Tredicesima e quattordicesima mensilità Clausole campione
Tredicesima e quattordicesima mensilità. 1. L’azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e dicembre una quattordicesima e una tredicesima mensilità; il loro importo sarà pari alla retribuzione del mese precedente a quello in cui vengono corrisposte.
2. Nel caso di inizio o di cessazione o di interruzione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno solare, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero e si trascurano quelle inferiori. In caso di cessazione o di interruzione del rapporto di lavoro l’importo da prendere a riferimento per il calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità è quello relativo all’ultima retribuzione individuale percepita.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. 1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due men- silità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla retribuzione spettante come discipli- nata dal comma 1 dell’art. 35 (“struttura retributiva”), per i mesi di seguito specificati: • la tredicesima in occasione della ricorrenza natalizia; • la quattordicesima unitamente alle competenze del mese di giugno.
2. Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi “maturano” da gen- naio a dicembre di ciascun anno.
3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno o nel caso di as- senza non retribuita, il lavoratore, non in prova, ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. In raccordo con quanto previsto dall’art.37 del presente ccnl, nella retribuzione utile agli effetti della 13a e della 14a mensilità per i lavoratori turnisti saranno computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell’attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto, le seguenti voci: • l’indennità normalmente corrisposta in relazione al tipo di turno svolto nel mese di dicem- bre per la 13a mensilità e nel mese di giugno per la 14a mensilità; • l’indennità per le ore notturne (con maggiorazione pari al 35% sulla retribuzione oraria) calcolata per la 13a sulla media delle ore prestate nel trimestre settembre-novembre e per la 14a sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Il dipendente ha diritto ad una tredicesima mensilità pari alla retri- buzione mensile percepita nel mese di Dicembre e ad una quattordicesi- ma mensilità pari alla retribuzione mensile percepita nel mese di Giugno, costituite dagli elementi di cui al primo comma dell’articolo 16. La tredicesima dovrà essere corrisposta entro il 16 Dicembre e la quattordicesima entro il 30 Giugno di ciascun anno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno solare, il dipendente ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tre- dicesima e della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese superiori a 15 gior- ni si calcoleranno come mese intero; quelle uguali o inferiori a 15 giorni non saranno conteggiate. Nel caso di variazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, il dipendente avrà diritto ad una tredicesima e ad una quattordicesima mensilità calcolate in relazione ai mesi di lavoro pre- stati a tempo pieno e a tempo parziale nell’anno solare di riferimento.
Tredicesima e quattordicesima mensilità oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (tredicesima e quattordicesima), di importo pari alla retribuzione spettante come disciplinata dal comma 1 dell’art. 35 (“struttura retributiva”), per i mesi di seguito specificati:
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto7. La 13a mensilità deve essere corrisposta all’impiegato entro il 15 di- cembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità ag- giuntive sono frazionabili in dodicesimi nell’ipotesi di inizio o di cessazio- ne del rapporto nel corso dell’anno. In quest’ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette men- silità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso. La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. 1. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavora- tori saranno corrisposte, secondo le modalità previste al punto 2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL, una tredicesima ed una quattordicesima mensilità, di im- porto pari alla somma della retribuzione mensile di cui alle lettere a), b), c) del punto 1.1 dell’art. 68, dell’indennità di funzione Quadri di cui all’art. 71 del presente CCNL e del salario professionale di cui all’art. 72 del presente CCNL.
2. La tredicesima mensilità sarà determinata con ri- ferimento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 1° dicembre di ciascun anno. La quattordicesima mensilità sarà determinata con riferi- mento alla retribuzione mensile di cui al precedente punto 1 in godimento al 30 giugno di ciascun anno. La tredicesima e la quattordicesima mensilità saranno corrisposte come stabilito al punto 2 del precedente art. 68.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di la- voro nel corso dell’anno, o nei casi di assenza non retri- buita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e/o della quattordice- sima mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestati presso l’azienda nei 12 mesi antecedenti quello di eroga- zione. La frazione di mese superiore a quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
4. Per i lavoratori in prova i primi 45 giorni del pe- riodo di prova non sono considerati utili, se non seguiti da conferma in servizio, per il calcolo dei dodicesimi di cui al precedente punto 3 ai fini della corresponsione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Inoltre, le quote della tredicesima e della quattordicesima mensilità non competono al lavoratore che interrompa vo- lontariamente il rapporto di lavoro con l’azienda durante il periodo di prova. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che per i lavoratori già occupati alla data del 31.7.2003 nelle aziende che hanno applicato il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, per i quali la quattordicesima mensilità era corrisposta con de- nominazione e finalità diverse, a livello aziendale saranno garantiti i riflessi previdenziali precedentemente in vigore.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Gli impiegati agricoli hanno diritto alla corresponsione della 13a e 14a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e agosto5. La 13a mensilità deve essere corrisposta all'impiegato entro il 15 dicembre, mentre la 14a mensilità entro il 10 agosto; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. Oltre alle normali competenze mensili, ai lavoratori saranno corrisposte ulteriori due mensilità (13a e 14a) di importo pari alla retribuzione spettante per i mesi di seguito specificati: - la 13a in occasione della ricorrenza natalizia e comunque non oltre il 20 dicembre; - la 14a unitamente alle competenze del mese di giugno. Queste due mensilità aggiuntive sono riferite ad anno solare e quindi "maturano" da gennaio a dicembre di ciascun anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Nella retribuzione utile agli effetti della 13a e della 14a mensilità saranno computate, anche nel caso di temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto, le seguenti voci: - l'assegno ad personam spettante agli uscieri e fattorini nonché ai lavoratori di cui al punto 9 dell'art. 8 del presente contratto; - l'assegno ad personam spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali; - l'indennità per custodi e guardiani notturni; - l'indennità pari alla maggiorazione del 50% della retribuzione oraria per le ore di lavoro notturno prestato da quei lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro in talune ore di notte; - per i lavoratori turnisti: l'indennità normalmente corrisposta in relazione al tipo di turno svolto nel mese di dicembre per la 13a mensilità e nel mese di giugno per la 14a mensilità nonché l'indennità per le ore notturne (maggiorazione del 50% sulla retribuzione oraria) calcolata per la 13a sulla media delle ore prestate nel trimestre settembre-novembre e per la 14a sulla media delle ore prestate nel trimestre marzo-maggio.
Tredicesima e quattordicesima mensilità. L’azienda corrisponderà per ogni anno solare nei mesi di giugno e dicembre una quattordicesima e una tredicesima mensilità; il loro importo sarà pari alla retribuzione del mese precedente a quello in cui vengono corrisposte.