Modalità d’uso Clausole campione

Modalità d’uso. L’immobile, con area esterna di pertinenza, viene locato esclusivamente per l'esercizio di un chiosco/bar, per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il conduttore dichiara di aver esaminato i vani locati e di averli trovati in perfetto stato di manutenzione, conservazione ed efficienza ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato,l salvo il normale deperimento per l’uso. Il conduttore dovrà provvedere al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e ad adempiere ad ogni altro onere previsto dalla normativa vigente a carico degli utilizzatori di immobili per fini commerciali. Il conduttore dovrà altresì provvedere alla osservanza delle disposizioni della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni.
Modalità d’uso. Le strutture ricreative-sportive, aperte al pubblico, un campo tennis, un campo calcetto, vengono locate per l'apertura, il funzionamento e la gestione. L'utilizzo della pista di pattinaggio, se non preventivamente prenotata deve essere accessibile, senza pagamento di tariffe orarie; - I locali, ad esclusione del locale posto a fianco degli spogliatoi in uso al centro Link, vengono locati per l'esercizio di ristorante-bar per somministrazione al pubblico di bevande e prodotti affini a tale destinazione e per l’organizzazione di diverse attività anche prevedendo la possibile locazione periodica a terzi; il locale in uso al Link, quando non utilizzato da detto centro, può essere utilizzato dal conduttore previo accordo con l’Amministrazione - I locali ad uso spogliatoi e magazzino per il bar-ristorante, sono locati a tali scopi; - Il conduttore dichiara di aver esaminato a vista i locali e le strutture locati e di averli trovati in buono stato di manutenzione, conservazione ed efficienza ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. - All'atto della consegna della struttura verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito stato di consistenza che, sottoscritto dalle parti, sarà mantenuto agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale. La struttura medesima dovrà essere restituita al Comune, alla data di scadenza del contratto nello stato in cui viene consegnata ed in condizioni di uso normale e regolare funzionamento. In tale occasione si procederà al controllo, in regolare contraddittorio tra le parti, in base allo stato di consistenza di cui sopra, con eventuale rimborso a carico del locatario, in caso di danni, ivi compresi i casi di furti e di danni in dipendenza degli stessi. - i locali dovranno rimanere aperti tutti i giorni della settimana salvo un giorno di riposo e gli orari dovranno essere concordati con l'Amministrazione. Le sale del Centro potranno essere richieste in uso dall’Amministrazione per un numero di giorni non superiore a 10 annui, previo accordo con il conduttore.
Modalità d’uso. L’immobile viene locato esclusivamente per l'esercizio di ufficio. Il conduttore dichiara di aver esaminato i vani locati e di averli trovati nelle condizioni descritte nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, si impegna ad effettuare tutti i lavori e le certificazioni di Legge, entro mesi sei dalla stipula del presente, sugli impianti ivi presenti per la messa a. Si impegna ad effettuare quanto necessario ai fini della conservazione e dell’efficienza dell’unità immobiliare ed a rendere gli arredi e gli impianti esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a riconsegnare i locali alla scadenza del contratto con tutti gli adeguamenti previsti nel capitolato speciale di appalto, salvo il normale deperimento per l’uso. Il conduttore dovrà provvedere al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e ad adempiere ad ogni altro onere previsto dalla normativa vigente a carico degli utilizzatori di immobili per fini commerciali. Il conduttore dovrà altresì provvedere alla osservanza delle disposizioni della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni.
Modalità d’uso. 1. L'orario di utilizzo del Centro Polivalente è determinato in sede gestionale. Di norma, è escluso il periodo notturno dalle ore 24,00 alle 08,00. 2. Per orario di utilizzo dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita. 3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato. 4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale. 5. Ogni utente, con l'utilizzo delle attrezzature dell’impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezza che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, è altresì tenuto a segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'utilizzo degli impianti. 6. Chiunque provochi un danno, al Centro Polivalente, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno. Sono fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti. 7. In osservanza al contratto di comodato d’uso stipulato con la proprietà dell’area sulla quale insiste il Centro Polivalente, non è consentita la pratica sportiva del gioco del calcio sui campi del centro polivalente. 8. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali del Centro Polivalente è vietato fumare.
