Long term care Clausole campione

Long term care. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre, laddove non sia già stata attivata, con decorrenza 1° gennaio 2008 ed espletate le previsioni di cui all’ultimo comma, una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura verrà garantita per il tramite della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo attraverso un contributo pari allo 0,15% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente e iscritto alla Cassa Mutua e allo 0,05% a carico del lavoratore stesso. Il contributo di cui sopra è da computare sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell’attuazione di quanto precede nell’ambito della Cassa Mutua Nazionale si avvieranno, entro il 31 marzo 2008, i lavori per stabilire quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; procedure tecniche relative all’attivazione dell’istituto; modalità, anche temporali, del versamento).
Long term care. 1. A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’indivi- duo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Long term care. Occorre prevedere l’ampliamento delle risorse, delle coperture e delle platee.
Long term care. 1. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre una copertura assicurativa per Long term care, in relazione all’insor- genza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.
Long term care. A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza. Detta copertura è garantita per il tramite della Cassa nazionale di assistenza sanitaria per il personale dipendente del settore del credito (Casdic) attraverso un contributo annuale pari, a far tempo dal 1° gennaio 2012, a € 100 procapite a carico dell’impresa, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno (€ 50 fino al 31 dicembre 2011). Specifiche intese fra le Parti regolano quanto necessario per il funzionamento dell’istituto stesso (ad esempio, inizio della copertura assicurativa; tipologia delle prestazioni garantite; modalità anche temporali del versamento).
Long term care. (ART. 86)
Long term care. (Non autosufficienza) La garanzia decorre: − per gli infortuni dalle ore 24 dalla decorrenza dell’Assicurazione; − per le malattie dopo il 1° anno di decorrenza dell’Assicurazione; − per le perdite delle capacità mentali, dovuta ad una patologia nervosa o mentale di natura organica dopo il 2° anno di decorrenza dell’Assicurazione. L’importo liquidabile è pari al numero di Rate della Combinazione prescelta, corrisposto in unica soluzione. 1^ fascia sino a 35 anni: n.18 rate 2^ fascia da 36 a 50 anni: n.12 rate 3^ fascia da 51 a 60 anni: n.06 rate Pagamento previsto in una volta sia che la polizza sia di durata di 3 che di 5 anni alla data di certificazione della Non Auto Sufficienza. La perdita del lavoro per “giustificato motivo oggettivo” che generi lo stato di disoccupazione.
Long term care. (Non autosufficienza) E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nella incapacità di poter compiere attività consuete della vita quotidiana senza l’assistenza di una terza persona.
Long term care. Occorre: - prevedere il mantenimento della copertura anche nel caso in cui lavoratrici e lavoratori fossero interessati da casi di operazioni societarie (cessioni, incorporazioni, ecc.) relative ad aziende che applicano CCNL diversi, o da cessazioni del rapporto di lavoro; - introdurre l’estensione della copertura a coniugi ed assimilati, tramite stanziamento apposito; - introdurre la possibilità di copertura volontaria con onere a carico degli interessati per le casistiche oggi escluse; - adeguare annualmente il massimale delle prestazioni sulla base dell’indice dell’inflazione, introducendo una clausola di adeguamento dell’onere a carico dell’Azienda al fine di preservare il livello delle prestazioni.
Long term care. 1. Le Parti stipulanti il presente contratto convengono di introdurre con decorrenza A far tempo dal 1° gennaio 2008 è prevista una copertura assicurativa per long term care, in relazione all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno stato di non autosufficienza.