Fase operativa Clausole campione

Fase operativa il fornitore assicura la quotidiana operatività del Servizio SOC secondo le buone pratiche di settore e in accordo ai dettami del Capitolato Tecnico, ai pertinenti Indicatori di Qualità e ai requisiti espressi dall’Amministrazione. La fase Operativa a sua volta si suddivide in: • Event monitoring & Incident handling: il Servizio SOC erogato dal fornitore presidia H24 l’identificazione e l’analisi degli eventi di sicurezza, assicurando il triage e la risposta agli Incidenti rilevati. In questa fase viene avviata, se prevista, un’interlocuzione d’urgenza con il referente dell’Amministrazione, volta a confermare l’effettiva sussistenza dell’Incidente di sicurezza e a concertare il migliore corso di azione, al fine di rispettare le specifiche priorità della PA coinvolta (ad es. prediligendo la continuità del servizio IT interessato o il suo immediato ripristino rispetto alla preservazione delle evidenze forensi). • Incident containment & System recovery: il personale del Servizio SOC, una volta confermato l’Incidente di sicurezza e stabilito l’opportuno corso d’azione, provvede a contenerne gli effetti (ad es. esfiltrazione dei dati, propagazione del codice malevolo, etc.) isolando, se necessario, i sistemi coinvolti. Laddove tecnicamente possibile, in assenza di vincoli di natura investigativa (preservazione delle evidenze di reato) e in accordo con l’Amministrazione, il personale del Servizio SOC provvede a supportare da remoto l’Amministrazione nel ripristinare l’integrità e la funzionalità dei sistemi colpiti, mediante l’eradicazione del codice malevolo e l’applicazione di misure di protezione temporanee (ad es. chiusura di determinate porte di comunicazione, blocco in scrittura su specifiche aree di sistema, disabilitazione di demoni/servizi di sistema non essenziali, etc.), ovvero mediante la sostituzione di un workload immutabile (istanze, container, etc.) ricorrendo alla corrispondente master image. • Digital forensic & Post-mortem analysis: a valle dell’Incidente di sicurezza il personale del Servizio SOC provvede a identificare, acquisire e analizzare le evidenze forensi connesse all’Incidente di sicurezza occorso, avendo cura di preservare l’integrità della catena di custodia. Le evidenze così raccolte vengono successivamente trasmesse all’Amministrazione interessata per l’archiviazione, unitamente al Report sintetico e di dettaglio contenente, fra le altre informazioni, il risultato dell’analisi Post-mortem incluse le eventuali Root Cause Analysis ...
Fase operativa. Scambio dei Documenti Standard ebXML adottati - Business Process Specification Schema (BPSS) - Collaboration Protocol Profile (CPP) - Collaboration Protocol Agreement (CPA) Front end Front end MODA-ML Framework (non centralizzato) di collaborazione per il settore tessile e abbigliamento basato su ebXML. Ha sviluppato un Dizionario al cui interno sono definiti: - Processi di Business: analisi scenari di business - Documenti di scambio: definizione contenuto informativo messaggi e struttura template documenti XML Non sono utilizzati gli standard per implementare i Protocolli di Collaborazione ebXML (BPSS, CPP, CPA) Obiettivo della tesi 1. Supporto per la creazione di BPSS 2. Supporto per la creazione/modifica di CPP 1. Mappare BP di MODA-ML in ebXML BPSS 2. Utilizzare ebXML CPP, estendendolo per gestire le entità opzionali dei documenti di scambio 3. Realizzare 2 applicazioni web per supportare la generazione automatica di BPSS e la creazione/modifica di CPP con un editor 1. Mappare i BP in BPSS MODA-ML elementi ebXML BPSS 1 Processo > 1 BinaryCollaboration principale (1° livello) m Attività > m BinaryCollaboration (2° livello) n Documenti XML > n BusinessTransaction Alcune scelte compiute: - BinaryCollaboration annidate - No MultyPartyCollaboration (per ora) - One-way notification invece di two-way conversation
Fase operativa. 7.1 Nella fase operativa le Parti procedono al pieno riconoscimento reciproco dei risultati delle attività di valutazione della conformità come previsto dalle rispettive legislazioni. Gli OVC riconosciuti dalle autorità responsa- bili/ designatrici operano nel seguente modo: a) Per l’accesso al mercato svizzero: qualora un prodotto venga messo in discussione dalle autorità sviz- zere, un rapporto redatto da un OVC canadese riconosciuto ai sensi del presente Accordo è considerato dalla Svizzera come redatto da un OVC svizzero riconosciuto in virtù delle disposizioni dell’OPBT; b) Per l’accesso al mercato canadese: gli OVC della Svizzera sono accreditati in base ai criteri fissati dallo «Standards Council of Canada» (SCC) per l’accreditamento degli organismi di certificazione riconosciuti in Canada e ricevono un cer- tificato di accreditamento. Le seguenti condizioni si ritengono equi- valenti ai criteri previsti: i) la prova di un operato soddisfacente durante la fase transitoria; ii) l’accreditamento da parte del Servizio di accreditamento sviz- zero (SAS) a norma delle guide ISO/IEC pertinenti adattate alle condizioni canadesi e svizzere per l’accreditamento di organizzazioni di certificazione; iii) la prova dell’esistenza di procedure di controllo delle attività di certificazione compresa l’identificazione di un punto di contatto responsabile dell’avvio delle eventuali azioni nei confronti dei produttori in causa. 