Common use of Mandato Clause in Contracts

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice. Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida. Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario. Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa Applicabile. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) anni, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, come previsto dalla Normativa Applicabile, e indicata dal Decreto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo del Finanziamento non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del periodo di preammortamento, indicata nel Decreto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato avviene pari passu. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell’ammontare totale residuo del Finanziamento. Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale di ciascuno di essi. L’ammontare delle spese ammissibili del Programma di Investimento proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere, al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia di aiuti di Stato. Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nominale annuo. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario. Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario e a favore della Banca Finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP. Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

Appears in 3 contracts

Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Degli Incentivi Alle Imprese Operanti Nel Settore Del Turismo

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), è necessario che sia conferito dalla CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatricefinanziatrice. Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) Convenzione ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (OneriXxxxx, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, l’erogazione ed il rimborso del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee GuidaFinanziamento. Il Finanziamento è sarà perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento documento che regola regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolatoagevolato, sia il Finanziamento Bancariobancario. Il Contratto di Finanziamento è sarà predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa ApplicabileGuida. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatricefinanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha prevederà una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) annidurata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso compreso il periodo di preammortamento, come previsto non superiore a quella massima ammessa dalla Normativa Applicabile, Applicabile e indicata dal Decreto Contratto di Concessionefiliera o di distretto, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento bancario sul residuo debito del Finanziamento sia non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentiviinferiore all’originario rapporto, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del periodo di preammortamento, indicata fissato nel Decreto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il rimborso della quota capitale , tra l’importo del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato avviene pari passu. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell’ammontare totale residuo bancario sull’importo del Finanziamento. Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato agevolato sia il Finanziamento Bancariobancario, in misura paritetica rispetto direttamente proporzionale all’ammontare iniziale di ciascuno di essi. L’ammontare delle spese ammissibili L’importo del Programma Finanziamento, dell’eventuale apporto di Investimento proposto da ciascuna impresa richiedente capitale proprio diverso dal Finanziamento bancario e dell’eventuale agevolazione in conto capitale non può essere, essere superiore al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali fabbisogno per la completa copertura finanziaria dell’intervento di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia cui alla domanda di aiuti di Stato. Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nominale annuoagevolazione del Soggetto beneficiario. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario agevolato è quello stabilito con il Decreto FRI. Il tasso da applicare al Finanziamento bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e finanziatrice ed il Soggetto Beneficiariobeneficiario. Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario beneficiario e a favore della Banca Finanziatricefinanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice finanziatrice regolerà separatamente con la CDPCDP in conformità al Mandato. Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno sono liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, concordati tra il Soggetto Beneficiario beneficiario e la Banca Finanziatricefinanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

Appears in 2 contracts

Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto‌ A Valere Sul Fondo Rotativo Per Il Sostegno Alle Imprese E Gli Investimenti in Ricerca, Legge 30 Dicembre 2004, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), è necessario che sia conferito dalla CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatricefinanziatrice. Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) Convenzione ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (OneriXxxxx, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, l’erogazione ed il rimborso del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee GuidaFinanziamento. Il Finanziamento è sarà perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento documento che regola regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolatoagevolato, sia il Finanziamento Bancariobancario. Il Contratto di Finanziamento è sarà predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa ApplicabileGuida. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatricefinanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha prevederà una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) annidurata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso compreso il periodo di preammortamento, come previsto non superiore a quella massima ammessa dalla Normativa Applicabile, Applicabile e indicata dal Decreto Contratto di Concessionefiliera o di distretto, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento bancario sul residuo debito del Finanziamento sia non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentiviinferiore all’originario rapporto, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del periodo di preammortamento, indicata fissato nel Decreto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il rimborso della quota capitale , tra l’importo del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato avviene pari passu. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell’ammontare totale residuo bancario sull’importo del Finanziamento. Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato agevolato sia il Finanziamento Bancariobancario, in misura paritetica rispetto direttamente proporzionale all’ammontare iniziale di ciascuno di essi. L’ammontare delle spese ammissibili L’importo del Programma Finanziamento, dell’eventuale apporto di Investimento proposto da ciascuna impresa richiedente capitale proprio diverso dal Finanziamento bancario e dell’eventuale agevolazione in conto capitale non può essere, essere superiore al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali fabbisogno per la completa copertura finanziaria dell’intervento di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia cui alla domanda di aiuti di Stato. Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nominale annuoagevolazione del Soggetto beneficiario. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario agevolato è quello stabilito, rispettivamente, con l’Avviso e con l’Avviso Fondo nazionale latte ovino, a seconda del caso, tenendo conto della misura minima fissata dal Decreto FRI. Il tasso da applicare al Finanziamento bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e finanziatrice ed il Soggetto Beneficiariobeneficiario. Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario beneficiario e a favore della Banca Finanziatricefinanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice finanziatrice regolerà separatamente con la CDPCDP in conformità al Mandato. Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno sono liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, concordati tra il Soggetto Beneficiario beneficiario e la Banca Finanziatricefinanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