Modalità d’uso. Il concessionario si impegna a non usare i locali per scopi diversi da quelli precisati nella domanda e rispettare tutte le indicazioni contenute nel presente regolamento, esonerando la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità attinente all'uso della stessa. E' vietato affiggere manifesti, locandine o altro materiale in luoghi diversi rispetto a quelli appositamente destinati all'uso. In particolare non potranno essere utilizzati i muri interni ed esterni della struttura e le porte. Salvo preventiva autorizzazione da parte della Fondazione. Il materiale informativo e/o promozionale dell’evento deve essere preventivamente concordato con la Fondazione. La Fondazione non si fa carico di qualsiasi materiale pubblicitario e/o promozionale relativo all’evento (a titolo meramente esemplificativo: inviti, manifesti, locandine, cataloghi, depliants, banner, etc). Per la sala espositiva sono vietate modalità di affissione diverse da quelle esistenti, a titolo esemplificativo è vietato usare chiodi, collanti di vario genere, nastri adesivi. E' vietato altresì introdurre e far uso di cibo e bevande nella struttura, ad eccezione dei casi per i quali vi sia stata espressa autorizzazione da parte della Fondazione. L'utilizzo degli impianti e delle attrezzature presenti nella struttura è consentito solo dietro esplicita autorizzazione da parte del personale della Fondazione o ad altra persona da quest’ultima incarica. L'uso improprio e gli eventuali danni dovuti al mancato rispetto di tale disposizione, saranno addebitabili al concessionario. La Fondazione è sollevata da ogni responsabilità verso i partecipanti alle manifestazioni e, non svolgendo alcuna attività di custodia, sia nelle Sale espositive che nelle sale convegni, declina ogni responsabilità e non risponde, a nessun titolo, per danni e/o furti e/o smarrimenti di ogni genere di oggetto, lasciato incustodito nei locali.
Modalità d’uso. La scuola, compatibilmente con le proprie disponibilità, metterà a disposizione personale Collaboratore Scolastico per l’apertura e la chiusura e l’eventuale uso di attrezzature scolastiche, di cui dovrà essere esplicitata la richiesta. Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese connesse all’uso del locale (compensi al personale, pulizie del locale e delle attrezzature). Lo stesso concessionario assume solidamente ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall’uso del locale possano derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi. Il concessionario è responsabile anche della sicurezza, dell’igiene e della salvaguardia delle persone e del patrimonio. A tale proposito deve anche dichiarare nella richiesta che non accederanno agli ambienti scolastici più persone di quante previste dalla normativa vigente sulla sicurezza. Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso scolastico, qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte dell’edificio, cui è consentito accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate.
Modalità d’uso. Con la richiesta di concessione d’uso degli spazi il Comune si impegna: • garantire il buon uso degli spazi concessi, provvedendo a tutti gli oneri accessori compre- si quelli di pulizia; • presentare un programma dettagliato dell’evento con l’indicazione precisa delle serate, de- gli spazi e degli allestimenti; • assumersi la responsabilità della custodia e della conservazione, oltre che degli spazi e dei beni ivi compresi, anche delle attrezzature e della strumentazione necessaria alla realizza- zione degli eventi, per tutto il periodo di durata degli stessi. • garantire il buon uso degli spazi concessi restituendoli, al termine dell’evento, integri e libe- ri da persone e cose; • ad assolvere a tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione degli eventi comprese le li- cenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgi - mento di simili attività, nonché ad osservare e far osservare a terzi interessati nelle attività tutte le prescrizioni normative in essere anche relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID 19 e ad adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortuni- stica in materia; • manlevare e tenere indenne il Parco da ogni e qualsivoglia responsabilità/ diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - connessa o derivante dall’esecuzione delle attività connesse alla realizzazione degli eventi, interdicendo, in ogni caso, a tutti i fruitori, durante le manifestazioni, l’accesso al parco Botanico fin quando lo stesso non sarà in uso. • a rispettare l’immagine del Parco Archeologico di Pompei e del MIC con il divieto di adot - tare, nella realizzazione delle attività, comportamenti contrari alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume o tali da recare un pregiudizio al Parco; • ad osservare e far osservare tutte le eventuali prescrizioni impartite dal Pap per la tutela del bene; • a provvedere a reclutare personale a custodia degli spazi durante gli eventi (o cosa simile); • ad assolvere a tutti gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti del proprio personale e/o delle persone che a vario titolo collaborano alle realiz- zazione delle attività di competenza, in attuazione della normativa vigente, anche in materia di salute e sicurezza sul luogo d...
Modalità d’uso. I mezzi saranno impiegati mediamente 6 ore/giorno, 6 giorni su 7. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare i mezzi per un numero di giorni/settimana e/o di ore giornaliere superiore o inferiore. È fatto obbligo che i mezzi una volta accettati dall’Amministrazione comunale, dovranno essere destinati, per tutta la durata contrattuale, all’uso esclusivo da parte di questo Comune, compresi gli eventuali periodi nei quali la ditta effettua riparazioni e/o manutenzioni sugli stessi. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la rescissione in danno del contratto.
Modalità d’uso. L'uso del Marchio può essere concesso a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettere, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario). Il Licenziatario non può usare il Marchio parzialmente o con modifiche, ma deve sempre usarlo nella sua interezza. E' consentito al Licenziatario effettuare alterazioni leggere del colore base del Marchio per esigenze di riproduzione, purché risultino distinguibili il disegno e le diciture. E' consentita la riproduzione in bianco e nero. Per l'applicazione del Marchio sull'imballaggio, è consentita la riproduzione dello stesso in un solo colore in relazione alle caratteristiche della stampa, di vincolo tecnici o di opportunità in fase di stampa. Il Licenziatario può usare il Marchio sia da solo sia affiancato a propri marchi.