7.2 Le Parti incoraggiano la conclusione di accordi di reciproco riconosci- mento tra il SAS (o European Accreditation - EA) e lo SCC. 7.3 Dopo l’entrata in vigore della fase operativa, l’inclusione di nuovi OVC avviene secondo le norme stabilite nell’Accordo.
Fase operativa. 1 organizzazione degli eventi informativi e partecipativi con la popolazione predisposizione dei report predisposizione del documento utile per lo studio di fattibilità da redigersi da parte della AUSL comunicazione
Fase operativa è la gestione quotidiana delle operazioni di IBM SaaS da parte di IBM. IBM farà funzionare e gestirà le funzioni che ospitano l'hardware e il software correlato all'infrastruttura del trasferimento file, incluse le apparecchiature, le comunicazioni e le applicazioni in un ambiente sicuro. Se necessario, qualsiasi servizio in remoto aggiuntivo sarà fatturato secondo le tariffe previste in un allegato personalizzato che sarà regolato da un accordo di servizi professionali a parte tra IBM e il Cliente. Il Cliente sarà responsabile del conservare la continuità di business e le aspettative per la comunità di Partner, per ciò che concerne i periodi di test, le migrazioni e le conversioni. Se il Cliente, o un Utente IBM SaaS, trasmette il Contenuto o altri servizi collegati o resi accessibili dai servizi IBM SaaS ad un sito web di Terze Parti, il Cliente e l'Utente IBM SaaS consentiranno a IBM di abilitare la trasmissione del Contenuto, ma tale interazione dovrà avvenire esclusivamente tra il Cliente e il sito web o il servizio di quella terza parte. IBM non rilascia garanzie o dichiarazioni sui siti o i servizi di terze parti e non avrà alcuna responsabilità relativamente a tali siti o servizi. Qualora IBM SaaS contenga uscite utente che permettono al Cliente (o alla terza parte designata del Cliente) di configurare un'applicazione software IBM e il Cliente (o la sua terza parte designata) utilizzano le uscite utente, allora IBM non è responsabile per alcuna configurazione derivante ("Estensioni specifiche al Cliente") e le Estensioni specifiche al Cliente non sono parte di IBM SaaS. IBM può (a) compilare e analizzare dati anonimi, aggregati e di riepilogo relativi all'utilizzo di IBM SaaS da parte del cliente, e (b) preparare report, studi, analisi e altro lavoro derivante da questa compilazione e dall'analisi (collettivamente "Dati Compilati"). IBM conserva tutti i diritti di proprietà relativamente ai Dati Compilati. IBM può copiare i dati del Cliente su un server di non produzione all'interno dell'ambiente IBM SaaS per scopi esclusivi di test e per migliorare la qualità dei prodotti IBM. IBM non è responsabile per problemi relativi all'offerta e alla vendita di prodotti o servizi da e tra il Cliente, il Gruppo Aziendale del Cliente e i suoi Partner ("Transazioni di Business") a prescindere dal fatto che tali Transazioni di Business siano comunicate da e tra tali enti come risultato di IBM SaaS. Agli Utenti Ospiti del Cliente può essere richiesto di stipulare...
Fase operativa. 01/10/2012 in corso 1. Studi di fattibilità: 01/10/2010 13/05/2011 2. Analisi costi/benefici (compresa l'analisi finanziaria): 01/10/2010 13/05/2011 3. Valutazione dell'impatto ambientale: gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa 4. Studi di progettazione: 15/06/2011 30/03/2013 1 Le date si riferiscono alle autorizzazioni per i lavori concomitanti (rete gas), come meglio specificato nella sezione F.3.1.4 della presente scheda.
Fase operativa. Nella fase operativa cablex fornisce le prestazioni concordate ai sensi di uno specifico Contratto di assistenza e manutenzione (Service Level Agreement SLA). Detto contratto può riguardare il completo management infrastrutturale, l’intero processo di gestione dei guasti, il servizio di picchetto e di pronto intervento, la manutenzione della rete, oppure solo alcuni di questi elementi. I semplici interventi di delimitazione dei guasti e relativa rimozione hanno lo scopo di ripristinare il funzionamento e la sicurezza dell’esercizio, nonché di conservare intatto il valore degli impianti esistenti. Laddove cablex debba effettuare migliorie o interventi di ampliamento delle capacità (ad esempio un progetto di potenziamento o di ristrutturazione), ciò andrà disciplinato in forma aggiuntiva, ad esempio con contratto o supplemento a parte.

