MOBILITA’. 1. In attuazione dell’art. 30, comma 2, del D. lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli Enti, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare, previa contrattazione integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili per le procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria. 2. Il titolo di studio di cui al 1° comma dell’art. 52 del CCNL 21.02.02 (mobilità tra profili) va valutato, salva l’esigenza dello specifico titolo, in relazione alle equipollenze previste dalla vigente normativa.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
MOBILITA’. 1. In attuazione dell’artdell'art. 30, comma 2, del D. lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli Enti, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare, previa contrattazione integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili per le procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria.
2. Il titolo di studio di cui al 1° comma dell’artdell'art. 52 del CCNL 21.02.02 (mobilità tra profili) va valutato, salva l’esigenza l'esigenza dello specifico titolo, in relazione alle equipollenze previste dalla vigente normativa.
Appears in 1 contract
MOBILITA’. 1. In attuazione dell’art. 30, comma 2, del D. lgs. n.165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli Entil’ASI, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, sono tenuti è tenuta ad individuare, previa contrattazione integrativa, i profili, i livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili per le procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria.
2. Il titolo di studio di cui al 1° comma dell’art. 52 del CCNL Ricerca 21.02.02 (mobilità tra profili) va valutato, salva l’esigenza dello specifico titolo, in relazione alle equipollenze previste dalla vigente normativa.
Appears in 1 contract