Impegno di spesa Clausole campione

Impegno di spesa. 1. L’effettuazione di qualsiasi spesa è subordinata a determinazione dei dirigenti, secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli stanziamenti assegnati dalla giunta con il P.E.G..
Impegno di spesa. 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
Impegno di spesa. 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo.
Impegno di spesa. 7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno di spesa. Tale tabella deve essere necessariamente compilata in caso di rendicontazione intermedia, indicando le somme che alla data di compilazione del modello risultano impegnate ma non effettivamente spese.
Impegno di spesa. Il costo dei contratti graverà sul Capitolo 2-5-1-1/Impegno “fondi tasse test di ammissione” 2624 anno 2008.
Impegno di spesa. Num. Anno Esercizio Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.
Impegno di spesa. (art. 183, D. Lgs. 267/2000)
Impegno di spesa. L'importo di cui al precedente articolo 2) è stato impegnato con determinazione dirigenziale n. 00 del 00/00/0000 e trova copertura finanziaria al capitolo 000000 impegno 0000. Il tempo utile per ultimare il servizio è stabilito in 000 (XXX) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto applicativo.
Impegno di spesa. Il Decreto prevede un impegno di spesa annua cumulata pari a: • 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte delle Amministrazioni Pubbliche; • 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di Soggetti privati. All’interno del contingente di spesa annua cumulata spettante alle PA, fino a 100 milioni di euro, pari al 50% della spesa complessiva per le PA prevista dal Decreto, sono riservati alla procedura di accesso agli incentivi mediante prenotazione ai sensi dell’art. 6, comma 4, del Decreto. Decorsi 60 giorni dal raggiungimento di 100 milioni di euro di incentivi assegnati mediante prenotazione, oppure dal sessantesimo giorno successivo al raggiungimento dell’impegno di spesa complessivo di 200 milioni di Euro, il GSE non accetterà ulteriori richieste di prenotazione dell’incentivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, anche nei casi di rinunce e/o decadenze riferite a impegni di spesa oggetto di prenotazione. Analogamente, trascorsi 60 giorni dal raggiungimento dell’impegno di spesa annua cumulata di 700 milioni di euro, non saranno accettate dal GSE ulteriori richieste di accesso agli incentivi da parte di Soggetti privati. E’ fatta salva, in ogni caso, l’entrata in vigore dell’aggiornamento periodico previsto all’articolo 1, comma 2, del Decreto. L’impegno di spesa annua cumulata attribuito all’anno di riferimento “n” è rappresentato dalla somma delle rate annuali degli incentivi riconosciuti relativamente all’anno di competenza “n”. Gli impegni di spesa sono differenziati a seconda della tipologia di Soggetto Ammesso. In via preliminare si rammenta che, ai sensi dell’art.7 comma 3 del Decreto, l’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute (e ammesse), come dichiarate dal Soggetto Responsabile, e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Fermo restando i richiamati limiti, l’art. 12 del Decreto definisce ulteriori condizioni di cumulabilità. Ne deriva che :