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  • Modalità di esame L’esame si svolge in due parti: test a scelta multipla e esame orale. Il risultato acquisito al test a scelta multipla condiziona la partecipazione all’esame orale e il voto finale.

  • Modalità Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patrimonio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa và salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione si concorda quanto segue: 1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti alle XX.XX stipulanti il pre- sente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Ter- ritoriali delle XX.XX per informarle circa tale conferimento. 2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convo- cazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti: a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione; b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento; c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicura- zione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazio- nale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresen- tative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell’azienda conferente; d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito. 3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX aderenti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili inte- se per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della sal- vaguardia dei livelli occupazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa. Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni alternative, l’accor- do dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo inde- terminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità con- divise, il medesimo trattamento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica matu- rato all’atto del passaggio. 4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiu- dere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni. 5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad azien- de qualificate che si impegnino a garantire: a) La corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un trattamento economico e norma- tivo complessivamente non inferiore al ccnl dell’Industria Turistica; b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esi- genze tecnico produttive od organizzative. 6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto. 7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garantisce, per il lavo- ratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabi- lità solidale per i trattamenti economici spettanti ai lavoratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trattamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello. 8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame con- giunto della situazione al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori 9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusivamente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena. I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta. 10)Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che regolano la presen- te materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.

  • Modalità di attuazione a) Tutti gli interventi edilizi, con eccezione per la Zona Speciale San Cristoforo-Parco attrezzato, per la quale si rimanda al successivo punto 12) lett. e), sono subordinati all’approvazione di un Programma Integrato di Intervento ai sensi dell’art. 87, e seguenti, della Legge Regionale 12/2005 e successive modificazioni, o strumento equivalente. I Comparti edificatori si attuano mediante il ricorso ad un unico strumento di programmazione negoziata esteso a tutte le Zone del comparto stesso. b) L’attuazione di ogni intervento, mediante PII o strumento analogo, dovrà avvenire nel rispetto delle Linee-guida alla progettazione urbanistica di cui al precedente art. 4, secondo le modalità e nei limiti espressi dalla presente normativa. c) Nei Programmi Integrati di Intervento e nelle relative convenzioni di attuazione dovrà essere garantita una dotazione complessiva di aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico pari al 100% della s.l.p. per le funzioni residenziali, ricettive, direzionali e commerciali, o ad esse riconducibili. d) Nelle convenzioni attuative degli strumenti di programmazione negoziata è ammessa la cessione o l’assoggettamento di aree per la realizzazione di spazi pubblici e di uso pubblico anche in altro ambito dell’accordo di programma, a condizione che non pregiudichi la realizzazione di una dotazione adeguata ai nuovi insediamenti di aree e servizi pubblici nell’area da edificare. e) Qualora, per localizzazione, dimensione e conformazione, non sia ritenuta idonea dall’amministrazione la cessione o l’asservimento integrale delle aree pubbliche e ad uso pubblico nella misura di cui alla lettera c) è consentita la loro monetizzazione. f) I Programmi Integrati di Intervento dovranno distribuire le potenzialità edificatorie all’interno dei singoli comparti rispettando i parametri di concentrazione massima di seguito espressi per le singole Zone, fatti salvi i limiti minimi per le funzioni di cui ai precedente comma 9).

