Festività infrasettimanali Clausole campione

Festività infrasettimanali. (comprensive del santo patrono) Xxxxxx di festività infrasettimanali Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. No Donazione di sangue 1 giorno per ciascuna donazione per un massimo di 4 donazioni nei 12 mesi se trattasi di ragazzi e 2 donazioni se ragazze Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle No
Festività infrasettimanali. 1) il primo giorno dell'anno; 2) il 6 gennaio - Epifania; 3) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 4) il 15 agosto - festa dell'Assunzione; 5) il 1° novembre - Ognissanti; 6) l'8 dicembre - Immacolata Concezione; 7) il 25 dicembre - X. Xxxxxx; 8) il 26 dicembre - X. Xxxxxxx; 9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro (per le unità produttive situate nel comune di Roma il 29 giugno - SS. Xxxxxx x Xxxxx).
Festività infrasettimanali. 1) il primo giorno dell’anno; 2) il 6 gennaio - Epifania; 3) il giorno di lunedì dopo Pasqua; 4) il 15 agosto - Festa dell’Assunzione; 5) il 1º novembre - Ognissanti; 6) l’8 dicembre - Immacolata Concezione; 7) il 25 dicembre - X. Xxxxxx; 8) il 26 dicembre - X. Xxxxxxx; 9) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni di cui sopra, dovranno essere retribuite come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal presente contratto. Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposta ai lavoratori retribuiti in misura fissa, e cioè non variabile in relazione alle festività cadenti nel periodo di paga, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto. Tale trattamento sarà applicato anche alla festività del 4 novembre la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica del mese relativo, in base alla legge del 5 marzo 1977, n. 54.
Festività infrasettimanali. 1. In applicazione degli articoli 22 e 24 del CCNL 2000, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dal personale turnista e non turnista dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. (Il trattamento non può essere comunque inferiore a quanto previsto dall'art.5 comma 3 primo periodo della legge 260/1949.)
Festività infrasettimanali. Capodanno 1° gennaio Epifania 6 gennaio Lunedì di Pasqua mobile Assunzione 15 agosto Ognissanti 1° novembre Immacolata Concezione 8 dicembre Natale 25 dicembre X. Xxxxxxx 26 dicembre Patrono della città dove si svolge il lavoro. Qualora il personale scritturato non effettui alcuna prestazione nelle giornate festive sopra elencate, percepirà la retribuzione giornaliera di cui all'art. 29 colonna "A". Nel caso presti attività nelle suddette giornate festive ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestato, calcolato con le modalità di cui all'art. 14 con la maggiorazione del 30%. Nel caso di prestazione nelle giornate del 2 giugno, Festa della Repubblica e del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, il personale ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore effettivamente lavorate calcolate con le modalità di cui all'art. 14, senza alcuna maggiorazione. Xxxxx restando quanto stabilito nei due precedenti commi, il compenso per il lavoro prestato nelle festività di cui al primo comma non potrà essere inferiore all'importo della retribuzione contrattuale di quattro ore maggiorata del 30 per cento, ed all'importo della retribuzione contrattuale di quattro ore senza maggiorazione per le ricorrenze del 2 giugno e del 4 novembre.
Festività infrasettimanali. In caso di festività infrasettimanali, è reperibile la Squadra immediatamente successiva a quella in servizio la Domenica precedente, con inizio del turno alla fine dell’orario ordinario di lavoro feriale vigente e fine del turno alle ore 08.00 del primo giorno feriale. Se la festività infrasettimanale coincide con il Venerdì interviene la squadra che interverrà anche il Sabato successivo, se coincide con il Lunedì interviene analogamente la squadra che è intervenuta la Domenica. Ai componenti della Squadra di Reperibilità e al Capo Squadra che prolungano o accorciano il servizio di reperibilità verrà corrisposta una proporzionata indennità (stabilita in base alle ore della durata del servizio di reperibilità infrasettimanale).
Festività infrasettimanali. Per ogni turnazione e per ogni struttura aziendale vengono predeterminati le funzioni nonchè, per l’area esercizio, i turni (e, conseguentemente, i conducenti) che sono operativi nelle giornate di festività infrasettimanale e, per ognuno di essi, vengono programmati i servizi da fornire nelle specifiche circostanze. Soltanto per i giorni di Capodanno, Ferragosto, Natale, Pasqua e 1° Maggio, in presenza di operatori volontari disponibili (sempre che i loro nominativi siano fatti conoscere per tempo alla struttura) non sussiste l’obbligo per i pre-designati di fornire personalmente la prestazione.
Festività infrasettimanali il 1° gennaio - primo giorno dell’anno;

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  • Giorni festivi 2.1 Agli effetti del presente contratto sono considerati giorni festivi: 1° gennaio - Capodanno 6 gennaio - Epifania lunedì dopo Pasqua 25 aprile - Anniversario della Liberazione 1° maggio - Festa del Lavoro 2 giugno - Festa della Repubblica 29 giugno - Santi Xxxxxx e Paolo, in sostituzione del Santo Patrono; 15 agosto - Assunzione 1° novembre - Ognissanti 8 dicembre - Immacolata Concezione 25 dicembre - Natale 26 dicembre - X. Xxxxxxx. A livello di contrattazione aziendale può essere individuato un diverso giorno dell’anno per la festività del Santo Patrono, in sostituzione del 29 giugno. 2.2 Al lavoratore la cui prestazione giornaliera ricada in una delle festività di cui al punto 2.1 per effetto dei differenti regimi di orario previsti al punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 30 giorni dalla data della festività lavorata, ovvero anche oltre tale termine su richiesta scritta del lavoratore formulata entro il predetto termine di 30 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione del riposo nei termini suddetti, al lavoratore verrà corrisposta, in aggiunta all’indennità di cui al precedente capoverso, una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.3 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, venga chiamato a svolgere la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL ed una giornata di riposo da godere entro 90 giorni dalla data della festività lavorata. In caso di mancata fruizione la stessa verrà liquidata con il compenso per lavoro straordinario feriale diurno di cui al punto 1, lettera a) dell’art. 74 del presente CCNL. 2.4 A decorrere dalla data di stipula del presente CCNL, ove una festività di cui al punto 2.1 coincida con la domenica o con il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, il lavoratore ha diritto ad un’altra giornata di riposo da fruire entro 90 giorni. Ove per esigenze produttive e/o organizzative non sia possibile la fruizione dell’ulteriore giornata di riposo entro il termine suddetto, al dipendente verrà corrisposta una giornata di retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’art. 69 (Aumenti periodici di anzianità) e all’art. 72 (Salario professionale) del presente CCNL. 2.5 Al lavoratore che, per esigenze di servizio, svolga la prestazione giornaliera in una delle festività di cui al punto 2.1 coincidente con la domenica o il diverso giorno della settimana destinato al riposo settimanale, competono quanto previsto al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo) del presente CCNL e due riposi compensativi da fruire il primo con le modalità di cui al precedente punto 1.2 ed il secondo con le modalità di cui al precedente punto 2.3. 2.6 Nei casi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.5 ove si verifichi la parziale coincidenza delle festività, al lavoratore verrà assicurato, entro i 90 giorni successivi alla festività, il recupero della stessa nella misura di un’intera giornata se la prestazione resa nel giorno festivo sia superiore a 3 ore, oppure nella misura di mezza giornata quando la prestazione resa nel giorno festivo sia pari o inferiore a 3 ore. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, nel computo della prestazione resa si considera anche l’eventuale riposo giornaliero fuori residenza (RFR). Ove per esigenze tecniche, produttive od organizzative non sia possibile la fruizione dei suddetti recuperi nel termine previsto, al lavoratore verrà corrisposto, oltre all’indennità per lavoro festivo nei termini di cui al punto 4 dell’art. 76 (Indennità per lavoro domenicale o festivo), il 100% o il 50% del valore di una giornata di retribuzione come individuata al richiamato punto 2.2 del presente articolo. 2.7 Le aziende, nella programmazione dei recuperi di cui ai precedenti punti 2.2, 2.4, 2.5 e 2.6, terranno conto, compatibilmente con le esigenze produttive e/o organizzative, delle eventuali richieste avanzate dal lavoratore. 2.8 Per il personale di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.6 dell’art. 28 del presente CCNL, qualora la festività di cui al precedente punto 2.1 coincida con il riposo a recupero di maggiori prestazioni rese, il riposo stesso deve essere spostato in altra giornata.

  • Festività Sono considerati giorni festivi, quindi dovranno essere retribuiti con la Retribuzione Giornaliera Normale (R.G.N.), i giorni di seguito specificati: 1. Festività nazionali: a. 25 aprile - Ricorrenza della Liberazione; b. 1° maggio - Festa del Lavoro; c. 2 giugno - Festa della Repubblica; 2. Festività religiose cattoliche: a. 1° gennaio - Santa Madre di Dio; b. 6 gennaio - Epifania; c. il giorno del Lunedì di Pasqua; d. 15 agosto - festa dell’Assunzione della Xxxxxxx Xxxxx; e. 1° novembre - Ognissanti; f. 8 dicembre - Immacolata Concezione; g. 25 dicembre - Santo Natale; h. 26 dicembre - Xxxxx Xxxxxxx; i. ricorrenza del Santo Patrono. Al Lavoratore che presti la propria opera nei giorni di festività* sopra elencati è dovuta, oltre alla Retribuzione Mensile Normale (per i lavoratori mensilizzati) o la retribuzione della festività non goduta (per i lavoratori retribuiti a tempo), anche la retribuzione delle ore lavorate nella giornata festiva con le maggiorazioni previste dall’art. 195. Nessuna decurtazione sarà operata sulla Retribuzione Mensile Normale in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni di festività di cui al presente articolo. In caso di coincidenza di una festività nazionale o religiosa con la domenica o con giorno di riposo e qualora non si proceda a sostituire la festività con il godimento di un'altra giornata di riposo, anche accreditandola alla Banca delle Ore, spetterà al Dipendente, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo a titolo di “festività non goduta” pari ad una Retribuzione Giornaliera Normale. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto al Lavoratore nei casi di coincidenza della festività con l’eventuale periodo di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. * Per effetto della Sentenza della Cassazione - Sezione Lavoro n. 16592/2015, l’obbligatorierà a fornire la prestazione lavorativa durante un giorno festivo, potrà derivare da fatti concludenti o da un Accordo individuale tra Lavoratore e Datore di Lavoro. Pertanto, in sede di assunzione di Lavoratori in turni continui si dovrà precisare che i turni di lavoro, a rotazione, comprenderanno anche giorni festivi, richiedendo la sottoscrizione “con doppia firma” del Lavoratore “per accordo e accettazione”. Se il contratto è già in corso, il Datore di Xxxxxx potrà richiedere l’accordo del Lavoratore mediante sottoscrizione di apposita Integrazione al Contratto di assunzione.