Limiti economici agli interventi in economia Clausole campione

Limiti economici agli interventi in economia. 1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane ed organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti importi: a) per lavori € 200.000,00; b) per forniture e servizi € 193.000,00. 2. Le soglie di cui al comma 1 del presente articolo sono adeguate alle soglie previste dall’art. 28 del Codice con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del Codice medesimo tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia. 3. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali od altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale. 4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente Regolamento. 5. Non sono considerati artificiosamente frazionati: a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra; b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all’art. 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione. 6. Il Comune di Pasian di Prato assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
Limiti economici agli interventi in economia. 1. In ottemperanza alle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 1 comma 3, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di ogni singolo lavoro in economia non p uò superare l’importo massimo, comprensivo degli oneri della sicurezza, di euro 200.000,00. 2. Per le forniture di beni e servizi non può essere superato l’importo di 200.000,00 euro (1). 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale. 4. L’affidamento diretto per cottimo fiduciario dei lavori in economia non può superare l’importo di 40.000,00 euro IVA esclusa; 5. L’esecuzione in amministrazione diretta dei lavori in economia non può superare l’importo di 50.00,00 euro IVA esclusa; 6. L’affidamento diretto per l’acquisizione in economia di forniture e s ervizi non può superare l’importo di 20.000,00 euro IVA esclusa. (1) Regolamento (CE) n. 1251/2011
Limiti economici agli interventi in economia. 3 TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI 3

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

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  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

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