  • Modalità di adesione 1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 2. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione. 3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo. 4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore. 5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa. 6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell’aderente all’utilizzo di tale strumento. L’aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l’esercizio di tale diritto, l’aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all’aderente il momento in cui l’adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso. 7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’aderente l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio delle scelte di sua competenza. 8. L’aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all’aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

  • Modalità di accesso Sono previste a carico del Servizio Sanitario Regionale le visite odontoiatriche ed ortodontiche nonché tutte le prestazioni previste dal Programma Regionale rese nei confronti dei cittadini della Regione Xxxxxx-Romagna in condizione di vulnerabilità sanitaria o sociale. Le prestazioni di visita vengono prenotate direttamente dai cittadini presso il CUP, le eventuali ulteriori prestazioni necessarie sono programmate direttamente dal Centro. Il Centro si impegna a consegnare al paziente, a seguito della prima visita, il piano terapeutico con la specifica di ogni prestazione e dei relativi costi. Le quote di partecipazione alla spesa sanitaria previste a carico del cittadino, ai sensi del nomenclatore tariffario (per le prestazioni di visita) e della circolare n.12 del 26.05.2005, devono essere regolarmente versate direttamente al Centro. Per i minori l’accesso alle prestazioni ortodontiche verrà regolato da apposito disciplinare, concordato tra le parti (Allegato 1). Il Centro dovrà comunque attenersi alle norme di accesso alle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti e richiamate nelle premesse nonché ai percorsi definiti a livello aziendale. Il Centro Medico Specialistico Bolognese si impegna a non operare alcuna discriminazione nell’accesso alle prestazioni nei confronti di utenti portatori di handicap o di particolari patologie. I cittadini non rientranti nelle condizioni previste dalle Deliberazioni n.2678/2004 e n. 374/2008, già citate, potranno essere presi in carico dal Centro Medico Specialistico Bolognese, presso le sedi del Polo Sanitario di Medicina e di Castel San Xxxxxx Terme, privatamente. In tal caso i rapporti privati intercorrenti tra il cittadino ed il Centro non sono regolati dall’Azienda Usl di Imola. Le tariffe calmierate praticate, in regime privato, dal Centro Medico Specialistico Bolognese ed i relativi aggiornamenti sono comunque comunicati, per conoscenza, all’Azienda Usl di Imola.

  • Modalità di selezione La selezione avviene mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.5.2011, N. 243. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua inglese possono essere svolte in forma telematica. La Commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica. Nella stessa riunione la Commissione fissa altresì il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l'idoneità. I criteri ed i parametri di valutazione sono resi pubblici, almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. Successivamente la Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione, che potrà essere sostenuta, a scelta del candidato, in lingua italiana o in lingua inglese, non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettuerà una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua inglese. Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa. La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio e di titoli preferenziali, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore. La data, l'orario e la modalità di svolgimento della discussione dei titoli e della produzione scientifica vengono pubblicati sul sito di Ateneo e notificati a ciascun candidato, con un preavviso di almeno 20 giorni, all'indirizzo di posta elettronica, o di posta elettronica certificata, eletto quale esclusivo recapito ai fini della procedura. I candidati ammessi alla discussione pubblica, qualora svolta in forma telematica, riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica, prima dello svolgimento della stessa, un invito contenente il link per potervi accedere. Il link verrà inoltre pubblicato sul sito di Ateneo, anche al fine di garantirne la dovuta pubblicità. All'inizio del colloquio telematico i candidati dovranno esibire alla Commissione un documento di identità in corso di validità, preferibilmente il medesimo documento inviato assieme alla domanda. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale.

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5. 2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni. 4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL . 5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica. 6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11. 7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

