilancio unico di esercizio approvato, comunque nel rispetto delle norme di legge.
Anticipazioni di cassa. 1. In caso di necessità per il pagamento di regolari ordinativi di pagamento, dietro richiesta dell’Università, l’Istituto Cassiere si dichiara disponibile ad attivare un’anticipazione di cassa nel limite di 8 (otto) milioni di euro (risorse necessarie per garantire la copertura di almeno 3 mensilità di retribuzioni ed oneri connessi del personale di ruolo, dottorandi, assegnisti), previa formalizzazione dei relativi atti da adottarsi dalle parti. Sull’anticipazione di cassa l’Istituto Cassiere non applicherà nessuna spesa o commissione di massimo scoperto. 2. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Università estingue immediatamente l’esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa, facendo rilevare dall’Istituto Cassiere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Università.