MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO Clausole campione

MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO. Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute –unitamente alla comunicazione dell’intermediario rilasciata in conformità all’art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (“Regolamento Congiunto”) attestante la legittimazione all’iscrizione nell’Elenco Speciale; l’istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell’eventuale controllante ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. n. 58/1998; b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell’art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto. La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell’apposito elenco di cui all’art. 11-quater dello statuto (l’“Elenco Speciale”): a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute –unitamente alla comunicazione dell’intermediario rilasciata in conformità all’art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (“Regolamento Congiunto”) attestante la legittimazione all’iscrizione nell’Elenco Speciale; l’istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell’eventuale controllante ai sensi dell’art. 93, X.Xxx. n. 58/1998; b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la ...
MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO. 6.1‐bis In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 6.1, ciascuna azione dà diritto a due voti nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie (i) la modifica degli articoli 6‐bis, 6‐ter, 6‐quater e 9 dello Statuto, (ii) la nomina e/o la revoca dei membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi, e (iii) la nomina e/o la revoca dei membri del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, nonché l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei medesimi (le “Delibere Assembleari con Voto Maggiorato”), qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: (a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dalla data di efficacia dell’iscrizione di tale soggetto nell’elenco speciale di cui al successivo articolo 0‐xxx (x’“Xxxxxx Xxxxxxxx”); e (b) la ricorrenza del presupposto sub (a) risulti, altresì, da apposita comunicazione dell’intermediario ai sensi della normativa applicabile o dal permanere continuativo dell’iscrizione nell’Elenco Speciale. 6.2‐bis Il diritto di voto maggiorato eventualmente spettante ai sensi del precedente paragrafo 6.1.‐bis viene meno (a) in caso di cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito, da parte del soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, ovvero (b) in caso di trasferimento, diretto o indiretto, in qualsiasi forma effettuato, di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del D.Lgs. 58/1998.
MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO. Qualora lo statuto dell'impresa vigilata preveda la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'articolo 127-quinquies del TUF, il soggetto che ha ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 del medesimo articolo è tenuto a presentare istanza di autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione qualificata nell'impresa vigilata se ad esito della maggiorazione del diritto di voto verrà a trovarsi in una delle situazioni individuate nella Parte I, Capo I, paragrafo 4. L'istanza di autorizzazione è presentata prima che sia conseguita la maggiorazione del diritto di voto, che avviene al termine del periodo continuativo previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 1, del TUF, e comunque in tempo utile per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione secondo quanto previsto dal Capo II della presente Parte.

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  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

  • Attivazione del servizio Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il servizio tecnico comunale. Durante il periodo 01 Novembre - 30 Aprile la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Barge un recapito telefonico fisso, un recapito di telefono mobile, un fax e un indirizzo email e PEC presso il quale dovrà essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, depositi e/o piazzali non su area pubblica. Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.