Festività infrasettimanali Clausole campione

Festività infrasettimanali d. il 1° gennaio - primo giorno dell’anno;
Festività infrasettimanali. Per ogni turnazione e per ogni struttura aziendale vengono predeterminati le funzioni nonchè, per l’area esercizio, i turni (e, conseguentemente, i conducenti) che sono operativi nelle giornate di festività infrasettimanale e, per ognuno di essi, vengono programmati i servizi da fornire nelle specifiche circostanze. Soltanto per i giorni di Capodanno, Ferragosto, Natale, Pasqua e 1° Maggio, in presenza di operatori volontari disponibili (sempre che i loro nominativi siano fatti conoscere per tempo alla struttura) non sussiste l’obbligo per i pre-designati di fornire personalmente la prestazione.
Festività infrasettimanali. (comprensive del santo patrono) Xxxxxx di festività infrasettimanali Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. No Donazione di sangue 1 giorno per ciascuna donazione per un massimo di 4 donazioni nei 12 mesi se trattasi di ragazzi e 2 donazioni se ragazze Incidono sul monte ore annuo ed hanno una valenza oraria di 5 ore per ogni giorno usufruito. Occorre segnare il numero di ore giornaliere effettuate e vanno scalate dal totale. Il volontario non deve però recuperarle No
Festività infrasettimanali. 1. In applicazione degli articoli 22 e 24 del CCNL 2000, l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dal personale turnista e non turnista dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. (Il trattamento non può essere comunque inferiore a quanto previsto dall'art.5 comma 3 primo periodo della legge 260/1949.)
Festività infrasettimanali. Capodanno 1° gennaio Epifania 6 gennaio Lunedì di Pasqua mobile Assunzione 15 agosto Ognissanti 1° novembre Immacolata Concezione 8 dicembre Natale 25 dicembre X. Xxxxxxx 26 dicembre Patrono della città dove si svolge il lavoro. Qualora il personale scritturato non effettui alcuna prestazione nelle giornate festive sopra elencate, percepirà la retribuzione giornaliera di cui all'art. 29 colonna "A". Nel caso presti attività nelle suddette giornate festive ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestato, calcolato con le modalità di cui all'art. 14 con la maggiorazione del 30%. Nel caso di prestazione nelle giornate del 2 giugno, Festa della Repubblica e del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, il personale ha diritto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, al pagamento delle ore effettivamente lavorate calcolate con le modalità di cui all'art. 14, senza alcuna maggiorazione. Xxxxx restando quanto stabilito nei due precedenti commi, il compenso per il lavoro prestato nelle festività di cui al primo comma non potrà essere inferiore all'importo della retribuzione contrattuale di quattro ore maggiorata del 30 per cento, ed all'importo della retribuzione contrattuale di quattro ore senza maggiorazione per le ricorrenze del 2 giugno e del 4 novembre.
Festività infrasettimanali. In caso di festività infrasettimanali, è reperibile la Squadra immediatamente successiva a quella in servizio la Domenica precedente, con inizio del turno alla fine dell’orario ordinario di lavoro feriale vigente e fine del turno alle ore 08.00 del primo giorno feriale. Se la festività infrasettimanale coincide con il Venerdì interviene la squadra che interverrà anche il Sabato successivo, se coincide con il Lunedì interviene analogamente la squadra che è intervenuta la Domenica. Ai componenti della Squadra di Reperibilità e al Capo Squadra che prolungano o accorciano il servizio di reperibilità verrà corrisposta una proporzionata indennità (stabilita in base alle ore della durata del servizio di reperibilità infrasettimanale).
Festività infrasettimanali 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).