LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO Clausole campione

LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. Previsione di uno specifico riferimento alla Proprietà Industriale e/o di un esplicito divieto di promuovere prodotti falsi all’interno delle condizioni di utilizzo della piattaforma.
LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. I Termini di utilizzo di Alibaba e altre politiche vietano la vendita di tutti i prodotti che violano gli IPR o che presentano problemi di sicurezza. In particolare: • Tutte le piattaforme di Alibaba sono soggette ai Principi e Politiche di IPP, che affermano che “la vendita di beni contraffatti e piratati sulle piattaforme Alibaba è vietata, così come qualsiasi altra violazione dei diritti di proprietà intellettuale.” • I “Termini di utilizzo” delle piattaforme di Alibaba vietano specificamente ai commercianti di violare i diritti di proprietà intellettuale, inclusa la vendita di beni che violano tali diritti. Questo divieto copre tutti i diritti di proprietà intellettuale legalmente riconosciuti nelle giurisdizioni in cui ciascuna piattaforma opera, come marchi, diritti d'autore, brevetti e design. Ognuna delle piattaforme di Alibaba vieta la vendita di determinati articoli proibiti, come armi, droghe illecite e materiale osceno. Le regole di ciascuna piattaforma elencano gli articoli che essa vieta o restringe. Ad esempio, nel 2014, Xxxxxxx.xxx e AliExpress sono diventate le prime piattaforme di e-commerce al mondo a vietare la vendita transfrontaliera di airbag. Alibaba ha attuato il divieto sugli airbag dopo un’ampia collaborazione con l’Automobile Anti-Counterfeiting Coalition (A2C2) e vari produttori automobilistici. Alibaba ribadisce i divieti contenuti nei suoi Termini di utilizzo e altre politiche attraverso messaggi regolari ai venditori, un canale di richiesta in tempo reale, istruzioni video e formazione incentrata sui diritti di proprietà intellettuale.
LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. Amazon affronta in modo molto dettagliato e specifico le questioni relative alla contraffazione e violazione della proprietà industriale/intellettuale, sia nei termini generali di utilizzo che in linee guida dedicate. Nella sezione "Diritti di Proprietà Intellettuale" dei Termini di Servizio di Amazon, si afferma esplicitamente che ai venditori non è permesso: • Violare qualsiasi brevetto, marchio, segreto commerciale, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. • Utilizzare materiale protetto da copyright in qualsiasi listino o inserzione senza il previo consenso scritto del proprietario del copyright. • Distribuire prodotti contraffatti o merci illegali di qualsiasi tipo. Viene inoltre specificato che i venditori sono responsabili di rispettare tutte le leggi e regolamenti sui diritti di proprietà industriale e intellettuale applicabili. Inoltre, Amazon ha delle linee guida specifiche per la Proprietà Intellettuale che vietano esplicitamente la vendita di: 1. Prodotti contraffatti 2. Articoli che utilizzano impropriamente un marchio registrato 3. Articoli che violano i diritti di proprietà intellettuale, come brevetti, diritti d'autore, disegni industriali. Le linee guida richiedono ai venditori di: • Ottenere le necessarie autorizzazioni o licenze dai titolari dei diritti prima di elencare prodotti tutelati. • Non utilizzare loghi, immagini o descrizioni protetti da copyright senza autorizzazione. • Rispettare le leggi sui marchi registrati e la concorrenza sleale. Inoltre, viene descritto il processo per segnalare violazioni, con team dedicati che indagano e rimuovono le inserzioni illecite. Sono previste sanzioni per i venditori, come avvertimenti, sospensioni dell'account o terminazione dello stesso in caso di violazioni gravi o reiterate. Amazon ha anche un programma di rimozione dei contenuti contraffatti che consente ai titolari dei diritti di segnalare violazioni, e un team dedicato che indaga su tali segnalazioni. I venditori possono essere soggetti a sanzioni, compresa la sospensione dell'account, se violano queste politiche.
LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. La tutela della proprietà intellettuale e degli utenti rappresenta un valore centrale che guida l’attività di eBay. Per questo l’azienda vigila sulla qualità dei prodotti che approdano sulla piattaforma e implementa misure proattive per garantire un ambiente sicuro e affidabile per tutti. Tutto ciò è ampiamente riflesso nel nostro sito. Innanzitutto, nell’Accordo per gli Utenti che disciplina in maniera approfondita il tema in oggetto. Si segnala in particolare: - 4.1 Meccanismi di segnalazione dei contenuti e misure di moderazione dei contenuti; - 4.2 Misure adottabili per altre violazioni; - 4.3 Misure in caso di segnalazioni e reclami abusivi; - 15.2 Sistema interno di gestione dei reclami e Servizio Clienti eBay; - 15.3 Mediazione e risoluzione extragiudiziale delle controversie. Ulteriori indicazioni circa la tutela dei diritti di proprietà intellettuale sono contenute nella sezione del Servizio Clienti dedicata al Programma di verifica dei diritti di proprietà intellettuale (VeRO). eBay ha creato il Programma VeRO per consentire ai titolari dei diritti di segnalare le inserzioni o i prodotti che violano la proprietà intellettuale. È interesse di eBay accertarsi che gli oggetti in violazione delle regole siano rimossi dal sito poiché minano la fiducia di acquirenti e venditori. Infine, il nostro sito mette a disposizione degli utenti una pagina dedicata alle Regole su contraffazioni, repliche e copie non autorizzate. Le diverse pagine su riportate, oltre a concorrere alla definizione del quadro di regole applicabili al fine di rendere la nostra piattaforma un luogo sicuro, assolvono anche a una funzione educativa e di sensibilizzazione dei nostri utenti. Attraverso tali pagine, infatti, venditori e acquirenti possono agevolmente reperire informazioni chiare in materia di tutela della proprietà intellettuale e indicazioni, a titolo esemplificativo, circa gli oggetti che possono essere considerati contraffatti.
LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. Su tutti i nostri servizi, l'utente non può usare i Prodotti per adottare condotte o condividere i contenuti seguenti: • Contenuti che non sono di sua proprietà o di cui non possiede i diritti per la condivisione. • Contenuti che violano i diritti altrui, inclusi quelli di proprietà intellettuale (ad esempio che violano il diritto d'autore o il marchio registrato di altri o che consistono nella distribuzione o nella vendita di materiali contraffatti o piratati), salvo specifica eccezione o limitazione prevista dalla legge applicabile.
LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. Condizioni Generali di TikTok Sezione 4.5 “Che cosa non si può fare sulla Piattaforma” Non è [...] consentito pubblicare, trasmettere in diretta o distribuire in qualsiasi modo sulla Piattaforma contenuti che: violino i diritti di altri (proprietà intellettuale, privacy e/o diritti della personalità di individui in vita o deceduti) [...] Linee guida della community Sezione "Integrità ed autenticità" La creatività su TikTok è ciò che lo rende unico, per cui dovresti pubblicare solo contenuti originali. Non accettiamo contenuti che violano i diritti di proprietà intellettuale di altri. Se ci accorgiamo della violazione di un contenuto, lo rimuoviamo. Scopri di più sulle nostre politiche sulla proprietà intellettuale (PI). I contenuti non possono essere inclusi nel feed Per te se contengono materiale riprodotto o non originale senza apportare modifiche nuove o creative. Se ritieni di aver subito una violazione della proprietà intellettuale, puoi inviare una segnalazione sul diritto d'autore o una segnalazione sul marchio registrato. Informativa sulla Proprietà Intellettuale Regole per gli annunci sulla violazione della proprietà intellettuale Sezione "Marchio" L’uso senza autorizzazione o ragione legalmente valida di marchi commerciali appartenenti a terzi può costituirne una violazione. Allo stesso tempo, l’uso del marchio commerciale di terzi al mero scopo di farvi riferimento, commentarlo, criticarlo, farne una parodia o rivedere i prodotti e i servizi del titolare del marchio commerciale o per paragonarli ad altri prodotti o servizi, laddove il marchio commerciale non sia usato per designare i beni o i servizi propri dell’utente o quelli di un terzo, non è a livello generale considerato una violazione delle nostre politiche. Pagina di supporto “Marchi e contraffazione” Cos'è la contraffazione?
LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. Vinted prevede diverse disposizioni all'interno delle sue pagine web riguardanti la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e la lotta contro i prodotti contraffatti: • Termini e condizioni: nei TCC, che l'utente accetta prima di utilizzare i servizi di Vinted, è dichiarato che l'utente non deve compiere alcuna azione illegale o che violi i diritti di Vinted o di altri soggetti (inclusi i diritti di proprietà intellettuale). Regole del catalogo: Tali regole, che sono parte integrante dei TCC generali, chiariscono quali prodotti possono essere caricati su Vinted. All'interno degli articoli vietati sono inclusi i prodotti contraffatti. •
LINEE GUIDA E/O TERMINI DI SERVIZIO. Sulla piattaforma di e-commerce “xxxx.xxx” è attualmente pubblicata una sezione specifica dedicata “Quality against Fakes” xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx-xxx--xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxx_xxxx000000000000000, ma si parla del nostro intervento anche nelle Return policy: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xx/Xxxxx/XxxxxxXxxxxx.

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  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • Sospensione dei Servizi 10.1 Fatta salva l'applicazione del successivo art. 11, SMEUP ICS, a sua discrezione e senza che l'esercizio di tale facoltà possa esserle contestato come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere i Servizi o un singolo Servizio, anche senza alcun preavviso nel caso in cui: a) il Cliente si renda inadempiente alle sue obbligazioni di pagamento, o violi anche una soltanto delle disposizioni contenute nel Contratto, che possano avere, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impatto sulla sicurezza dei servizi assicurati o gestiti da SMEUP ICS, anche a favore di terzi; b) il Cliente ometta di riscontrare nei tempi dovuti, in tutto o in parte, le richieste di SMEUP ICS o comunque il suo comportamento sia tale da ingenerare il fondato e ragionevole timore che egli si renda inadempiente al Contratto; c) vi siano fondate ragioni per ritenere che i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati; d) si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio di SMEUP ICS, impongano di eseguire interventi di emergenza o relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l'intera rete e/o per persone o cose; in tal caso, i Servizi saranno ripristinati quando SMEUP ICS, a sua discrezione, abbia valutato che siano state effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la sospensione/interruzione; e) il Cliente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia giudiziale o stragiudiziale di qualsiasi natura, nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso i Servizi e/o l'Infrastruttura Virtuale o altri servizi erogati da SMEUP ICS; f) la sospensione dei Servizi sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria, o altre Autorità titolate a tali richieste; g) il Cliente utilizzi apparecchiature e/o software difettosi o non omologati, o che presentino delle disfunzioni che possano arrecare problemi di sicurezza e/o vulnerabilità dei Servizi, possano danneggiare l'integrità della rete e/o disturbare i Servizi e/o creare rischi per l'incolumità fisica delle persone e delle cose. 10.2 Durante la sospensione dei Servizi, il Cliente potrebbe non avere accesso a dati e/o informazioni e/o contenuti dal medesimo immessi e/o trattati nell'Infrastruttura Virtuale. 10.3 In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile al Cliente, resta impregiudicata l'eventuale azione di SMEUP ICS per il risarcimento dell’eventuale danno subito o costi sopportati.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto. 2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 37, comma 10 lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto. 3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. 4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati dall’art. 37 alla corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 37. Per le cause di servizio già riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano ferme le eventuali diverse modalità applicative finora adottate secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione.

  • Modalità di erogazione del servizio Il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’oneri, dal presente contratto e nel rispetto delle seguenti modalità: a) L’Azienda procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta scritta di singole forniture di lavoro temporaneo alla Società, indicando il periodo di fornitura, ed i profili professionali richiesti; b) La Società comunicherà all’Azienda i nominativi dei lavoratori da utilizzare prima che abbia inizio la prestazione. c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del personale del Comparto Autoferrotranvieri e per le categorie e le tipologie di utilizzo previste dal CCNL e dalla vigente normativa in materia; d) L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, fatte salve eventuali ore di lavoro straordinario o diverse articolazioni del rapporto di lavoro (part - time); e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di riferimento, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; f) La contribuzione previdenziale ed assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo; g) La contribuzione assicurativa è quella riferita alla posizione INAIL comunicata nella scheda di richiesta della fornitura dello specifico profilo professionale; h) L’AMTAB si riserva la facoltà di non attivare il servizio, ovvero di ricorrervi solo parzialmente, ovvero di richiedere figure professionali diverse da quelle indicate nel disciplinare di gara: in ognuna di tali evenienze, la ………………………….. S.p.A. non potrà avanzare alcuna pretesa d’indennizzo o di risarcimento danni. i) Le figure professionali richieste dalla stazione appaltante dovranno essere già istruite e formate a cura dell’appaltatore, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività, conforme a quanta richiesto. j) Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova, in conformità al CCNL applicato al comparto lavoro temporaneo.

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.