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  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

  • Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La data delle sedute pubbliche sarà comunicata tramite pubblicazione sul sito internet del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica in data 18.11.2019 alle ore 10.00 (eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune), presso il Comune di San Gimignano in Piazza Duomo, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il RUP procederà a: a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio; c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta QUALITATIVA: ELEMENTI QUALITATIVI ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte qualitative e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. L’apertura della busta contenente gli elementi e sub-elementi quantitativi sarà effettuata in seduta pubblica. L’amministrazione aggiudicatrice procederà alla verifica in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, con la procedura di cui all’art. 97, comma 5, D.lgs. 50/2016.

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Net4market, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. In seduta riservata, il giorno e all’ora indicati nel bando, il Seggio di Gara, costituito dal RUP o da un suo delegato e da due testimoni, procederà a: a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate; b) verificare che tutti i concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio (in base alle attestazioni di sopralluogo rilasciate dal personale addetto di questa Stazione Appaltante); c) scaricare la Documentazione amministrativa verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare; attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; d) a scaricare e verificare le “OFFERTE ECONOMICHE” dei concorrenti ammessi o ammessi con riserva; e) alla formulazione della graduatoria finale; f) (in caso di numero di offerte ammesse pari o superiore a 5) ad individuare le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 2 /2 bis, del D. Lgs. 50/2016; in questo caso il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19; g) a redigere apposito verbale che verrà inviato ai concorrenti, tramite PEC. La comunicazione è valida agli effetti di cui all’art.76 del D.Lgs 50/2016. Il Verbale stesso sarà pubblicato anche sul profilo del committente Nel caso di parità, in applicazione analogica dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e conformemente a quanto precisato dal parere Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 102/2012, si procederà: a) alla richiesta di un miglioramento dell’offerta economica; b) in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta migliorativa, si procede all’estrazione a sorte in seduta pubblica. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Aspettativa 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, con il presente articolo si intendono derogate le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 24 dell’all. A) del X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. 2. Nell’ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di una condizione di temporanea inidoneità che impedisca l’esercizio delle funzioni affidategli, in mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di 12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due. 3. La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00). 4. Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di sei mesi. 5. Scaduti i suddetti periodi di aspettativa si può procedere all’esonero definitivo dal servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 6, secondo alinea, qualora il lavoratore non accetti la collocazione in posti disponibili compatibili con la temporanea inidoneità.

  • Polizza assicurativa L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura. Nell’effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o, comunque, da quest’ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo. L’Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell’avvio dell’Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

  • Operazioni di gara 16.1 Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata dal RUP. 16.2 L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede comunale, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, il giorno 15/01/2018 alle ore 9,00. La Commissione giudicatrice dovrà riunirsi in seduta plenaria e procederà: 1. a verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste “A – Documentazione amministrativa”, “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” e “C – Offerta economica” ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara; 2. ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”; 3. ad aprire la busta “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” ed accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta; 4. ad aprire le buste “C – Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, a dare lettura dei prezzi offerti; 5. a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte, con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio, tenuto conto del punteggio assegnato alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti; 16.3 Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 16.4 Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente avviso, l’amministrazione procedente comunica al concorrente l’irregolarità rilevata ed assegna un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Non saranno passibili di regolarizzazione le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell’offerta o alla segretezza della stessa, sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell’offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui sopra. 16.5 All’aggiudicazione, provvisoria e definitiva a cura del RUP, si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, purché regolare, congrua e conveniente alle esigenze del Comune medesimo. 16.6 A parità di punteggio, e a condizione che l’amministrazione ritenga opportuno avvalersene, sarà eseguita la procedura di miglioria economica ai sensi art. 77, c. 1, R.D. n. 827/1924 mediante accettazione di proposte successive al rialzo nell’ordine di € 15.000,00 rispetto al prezzo a base di gara (per € 500,00 annui). Se si otterrà un nuovo pareggio, si procederà al sorteggio. 16.7 Qualora la Commissione aggiudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 16.8 All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria definitiva ed il RUP disporrà successivamente in tempi dallo stesso ritenuti congrui, l’aggiudicazione provvisoria, con propri atti amministrativi dedicati, al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 16.9 Il Comune di Collesalvetti, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, annullare o prorogare la selezione, senza che i partecipanti possano avanzare eccezioni, pretese o riserva alcuna. 16.10 Il Comune di Collesalvetti si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva, per irregolarità formali, opportunità, convenienza o altre cause ostative oggettive e/o semplicemente perché non intende procedere, senza motivazione alcuna e senza che i partecipanti possano quindi avanzare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: a) volontarietà delle parti; b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti; c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative; d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente in azienda, ivi compresi i rientri nei locali aziendali, e la loro quantificazione. e) applicazione del presente CCNL. La lavoratrice o il lavoratore le cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, che ne faccia richiesta, potrà essere assistito dalla RSU, o in sua assenza dalla R.S.A. o in loro assenza dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente accordo. Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.

  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.