  • Modalità di esecuzione 1. Per l’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, l’Appaltatore è tenuto a presentare – assumendone i relativi rischi – un’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza puntualità e regolarità, ai lavori e alle prestazioni affidati, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dalla presente Convenzione e relativi allegati. 2. L’Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell’appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui alla presente Convenzione, senza che l’eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti. 3. L’Appaltatore riconosce che le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono essenziali per l’immagine del Committente e si impegna a realizzarle con modalità organizzative, tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nella presente Convenzione e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse. 4. Resta di competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta del personale del Committente. 5. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile della gestione del Contratto, secondo quanto stabilito al successivo art. 5: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo. 6. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza della presente Convenzione, l’Appaltatore si impegna: a) ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese di FUC e favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva, assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinunzia del dipendente al diritto e all’azione nei confronti di FUC. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente infondata e/o l’Appaltatore non riesca a dimostrare di avere adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in materia e nel presente articolo contrattuale. b) Nel caso di mancata definizione in xxx xxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – e fatta salva l’ipotesi in cui l’Appaltatore riesca a dimostrare di aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad evitare l’insorgenza della vertenza – l’Appaltatore medesimo si impegna a corrispondere a FUC, a titolo di risarcimento parziale del danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti fosse accertata e dichiarata – con decorrenza in data compresa nell’ambito di vigenza della presente Convenzione – la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo a FUC, una somma pari a due volte le spese e gli oneri a carico di FUC derivanti dalla sentenza di condanna, somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dall’Appaltatore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata, ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sentenza. 7. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. In nessun caso FUC sarà tenuta a rispondere di eventuali inadempienze dell’Appaltatore in relazione all’osservanza delle Leggi in materia di diritto del lavoro e previdenza sociale e sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro che rimane, al riguardo, unico responsabile. 8. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga a mallevare e tenere comunque indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FUC da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), e di obblighi previdenziali e contributivi del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori. In particolare, l’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenni FUC – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. 9. Infine, fermo restando quanto sopra e quanto disposto altrove nella presente Convenzione, l’Appaltatore s’impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell’appalto al fine di sostenere le difese di FUC e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente FUC medesima da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a rifondere a FUC, a semplice richiesta e previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in suo danno dal giudice, nonché un importo pari al costo sostenuto da FUC per la propria difesa tecnica. 10. L’Appaltatore si obbliga altresì a manlevare e tenere comunque indenne FUC nei medesimi termini di cui sopra, qualora queste siano chiamate a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del D. Lgs. 81/2008. L’Appaltatore s’impegna ad inserire negli eventuali contratti di subappalto analoghe clausole contrattuali ed a garantirne l’osservanza.

