Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima Clausole campione

Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dal presente CCNL. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui all’art.105 del presente CCNL.
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. 1. Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto. 2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. 3. A tal fine si considera mese intero la frazione pari o superiore a quindici giorni. 4. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, il calcolo delle mensilità supplementari sarà effettuato, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di servizio.
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l'importo della tredicesima e della quattordicesima è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti artt. 54 e 56 e dal successivo art. 148. Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui all'art. 149, spettante all'atto della corresponsione.
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell'anno l’importo della tredicesima e del premio ferie è determinato per dodicesimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dai precedenti articoli 43 e 44 del presente CCNL (Computo frazione annua anzianità). Ogni dodicesimo è calcolato sulla base della retribuzione mensile, di cui ai “Minimi Tabellari e Scatti di Anzianità" così come previsti dal presente CCNL e spettante all'atto della corresponsione.
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. Art. 152 Tredicesima mensilità
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. Art. 41.1 - Tredicesima mensilità In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno le aziende dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all'art. 36. In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con percentuali o maggiorazioni (turni), il calcolo dell'importo della tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione di fatto percepiti nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda. Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 31, la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità intera deducendo l'importo erogato dall'INPS.
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. Nei mesi di dicembre e di giugno di ogni anno, verrà corrisposto un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto escluso l'assegno per il nucleo familiare. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti l'erogazione di ciascuna delle due mensilità supplementari, il dirigente avrà diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. A tal fine si considera mese intero la frazione superiore a quindici giorni.
Mensilità supplementari - tredicesima e quattordicesima. Per i lav oratori a tempo parziale, in c aso di trasformazione del rapporto nel c orso dell'anno, l'importo della tredicesim a e dell a q uattordicesima mens ilità è determinat o per dodic esimi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dall’art. 115. Ogni do dicesimo è calcol ato s ulla b ase de lla r etribuzione di fatt o, di cui a ll'art. 113 spettante all'atto della corresponsione.

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  • Quattordicesima mensilità Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al terzo elemento di cui dall’art. 49.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.