Mancati pagamenti Clausole campione

Mancati pagamenti. Cosa succede se non è possibile addebitare l’importo dovuto?
Mancati pagamenti. 14.1. Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento e/o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di Fogliani Spa verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, Fogliani Spa avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.
Mancati pagamenti. 10.a. Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di Xpres Srl verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, Xpres Srl avrà facoltà di sospendere la l'evasione dei prodotti non ancora consegnati. • 10.b. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola fattura dà inoltre facoltà a Xpres Srl di diminuire il valore della linea di credito offerta al Cliente. • 10.c. Inoltre, in caso di mancato pagamento o di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, è facoltà di Xpres Srl risolvere immediatamente ogni contratto in corso, senza alcun indennizzo per il Cliente o altra formalità che il semplice avviso tramite e-mail o fax. • 10.d. Ogni ordine o consegna è da considerarsi autonomo e indipendente da ogni altro ordine o consegna. Qualsiasi controversia fra il Cliente e Xpres Srl non può, in alcun caso, dar luogo a sospensione del pagamento di altre fatture o della parte non controversa della fattura. • 10.e. La fornitura incompleta di un ordinativo non darà diritto al Cliente di rifiutare il pagamento di quanto consegnato. • 10.f. E' facoltà di Xpres Srl, salvo il caso previsto dall'art.5.c., emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate. • 10.g. Anche qualora il Cliente chieda a Xpres Srl di effettuare prestazioni accessorie alla vendita, quali l'installazione e/o la messa in opera dei prodotti, il pagamento delle fatture relative al prezzo dei prodotti non potrà in alcun caso dipendere dal completamento dei servizi di installazione o messa in opera delle apparecchiature. • 10.h. Ai sensi del D.Lgs n.23102 dopo il recepimento della Direttiva 2011/7/UE il pagamento standard è previsto entro e non oltre i 30 gg dalla data di fattura inviata per e-mail, salvo contratto scritto e controfirmato tra le parti. Eventuali ritardi di pagamento comporteranno l’addebito automatico, senza messa in mora, degli interessi pari al tasso REFI BCE più (8%) otto punti percentuali, oltre alle spese forfettarie di gestione recupero crediti pari ad € 40,00 ed eventuali altre spese aggiuntive documentate. In caso il ritardo superi i 30 gg dalla data di scadenza convenuta, sarà applicata una penale aggiuntiva
Mancati pagamenti. 14.1. Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento e/o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di Futurtec Srl verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, Futurtec Srl avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati.
Mancati pagamenti. 15.1. Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o nota di debito, ogni richiesta di rinvio del pagamento o ogni altro fatto che determini l'inadempimento del Cliente, causa la decadenza dai termini accordati per il pagamento dei prodotti, rendendo ogni credito di Artesoft verso il Cliente immediatamente esigibile; in tal caso, inoltre, Artesoft avrà facoltà di sospendere la consegna dei prodotti non ancora consegnati o la sospensione di servizi correlati.
Mancati pagamenti. Qualora non risulti pagata una fattura, come previsto dal citato REMSI, la Società provvede ad inviare all’utente moroso un sollecito bonario di pagamento e, nel caso di perdurante mancato pagamento, una successiva comunicazione di costituzione in mora. Decorsi i termini indicati nella costituzione in mora e perdurando ancora il mancato pagamento da parte dello stesso utente, la Società procede, nei casi e con le modalità previste dal REMSI, alla limitazione/sospensione del servizio ed alla successiva disattivazione della fornitura con contestuale rimozione del misuratore e risoluzione del rapporto contrattuale. L'Utente può evitare la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura provvedendo al pagamento delle fatture insolute entro il termine ultimo indicato nella costituzione in mora o richiedendo, entro il quinto giorno solare antecedente il termine ultimo, un piano di rateizzazione dell’importo oggetto di costituzione in mora con contestuale pagamento della prima rata del piano medesimo, dandone immediata comunicazione alla Società mediante i canali di contatto resi disponibili dalla stessa. La Società addebiterà in fattura all'Utente le spese di limitazione/sospensione/disattivazione e di eventuale riattivazione della fornitura, nonché gli interessi di mora come indicati al precedente art.10. La Società provvede alla riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità entro due giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione del pagamento. Nel caso di trasformazione di un’utenza condominiale originaria in utenze singole, il Condominio e tutti i singoli condomini rimangono responsabili in solido per il pagamento dei consumi dell’utenza condominiale e delle utenze a servizio delle singole unità immobiliari.
Mancati pagamenti. Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all’invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli. Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza. Il cliente può evitare la sospensione dell'erogazione del servizio provvedendo al pagamento delle bollette insolute entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del preavviso dandone immediata comunicazione al Servizio Idrico Integrato mediante lettera raccomandata o consegnata agli sportelli con ritiro della ricevuta. Il Servizio Idrico Integrato addebiterà al cliente le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora. Il Servizio Idrico Integrato provvede al ripristino della fornitura sospesa entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione del pagamento ovvero dalla richiesta della competente autorità. In caso la riattivazione del servizio venga disposta dalla Autorità competente, è facoltà del Servizio Idrico Integrato porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo al cliente.
Mancati pagamenti. 17.1 Qualora il Cliente non corrisponda gli importi dovuti entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine indicato in fattura, SINET avrà diritto alla corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua in misura pari al tasso legale corrente, aumentati di 2 punti percentuali e comunque non eccedente la misura prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
Mancati pagamenti. Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute in unica soluzione, vale a dire nel caso in cui le disponibilità del conto corrente non siano sufficienti per l’integrale pagamento del saldo dell’estratto conto mensile, di cui al precedente articolo 6, al Titolare è applicato un interesse di mora nella misura indicata nel contratto, calcolato giornalmente dalla data dell'estratto conto fino al giorno dell'effettivo pagamento; inoltre, è dovuta, mensilmente, a titolo di penale, sempre sul predetto importo, una “commissione per ritardato pagamento” nella misura percentuale o fissa indicata nel contratto. Resta ferma comunque la facoltà della Banca di risolvere immediatamente il contratto, dandone comunicazione al Titolare, ovvero di sospendere l’utilizzo della carta.

Related to Mancati pagamenti

  • Compiti e funzioni Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Corrispettivo contrattuale L‟importo complessivo presunto del servizio comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente,in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta a € € 228.868,34, al netto dell‟I.V.A. In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell‟appaltatore all‟impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa. I corrispettivi di cui al presente contratto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all‟art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). L‟esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo. L‟esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d‟arte, con oneri a suo totale carico e fermo restando l‟ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese. Il valore del sopra esposto quadro finanziario indica l‟importo complessivo presunto del servizio, che si intende affidare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di contratto senza che l‟esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente contratto, comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente contratto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente contratto.

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari che decorreranno dal ­ giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC con la quale ­ l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma ­ restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto. ­ Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. ­ È tollerato che la Ditta consegni un ventesimo in meno del quantitativo totale dei materiali da fornire, ­ intendendosi anche in tal caso soddisfatta la fornitura. ­ Nei limiti sopra indicati, il prezzo da corrispondere è proporzionalmente rideterminato in ragione ­ dell’effettivo quantitativo della fornitura. ­ La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso almeno tre ­ siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, situati sul territorio nazionale. ­ La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. ­ Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato ­ informando, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP il quale informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, le attività di verifica della conformità ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

  • Omissis L’art. 27 del CCNL è modificato come segue:

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO