Misure e sanzioni amministrative. Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni ammini- strative possono essere comminate dalla Commissione conformemente al regola- mento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento (UE) n. 1268/2012 e al regola- mento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio26.
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee9.
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione eu- ropea possono irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regola- mento (CE, Euratom) n. 2988/9515.
Misure e sanzioni amministrative. Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dalla Commissione in conformità con i regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del e (CE, Euratom) n. 2342/ 2002, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari della Comunità (1).
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l’Agenzia o la Commis- sione europea possono irrogare misure e sanzioni amministrative a norma del regola- mento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Misure e sanzioni amministrative. Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/20121 e del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione2, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità3.
1 GU UE L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 2 GU UE L 362 del 31.12.2012, pag. 1. 3 GU CE L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l'applicazione del diritto penale svizzero, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, modificato da ultimo dal regolamento (EU, Euratom) n. 1081/20101, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/20072, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità3.
1 GU L 311 del 26.11.2010, pag. 9. 2 GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13.
3 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l'applicazione del diritto penale israeliano, la Commissione può adottare misure o sanzioni amministra tive conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (2).
Misure e sanzioni amministrative. Ciascuna parte applica misure e, se del caso, sanzioni amministrative, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.19 o che non fornisca le prove o rifiuti la visita di cui all'articolo 3.22, paragrafo 3.
Misure e sanzioni amministrative. Fatta salva l’applicazione del diritto penale del Liechtenstein, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre misure e sanzioni amministrative a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/200217, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione18 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità19.