Appears in 2 contracts

Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il conferisce Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice, secondo il modello di cui all’allegato sub 4 del presente Addendum alla Convenzione. Il Mandato dovrà deve essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) ed è a carattere oneroso oneroso, come previsto nel successivo articolo 10 dall’articolo 11 (OneriXxxxx, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 ) della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento AgevolatoLe agevolazioni sono concesse, secondo quanto specificato dal Mandato previsto agli articoli 7, 8, e nelle Linee Guida9 del Provvedimento Economia Circolare, nella forma del Finanziamento Agevolato a valere sulle risorse del FRI e del contributo alla spesa, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del Provvedimento Economia Circolare. Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario. Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa Applicabile. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha avrà una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) annidurata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, come previsto compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e il limite massimo di 11 (undici) anni previsti dalla Normativa Applicabile, di Riferimento e indicata dal Decreto dall’Atto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo del Finanziamento non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del Il periodo di preammortamento, indicata nel Decreto per il solo Finanziamento Agevolato, decorre dalla data di Concessione, è commisurata alla erogazione e può avere durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. La durata del periodo di ammortamento del Finanziamento non può essere superiore a 8 anni. L’ammontare minimo delle spese e costi ammissibili del Progetto non può essere inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiore a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). Qualora presentati congiuntamente da più soggetti, ciascun proponente deve sostenere costi e spese pari ad almeno euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) nel caso di imprese, ovvero pari ad almeno il 10 per cento dell’importo complessivo ammissibile del Progetto nel caso di Organismi di ricerca, fermo restando che il Progetto nella sua interezza deve prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). Il Finanziamento Agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 50 (cinquanta) per cento ed è concedibile in presenza di un Finanziamento Bancario associato concesso da una Banca Finanziatrice. Il Finanziamento Bancario copre una percentuale nominale pari ad almeno il 20 (venti) per cento delle spese ammissibili. Il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, unitamente al contributo alla spesa, non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili indicate all’articolo 5, comma 1, del Provvedimento Economia Circolare. È facoltà del Soggetto Beneficiario, o di ciascuno dei Soggetti Beneficiari in caso di realizzazione del Progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purché entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento. Il rimborso del Finanziamento dovrà avvenire secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 6, comma 7, del Provvedimento Economia Circolare, fermo restando che il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario può avere inizio solo una volta rimborsato almeno il 60 (sessanta) per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. L’ammortamento del Finanziamento dovrà avvenire in misura tale che non si determini, in alcun caso, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Agevolato rispetto a quello del Finanziamento Bancario ecceda l'originaria proporzione tra l'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Agevolato avviene pari passu. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell’ammontare totale residuo del Finanziamento. Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale di ciascuno di essi. L’ammontare delle spese ammissibili del Programma di Investimento proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere, al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia di aiuti di Stato. Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato a carico del Soggetto Beneficiario è pari allo 0,50% al 20 (venti) per cento del tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all’articolo 9, comma 4, del Provvedimento Economia Circolare. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8 (zero virgola cinquanta otto) per cento) cento nominale annuo. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario. Tutti gli oneriIn aggiunta al Finanziamento Agevolato a valere sul FRI, le spese e le commissioni maturati il Ministero riconosce, per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP sono a carico il tramite del Soggetto Beneficiario Gestore, un contributo alla spesa a valere sulle risorse identificate dall’articolo 26, del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e a favore della Banca Finanziatricesulle risorse aggiuntive di cui all’articolo 2, con esclusione comma 3, lettere a) e c) del Provvedimento Economia Circolare. Le predette agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle spese relative alla gestione intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP. Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:Regolamento GBER.

