Cottimo fiduciario Clausole campione

Cottimo fiduciario. 1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore. 2. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma precedente, devono essere richiesti preventivi contenenti almeno le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, il termine di esecuzione della prestazione. E’ data facoltà di stabilire penali in caso di ritardo o di provvedere d’ufficio a rischio del cottimista, o di risolvere, mediante semplice denuncia, il contratto, qualora egli manchi ai patti, nei modi previsti dall’articolo 27 del R. D. 25 maggio 1895, n. 350. 3. I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese, di fiducia dell'Amministrazione comunale, qualificate ad eseguire gli interventi richiesti. 4. E' consentito prescindere dalla preventiva acquisizione dei tre preventivi esclusivamente nei casi in cui la specialità o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.
Cottimo fiduciario. 1. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni, servizi e lavori sono effettuate mediante affidamento esterno ad Operatori economici. 2. Per i beni, i servizi ed i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ed inferiore ai limiti indicati nell’art. 24 del presente Regolamento, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque Operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 3. La consultazione è effettuata attraverso una lettera di invito cui è allegato un capitolato d’oneri in rapporto alla natura e alle caratteristiche dei beni, dei servizi o dei lavori da affidare; per gli affidamenti di uso corrente, si può procedere indicando le condizioni contrattuali direttamente nella lettera d’invito. 4. Nella lettera di invito e nel capitolato d’oneri sono, di norma, indicati: a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto; b) i requisiti di partecipazione richiesti e la richiesta all’Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi oppure, nel caso di Operatore economico selezionato da un elenco, la richiesta di rendere apposita dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti in base ai quali è stato inserito nell’elenco; c) le eventuali garanzie richieste; d) il termine di presentazione delle offerte ed il periodo in giorni di validità delle stesse; e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; h) nel caso del prezzo più basso, l’eventuale utilizzo dell’esclusione automatica; i) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; j) la misura delle eventuali penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici; k) l’obbligo per l’Offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; l) l’indicazione dei termini di pagamento; 5. Per i...
Cottimo fiduciario. 1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese dotate di capacità ed idoneità.
Cottimo fiduciario. 1. Sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario i servizi e le forniture per le quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità. 2. I soggetti e le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritti alla camera di commercio o nel Registro delle commissioni Provinciali per l’artigianato; 3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.
Cottimo fiduciario. (Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi).
Cottimo fiduciario. 1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore. 2. Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma precedente, sono richiesti almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, se sussistono in tale numero ditte dotate della capacità tecnica idonea per le prestazioni da eseguire. La lettera d’invito, di norma, contiene: l’oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni. 3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi. Xxxx atti riportano i medesimi contenuti previsti dalla lettera d’invito. 4. E' consentito prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 40.000,00 euro, con esclusione dell’IVA., nonché nei casi d’urgenza o nelle altre ipotesi in cui è consentito il ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell’articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In tal caso, l’organo competente dà atto nel provvedimento adottato della congruità del prezzo convenuto, eventualmente a seguito di indagine informale di mercato. 5. In caso di urgenza, l’offerta può essere acquisita anche a mezzo telefono. In questo caso, il funzionario responsabile sottoscrive un’attestazione che documenta l’offerta. 6. Per le procedure di cottimo fiduciario precedute da gara ufficiosa la commissione è composta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del settore competente. Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del settore finanziario o da chi è autorizzato a sostituirlo.
Cottimo fiduciario. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l’affidamento a persone o imprese. Sezione I ( Forniture e servizi in economia)
Cottimo fiduciario. Il contratto di cottimo Art. 8 Interventi aggiuntivi
Cottimo fiduciario sono eseguiti in cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le forniture, per i quali si rende necessario ovvero opportuno, l’affidamento a ditte esecutrici o prestatrici di servizi o forniture.
Cottimo fiduciario. Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a sotto la soglia di € 207.000,00, nel rispetto dei limiti di importo approvati da Umbria Salute, l’affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite procedura negoziata, attraverso la consultazione di operatori economici scelti dalla Società nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori. In questo caso Umbria Salute trasmetterà le lettere di invito e gli eventuali allegati, di norma ad almeno cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire), individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero tramite l’Albo Fornitori suddiviso da Umbria Salute per categorie merceologiche. La scelta dei fornitori da invitare alle procedure oggetto del presente Regolamento avverrà tenendo altresì conto dei fornitori eventualmente proposti dal Responsabile del Procedimento. La Funzione Legale e Acquisti aggiorna costantemente l’Albo Fornitori della Società al fine di garantire l’effettiva rotazione delle imprese da invitare. La suddetta funzione provvede comunque all’aggiornamento annuale dell’Albo nel rispetto di quanto previsto all’art. 125 comma 12 del Codice dei Contratti pubblici e dall’art. 332 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 . Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici.