Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di: a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia; b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione; c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti. a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica; b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Livello aziendale. Annualmente, Con periodicità annuale e di norma entro il nel primo quadrimestresemestre, le singole aziende o gruppi che occupano più di cui alla sfera di applicazione 250 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente effettueranno un incontro informativo con la R.S.U., assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito sui seguenti temi: • indirizzi di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito politica industriale e piani di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionaleinvestimento; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo • andamento economico e produttivo dell'azienda; nella stessa occasione• andamento dell’occupazione, o anche al distinta per sesso, tipologia di fuori delle scadenze previstecontratto e inquadramento professionale nonché i programmi di nuove assunzioni; • situazione del personale maschile e femminile e ai sensi dell’art. 9 della legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità; • evoluzione degli assetti tecnologici, a richiesta dei processi organizzativi e del sistema degli orari nonché eventuali necessità di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento trasferimenti collettivi di intese, preventive alla fase personale per l’avviamento di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici nuove strutture e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale servizi; • significative ristrutturazioni dell'azienda ivi comprese cessioni e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative trasformazioni; • indirizzi in materia di responsabilità sociale delle impreseformazione professionale, qualiincluse le notizie sull’attività eventualmente realizzata, ad esempio, codice anche con finalità di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni riconversione professionale; • linee di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente intervento in materia di informazione ambiente, sicurezza ed igiene del lavoro; • orientamenti e consultazione azioni più significative rivolte al miglioramento dello standard di qualità dei lavoratoriservizi anche con riferimento alle Carte dei servizi; • dati informativi riferiti alle caratteristiche dei lavori appaltati. In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e/o alle strutture territoriali può essere richiesto un impegno alla riservatezza sulle notizie e sui dati comunicati dall’impresa nell’ambito della sessione di informazione. Per i gruppi industriali – intendendosi per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell’ambito del settore, articolato in più unità produttive dislocate in più Regioni, avente rilevante influenza nel settore in cui opera in quanto collegato alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale – l’informativa di cui sopra potrà essere resa, con le medesime modalità, alle OO.SS.LL. nazionali. Con le medesime modalità temporali, le singole aziende che occupano più di 15 dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente effettueranno un incontro informativo con la R.S.U., assistita dalle strutture sindacali competenti stipulanti del presente contratto, sull’andamento economico/produttivo dell’azienda, sull’andamento occupazionale – anche con riferimento alle pari opportunità – nonché su altri fatti rilevanti per l’azienda stessa.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle partiParti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 232. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della partiParti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento l’andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento l’andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Samples: Copyright Agreement
Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione ap- plicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali imprendi- toriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento rag- giungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino comporti- no processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazioneinterna- zionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivofe- stivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta con- dotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato con- vocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili pre- vedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’oc- cupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come pre- visto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento l’andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure misu- re di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione cam- biamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria comuni- taria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal d.lgs. n.25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 400 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni informa- zioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione attua- zione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, 20 esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale domeni- cale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale regio- nale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativiquan- titativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative ini- ziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. AnnualmenteAl livello aziendale annualmente, di norma entro il primo quadrimestrequadrimestre (30 Aprile) di ogni anno, le aziende forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UILCA-UIL, informazioni scritte riguardanti: gli obiettivi di produttività; i programmi di sviluppo tecnico ed organizzativo dell’azienda, nonché i riflessi prevedibili sull’andamento dell’occupazione. Informazioni dettagliate al livello aziendale, con le stesse modalità di cui sopra, riguarderanno altresì: l’andamento, la composizione e le caratteristiche dell’occupazione in relazione ai livelli di inquadramento retributivi, all’ età, al sesso, le previsioni sui programmi di formazione e lavoro, l’utilizzo dei contratti a tempo parziale, i regimi di orario, la formazione professionale, le eventuali modifiche dell’organizzazione del lavoro all’interno e nelle zone e/o agenzie generali decentrate, l’impiego e/o sviluppo della meccanizzazione e autonomie del lavoro, il numero degli iscritti alle rispettive XX.XX., progetti relativi a scorpori di parte significativa del portafoglio e alla sfera creazione di applicazione del presente contrattoagenzie e Sub-Agenzie. Entro 10 giorni dall’invio delle informazioni, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previstelivello aziendale, a richiesta delle Organizzazioni sindacali, verrà convocato un incontro, nell’ambito del quale verranno esaminate le materie oggetto delle informazioni. L’esame dei progetti di una ristrutturazione e riorganizzazione aziendale dovrà essere preventivo alla loro esecuzione in modo da poterne valutare preventivamente gli effetti sulla occupazione e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori occupati. L’esame delle materie di cui ai commi precedenti dovrà concludersi, salvo diverso accordo tra le parti, fornirannoo con una intesa o con la registrazione delle rispettive posizioni, nel rispetto della piena autonomia imprenditorialeentro 20 giorni dall’avvio del confronto. Resta inteso che trascorso tale periodo senza che si sia prevenuti ad una intesa, informazioni anche orientate le parti riprenderanno libertà di azione. Nel caso di progetti di ristrutturazione o riorganizzazione aziendali con rilevanti conseguenze sui lavoratori, l’esame preventivo di cui al raggiungimento di intesecomma precedente dovrà concludersi entro i 10 giorni successivi all’avvio del confronto, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazionisalvo diverso accordo tra le parti. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi in tale occasione non venga raggiunto un accordo, si procederà ad un ulteriore confronto in sede aziendale, da tenersi anch’esso in termini preventivi all’esecuzione dei progetti stessi e dimensioni di carattere regionale o nazionaleda esaurirsi entro 20 giorni, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle durante il quale le rispettive Organizzazioni ImprenditorialiNazionali potranno fornire la loro assistenza. Nel corso Trascorso tale secondo periodo senza che si sia pervenuti ad una intesa, le parti riprenderanno libertà di tale incontro l'azienda esaminerà con azione. Nei casi di cui al comma precedente le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, parti valuteranno con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativiattenzione i possibili interventi mirati alla salvaguardia dei livelli occupazionali anche tramite l’utilizzazione di strumenti quali il part-time, interventi la flessibilità degli orari di lavoro, la mobilità nonchè le esigenze di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitarioprofessionale. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una Durante lo svolgimento della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai procedura nei tempi definiti dai commi precedenti.
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative parti si impegnano a non mettere in atto misure ed iniziative che possano turbare il buon andamento del confronto. Al fine di contrasto;
c) realizzare il massimo della trasparenza le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoroaziende con oltre 10 dipendenti forniranno alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni annuali, da realizzarsi in apposito incontro, sull’andamento dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria bilanci preventivo e nazionale vigente in materia di informazione consuntivo e consultazione sulla realizzazione dei lavoratoribudget commerciali.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle partiParti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto l'assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall'impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall'art. 232. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della partiParti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si . Si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n.25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.. [12] TITOLO II - Contrattazione [13] CAPO I - Livello Nazionale Art. Procedure per il rinnovo (ex art. 4) --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 Art. criteri guida (ex Art. 7 - Criteri guida) Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, fino a 30 dipendenti applicheranno le previsioni in materia di contrattazione territoriale contenute nel presente Capo o, in alternativa, quanto previsto dall’art. in materia di elemento economico di garanzia. Le aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di 30 dipendenti, in assenza di contrattazione aziendale, applicheranno la contrattazione territoriale o, in alternativa, quanto previsto dall’art. in materia di elemento economico di garanzia. Le aziende di cui ai commi precedenti, che abbiano unità produttive distribuite nell’ambito di più province, e che, in assenza di contrattazione aziendale, intendano avvalersi della contrattazione territoriale, applicheranno o i singoli contratti territoriali stipulati nelle diverse province o, in tutte le unità produttive, l’accordo territoriale sottoscritto nel luogo in cui l’azienda ha la propria sede legale o, in alternativa alle precedenti ipotesi, quanto previsto dall’art. in materia di elemento economico di garanzia. --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 [l7] Art. contenuti --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 Art. Modalità di presentazione della piattaforma (ex art. 8) --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 Art. Modalità di verifica (ex art. 9) Le parti concordano che, qualora gli accordi di secondo livello, sia territoriale che aziendale, realizzino intese in contrasto con quanto previsto dagli artt. (ex art. 7, 6 e 10), Confcommercio o le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori stipulanti il presente accordo di rinnovo potranno procedere al ricorso presso la Commissione Paritetica Nazionale prevista dagli articoli 15 e 16 del presente contratto, che dovrà esprimersi entro 30 giorni sull’applicabilità. [20] --- Articolo sostituito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 [2l] Art. crisi, sviluppo, occupazione, Mezzogiorno --- Art. inserito dall’Ipotesi di accordo 26/2/2011 [22] TITOLO III - Strumenti Paritetici Nazionali
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
: a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