Appears in 1 contract

Samples: www.cdp.it

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), è necessario che sia conferito dalla CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice. Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) Convenzione ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (OneriXxxxx, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, l’erogazione ed il rimborso del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee GuidaFinanziamento. Il Finanziamento è sarà perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento documento che regola regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario. Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa Applicabile. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha prevederà una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) annidurata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso compreso il periodo di preammortamento, come previsto non superiore a quella massima ammessa dalla Normativa Applicabile, Applicabile e indicata dal Decreto Contratto di ConcessioneFiliera o di Distretto, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo Il rimborso del Finanziamento deve assicurare, rata per rata, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Bancario sul residuo debito del Finanziamento sia non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentiviinferiore all’originario rapporto, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del periodo di preammortamento, indicata fissato nel Decreto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il rimborso della quota capitale , tra l’importo del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato avviene pari passu. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell’ammontare totale residuo sull’importo del Finanziamento. Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto direttamente proporzionale all’ammontare iniziale di ciascuno di essi. L’ammontare delle spese ammissibili L’importo del Programma Finanziamento, dell’eventuale apporto di Investimento proposto da ciascuna impresa richiedente capitale proprio diverso dal Finanziamento Bancario e dell’eventuale agevolazione in conto capitale non può essere, essere superiore al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia cui alla domanda di aiuti di Statoagevolazione del Soggetto Beneficiario. Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nominale annuoquello stabilito con il Decreto. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e ed il Soggetto Beneficiario. Tutti La CDP pone a carico del Soggetto Beneficiario gli oneri, le spese e le commissioni maturati maturate per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP CDP. Pertanto tutti gli oneri, spese e commissioni derivanti dalla Convenzione relativi al Finanziamento sono a carico del Soggetto Beneficiario e ed a favore della Banca Finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP. Gli importi ed in particolare quelli relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attivitàa:

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Per La Promozione Dei Contratti Di Filiera E Di Distretto‌ A Valere Sul Fondo Rotativo Per Il Sostegno Alle Imprese E Gli Investimenti in Ricerca, Legge 30 Dicembre 2004 N. 311 E Successive Modificazioni, Ed Ai Sensi Della Delibera Cipe N. 76 Del 15 Luglio 2005 Di Cui All’art. 1 Comma 356 Della Legge Medesima N. 311/04 Tra Il Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali, La Cassa Depositi E Prestiti s.p.a. E Ciascuna Banca Finanziatrice Per La Gestione Dei Finanziamenti Di Cui Al Titolo I Del Decreto Interministeriale Del 22 Novembre 2007 Del Ministro Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali Di Concerto Con I Ministri Dell’economia E Delle Finanze E Dello Sviluppo Economico

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il conferisce Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice. Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, l’erogazione del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee GuidaMandato. Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario. Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa ApplicabileGuida. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) annidurata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e massimo di 15 (quindici) anni, come previsto dalla Normativa Applicabile, e indicata dal Decreto dall’Atto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo del Finanziamento non può essere superiore alla quota all’80% degli investimenti di cui alla domanda di ammissione alle agevolazioni del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del periodo di preammortamento, indicata nel Decreto nell’Atto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento Progetto e comunque non superiore a 36 mesi 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il L’inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario e non potrà avere luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato avviene pari passued il Finanziamento Bancario. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 5030% dell’ammontare totale residuo del Finanziamento. Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto direttamente proporzionale all’ammontare iniziale di ciascuno di essi. L’importo del Finanziamento, unitamente alle eventuali ulteriori misure di aiuto di cui all’articolo 16 (Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento), non può essere superiore al fabbisogno per la completa copertura finanziaria degli investimenti di cui alla domanda di ammissione alle agevolazioni del Soggetto Beneficiario. L’ammontare minimo delle spese ammissibili del Programma di Investimento Progetto proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere, al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro Euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 Euro 200.000,00 (cinquecentomila/00duecentomila/00) e superiore ad euro Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia di aiuti di Stato. Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nominale annuo. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario. Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario e a favore della Banca Finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDPCDP in conformità al Mandato. Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno sono liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafidi seguito indicati, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti Nell’ambito Delle Agevolazioni Alle Imprese Per La Diffusione Ed Il Rafforzamento Dell’economia Sociale

