Manuale utente Clausole campione

Manuale utente. Il Manuale, essendo l’unico strumento in dotazione all’utente, deve essere adeguato a rispondere ad ogni eventualità si verifichi durante l’uso dell’applicativo. Il Manuale utente deve contenere tutte le interfacce utente ed anche la descrizione di pop-up nel caso del verificarsi di errori applicativi o di sistema con eventualmente la legenda dei codici di errori se presenti all’interno dei pop-up. La descrizione del servizio di manutenzione deve comprendere:
Manuale utente. Contiene le informazioni sulle funzionalità del sistema: in cosa consiste, il suo funzionamento, cosa fa e come interagisce con gli altri sistemi. Dovrà fornire uno schema della configurazione ed informazioni relative al contesto software in cui il sistema si colloca. Il Manuale utente dei servizi e dei sistemi dovrà essere redatto con tecniche di presentazione che soddisfino le aspettative dell’utente finale, favorendo una facile consultazione online dalla postazione di lavoro ed un uso integrato con le funzionalità del sistema. Più in dettaglio, il Manuale Utente dovrà essere sviluppato secondo i seguenti punti: Specificare le funzioni comuni che hanno validità generale sulle modalità d’uso del sistema: • Descrivere le varie tipologie utenti • Descrivere la struttura prevista per le funzioni di Help online • Descrivere la procedura di Login e Logout dal sistema • Riportare tutte le informazioni per l’utilizzo ottimale del sistema in modo chiaro, completo e conciso; • Descrivere (passo –passo) le procedure eseguite con maggior frequenza dagli utenti. Per ciascuna delle funzioni del sistema devono essere presi in considerazione i seguenti punti: • Modi d’accesso alla funzione; • Scopo della funzione; • Legami con altre funzioni; • Pre-requisiti necessari per l’attivazione della funzione; • Visualizzazione e spiegazione delle maschere che compaiono sul video; • Report ottenibili; • Dati che il sistema propone all’utente, sia all’attivazione della funzione sia come risultato di una richiesta dell’utente; • Dati che l’utente deve comunicare al sistema. In appendice potranno essere riportati: • Tutti i messaggi di errore del sistema con una spiegazione sulle possibili cause che lo hanno generato e le operazioni da eseguire per normalizzare la situazione operativa • Il glossario dei termini specialistici presenti sul Manuale. Si richiede che il Manuale Utente venga realizzato e consegnato alternativamente in due diversi formati.
Manuale utente. Il manuale utente fornisce una descrizione generale dell’applicazione e una guida operativa all’utilizzo delle singole funzionalità dell’Oggetto utilizzabili dall’utente. Il manuale utente dell’Oggetto: è disponibile ed è descritto in modo discorsivo; 🢂 Indice del manuale utente Il materiale utile all’utente finale viene reso disponibile attraverso una piattaforma elearning integrata con la soluzione portale (docebo) • gestione da reparto • gestione dossier clinico del paziente • gestione inquadramento • gestione diaria e richieste • gestione consultazione dati clinici assistenziali correnti e pregressi • gestione dimissione • gestione chiusura dossier • gestione delle operazione di firma digitale • gestione della worklist visite specialistiche • gestione della schedulazione e programmazione erogazione servizi

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  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • Garanzia a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. x. Xxxxx i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Contrattazione Capo ... LIVELLO NAZIONALE Art. ... (Procedure per il rinnovo - ex art. 4) Il contratto nazionale avrà durata triennale. La piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza. Nel suddetto periodo antecedente la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Qualora una delle parti violi il periodo di "tregua sindacale" di cui al precedente comma, l'altra parte avrà il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto in tale periodo. Il ritardo nella presentazione della piattaforma, nelle modalità indicate al 1° comma del presente articolo, comporterà come conseguenza lo slittamento, in misura pari al ritardo stesso, dei termini a partire dai quali decorrerà il periodo di "tregua sindacale". In occasione di ogni rinnovo le parti individueranno un meccanismo che riconosca una copertura economica a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo, con decorrenza dalla data di scadenza del contratto precedente, alla condizione che siano rispettati i tempi previsti nei primi due commi del presente articolo.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.