cprovincia; b) 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione; c) 400 dipendenti se operano nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 211 BIS. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal d.lgs. n.25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione ap- plicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali imprendi- toriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle partiParti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento rag- giungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino comporti- no processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 232. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazioneinterna- zionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivofe- stivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazionicon- dotta ecertificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato con- vocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili pre- vedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’oc- cupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitarioecomunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della partiParti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come pre- visto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento l’andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure misu- re di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione cam- biamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti Parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria comuni- taria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti la Organizzazione Sindacale stipulante ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative , nonché in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o RSA/RSU, informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento l’andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende azie nde di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 200 dipendenti se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 200 300 dipendenti se operano nell'ambito di una sola regione;
c) 300 400 dipendenti se operano nell'ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione ap- plicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali imprendi- toriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni anche orientate al raggiungimento rag- giungimento di intese, preventive alla fase di attuazione di programmi che comportino comporti- no processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Qualora i processi di terziarizzazione o esternalizzazione di cui al comma precedente riguardino attività di vendita nei negozi, in precedenza gestite dall’impresa mediante proprio personale, troverà applicazione la procedura prevista dall’art. 219. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazioneinterna- zionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivofe- stivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta con- dotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato con- vocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili pre- vedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’oc- cupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.. Con la stessa periodicità di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti, forniranno alle organizzazioni sindacali e/o R.S.A./R.S.U., informazioni, orientate alla consultazione tra le Parti, così come pre- visto dal D.Lgs. n. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento l’andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione dell’occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure misu- re di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione cam- biamenti dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria comuni- taria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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Livello aziendale. Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le aziende di cui alla sfera di applicazione del presente contratto, anche attraverso le associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscano o conferiscano mandato, che occupano complessivamente più di:
a) 150 200 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola provincia;
b) 200 300 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito di una sola regione;
c) 300 400 dipendenti se operano nell'ambito nell’ambito nazionale; si incontreranno con le Organizzazioni Sindacali stipulanti ai rispettivi livelli per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'aziendadell’azienda; nella stessa occasione, o anche al di fuori delle scadenze previste, a richiesta di una delle parti, forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni informa- zioni anche orientate al raggiungimento di intese, preventive alla fase di attuazione attua- zione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e di innovazione tecnologica che investono l’assetto aziendale e nuovi insediamenti nel territorio. Verranno fornite inoltre informazioni relative a processi di concentrazione, internazionalizzazione, affiliazione. Nella medesima occasione verranno fornite informazioni sul lavoro domenicale domeni- cale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie di impiego ivi occupate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese, quali, ad esempio, codice di condotta e certificazioni. Qualora l'esame l’esame abbia per oggetto problemi e dimensioni di carattere regionale regio- nale o nazionale, l'incontro l’incontro si svolgerà ai relativi livelli, su richiesta di una delle parti, convocato dalle rispettive Organizzazioni Imprenditoriali. Nel corso di tale incontro l'azienda l’azienda esaminerà con le Organizzazioni Sindacali le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione all’occupazione sia nei suoi aspetti qualitativi che quantitativiquan- titativi, interventi di formazione riqualificazione del personale connessi ad iniziative ini- ziative o direttive dei pubblici poteri a livello nazionale e comunitario. In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della parti, un confronto finalizzato all'esame all’esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nella impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;
c) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro. Le parti con la presente disciplina hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.
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