Mandato. Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice, secondo il modello di cui all’allegato sub 4 del presente Addendum alla Convenzione. Il Mandato dovrà deve essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione e nell’Addendum alla Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 12 (Adesione all’Addendum alla Convenzione) ed è a carattere oneroso oneroso, come previsto nel successivo articolo 10 dall’articolo 11 (OneriXxxxx, spese e commissioni del Finanziamento). Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 ) della Convenzione. Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida. Il Le agevolazioni sono concesse, secondo quanto previsto nella Normativa di Riferimento, nella forma del Finanziamento è perfezionato con la stipula Agevolato a valere sulle risorse del FRI e del contributo alla spesa così come previsto nella Normativa di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento BancarioRiferimento. Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa Applicabiledi Riferimento. Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha avrà una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) annidurata, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, compresa tra il limite minimo di 4 (quattro) anni e il limite massimo di 15 (quindici) anni come previsto dalla Normativa Applicabile, di Riferimento e indicata dal Decreto dall’Atto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L’importo del Finanziamento non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario. La durata del Il periodo di preammortamento, indicata nel Decreto per il solo Finanziamento Agevolato, decorre dalla data di Concessione, è commisurata alla stipula del Contratto di Finanziamento e può avere durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti massima fino al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente successivo al terzo anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. L’ammontare minimo delle spese e costi del Progetto ammissibili alle agevolazioni non può essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e superiore a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00). Qualora presentati congiuntamente da più soggetti nel rispetto della Normativa di Riferimento, ciascun proponente deve sostenere costi e spese pari ad almeno euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Il Finanziamento Agevolato copre una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 60 (sessanta) per cento ed è concedibile in presenza di un Finanziamento Bancario associato concesso da una Banca Finanziatrice e del contributo alle spese concesso dal Ministero ai sensi della Normativa di Riferimento. Il Finanziamento Bancario copre una percentuale nominale pari ad almeno il 20 (venti) per cento delle spese ammissibili. La somma del Finanziamento Agevolato, del Finanziamento Bancario e del contributo alla spesa non può essere superiore al 100 (cento) per cento dei costi e delle spese ammissibili ai sensi della Normativa di Riferimento. È facoltà del Soggetto Beneficiario, o di ciascuno dei Soggetti Beneficiari in caso di realizzazione del Progetto in modo congiunto, di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento, purché entro la data di stipula del Contratto di Finanziamento. Il rimborso del Finanziamento dovrà avvenire secondo le modalità e i termini di cui alla Normativa di Riferimento, alla Convenzione e al presente Addendum alla Convenzione, fermo restando che, senza pregiudizio per quanto previsto all’articolo 15 della Convenzione, l’inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario non può aver luogo fintantoché non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario. Fermo restando quanto precede, l’ammortamento del Finanziamento dovrà avvenire in misura tale che non si determini, in alcun caso, che il rapporto tra il residuo debito del Finanziamento Agevolato rispetto a quello del Finanziamento Bancario ecceda l'originaria proporzione tra l'ammontare iniziale in linea capitale del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Agevolato avviene pari passu. Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell’ammontare totale residuo del Finanziamento. Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale di ciascuno di essi. L’ammontare delle spese ammissibili del Programma di Investimento proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere, al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia di aiuti di Stato. Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato a carico del Soggetto Beneficiario è pari allo 0,50% a 0,5 (zero virgola cinquanta cinque) per cento) cento nominale annuo. Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario. Tutti gli oneriIn aggiunta al Finanziamento Agevolato a valere sul FRI, le spese e le commissioni maturati il Ministero riconosce, per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP sono a carico il tramite del Soggetto Beneficiario e Gestore, un contributo alla spesa a favore della Banca Finanziatricevalere sulle risorse identificate nella Normativa di Riferimento. Le predette agevolazioni sono concesse complessivamente nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla normativa, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenziosoanche dell’Unione Europea, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP. Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa applicabile in materia di trasparenza delle operazioni aiuti di stato e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci dalla Normativa di costo, relative alle seguenti attività:Riferimento.

Appears in 1 contract

Samples: www.cdp.it