  • Modalità di consegna La consegna dovrà essere effettuata di norma dalle ore 8,00 alle 13,00 dei giorni feriali (sabato escluso) presso il Magazzino Centralizzato dell’ESTAR o comunque c/o i locali indicati nell’ordine di fornitura, emesso da ESTAR/Azienda ESTAR e/o l’Azienda Sanitaria destinataria non si riterranno responsabili di eventuali smarrimenti della merce per consegne avvenute in deroga alle condizioni sopraindicate e/o effettuate presso altre strutture anche se afferenti alle Aziende dell’Area Vasta. È facoltà di Estar inviare ordini a consegna programmata, nei quali saranno indicate le date tassative di consegna periodica delle merci. Eventuali deroghe di consegna dovranno essere concordate con il Responsabile del Magazzino e/o altro incaricato designato dal responsabile stesso. L'Aggiudicatario si impegna a fornire i prodotti di cui trattasi nelle condizioni migliori di imballaggio, di conservazione e di efficienza, con garanzia da ogni avaria o danni evidenti o occulti che possano prodursi o essere prodotti per effetto, ad esempio, dello stato di magazzinaggio precedente, delle operazioni di trasporto e di consegna, dell'influenza sui prodotti delle condizioni ambientali e meteorologiche, dello stato chimico-fisico delle materie, di difetto imputabile al personale cui sono state affidate le operazioni predette, di imballaggi scarsi o inadatti. L’accettazione da parte di Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente della merce consegnata non solleva l’Aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all’atto della consegna. Gli eventuali oneri sono a carico dell'Aggiudicatario; lo stesso garantisce che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di Legge per le categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto: a) delle prescrizioni del presente capitolato e del contratto; b) delle norme sulla produzione e sul commercio c) di tutte le norme di settore specifiche applicabili. Solo il personale dipendente, in servizio presso il Magazzino ESTAR e/o altro incaricato di Estar indicato nell'ordine di fornitura, è autorizzato al ricevimento della merce ed alla firma per ricevuta dei Documenti di Trasporto. Qualora il personale di cui al precedente comma rifiuti la merce reputandola inaccettabile, l'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirarla immediatamente ed a sostituirla con altra accettabile entro 48 ore dal momento della contestazione. Nel caso che l'Aggiudicatario non provveda nei termini indicati, Estar/altra Pubblica Amministrazione aderente non è tenuto a rispondere di eventuali danni subiti dai prodotti in conseguenza della giacenza impropria degli stessi. La non conformità dei prodotti forniti per qualità e stato obiettivo alle condizioni di capitolato può essere contestata anche in tempi successivi alla consegna o in sede di utilizzo. Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni contenute negli artt.1490 e seguenti del c.c. in materia di garanzia per i vizi del bene venduto, l'Aggiudicatario non acquisisce il diritto al pagamento dei beni qualora i vizi vengano contestati nel termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli ritirati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso il Magazzino e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario. L'aver messo in condizioni il Magazzino di ESTAR di respingere, anche parzialmente, una fornitura, costituisce inadempienza contrattuale. Gli ordini saranno trasmessi tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC dell’Aggiudicatario o in via eccezionale per FAX. Estar non si riterrà responsabile di ordinativi non confermati da comunicazione scritta della competente Struttura preposta. Le consegne, salvo diverso termine indicato nell'ordine, dovranno essere effettuate entro sette (7) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine stesso, fatta eccezione per i casi di dichiarata urgenza, per i quali l'Aggiudicatario è tenuto alla consegna nel termine di 48 ore. Ordini diversi non possono essere cumulati in un unico collo, è necessario evadere ciascun ordine come singolo collo e con singolo DDT, visibile alla consegna se pur in unica spedizione. All'atto di ogni consegna l'Aggiudicatario dovrà presentare all'addetto al Magazzino relativo DDT, in almeno tre copie nelle quali risultino, dettagliatamente indicate, specie, qualità, quantità, lotto di fabbricazione e scadenza dei singoli beni forniti. Uno dei documenti, dai quali deve risultare in modo leggibile e chiaro la firma per esteso del ricevente, sarà restituito all'Aggiudicatario o all'incaricato della consegna. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella totale. Il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti in scadenza se la comunicazione da parte della Direzione Tecnica MAV avviene entro il 3° mese di vita residua dei prodotti. Il Fornitore provvederà a emettere nota di credito o procedere alla sostituzione dei prodotti stessi. In caso di mancato ritiro da parte del Fornitore lo smaltimento avverrà a cura di Estar con addebito dei relativi costi. I prodotti oggetto di revoche/ritiri ministeriali devono essere ritirati dal Fornitore entro 15 giorni dalla comunicazione della Direzione Tecnica del MAV, a decorrere dal 16° giorno, sarà applicata la penale prevista dall’art. 6 del presente capitolato. I costi di un eventuale smaltimento a cura di Estar saranno addebitati al Fornitore. In ogni caso il Fornitore riconoscerà a Estar il valore nominale dei prodotti oggetto di ritiro con emissione di nota di credito o sostituzione dei prodotti stessi. Il Fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della presente contrattazione, oltre a essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme vigenti. Il fornitore garantisce altresì la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della fornitura ai sensi dell’art.1495 del C.C. Qualora le merci non venissero comunque consegnate entro i termini stabiliti e nelle quantità richieste o quelle consegnate risultassero inaccettabili o l'Aggiudicatario, invitato a sostituirle, non vi procedesse entro il termine predetto, ESTAR avrà il diritto di provvedere direttamente altrove, qualunque ne sia il prezzo, a rischio e spese dell'Aggiudicatario il quale sarà tenuto a rimborsare ad Estar il maggiore prezzo pagato e le spese sostenute salvo sempre il risarcimento di tutti gli altri eventuali oneri, spese e pregiudizi che per tali fatti ne potessero derivare. Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi alle obbligazioni derivanti da contratto, si applicheranno le disposizioni contenute negli artt. 1453 e segg. del Codice Civile, fermo restando che il termine previsto ex art.1454 co.II del Codice Civile dovrà intendersi stabilito in giorni dieci. Fermo restando quanto precisato all’art.1, il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione, laddove nominato. In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti per causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà comunicare a ESTAR la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini. In particolare, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando per ogni prodotto: ⮚ la denominazione; ⮚ il periodo di indisponibilità, ove noto e prevedibile; ⮚ la causa di indisponibilità;

  • Modalità di pagamento 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura. 2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti. 4. Il Gestore decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie. 5. In ogni caso, qualora risultino non pagate n. 2 fatture successive è data la possibilità al Gestore di mettere in mora l’Utente mediante comunicazione scritta recante l’indicazione delle fatture insolute. Detta comunicazione recherà inoltre l’indicazione della data, non inferiore a 30 giorni dalla quella di ricezione, dopo la quale il Gestore, se l’Utente non avrà nel frattempo provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni. Il Gestore si impegna a fornire all’Utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso. L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l’Utente dovrà saldare tutte le fatture scadute, oltre gli interessi di mora. Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’Utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo richiesto.