Common use of MOBILITA’ Clause in Contracts

MOBILITA’. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE (Art. 4 ccnl integrativo 1998/01) 1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”) 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99. 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. 4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di appartenenza. 6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto. 7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi: 1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; 3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all’art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 26 del citato CCNL. 9. L’assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001. 11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.

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Samples: Contratti Del Comparto Ministeri

MOBILITA’. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE (Art. 4 ccnl integrativo 1998/01) 1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, previa autorizzazione del Direttore Generale della DGPRE, ha la facolta' di avvalersi dell'istituto della mobilita' previsto dall'art. 30 dell'Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche relativo provvedimento del Direttore USMAF-SASN va comunicato al Comitato di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”)cui all'art. 18 dell'Accordo suindicato ed all'Ufficio 10 della DGPRE. 2. Le assegnazioni temporanee La procedura della mobilita' sara' attivata per esigenze di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali servizio ad iniziare dallo specialista che nell'ambito della specialita' abbia la minore anzianita' di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99servizio. 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione Contro il provvedimento di comando presso altra amministrazionemobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Direttore generale della DGPRE, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione entro il termine perentorio di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilitàgiorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. 4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola voltaL'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 5. Alla scadenza Il Direttore della suddetta Direzione generale emette provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'opposizione e dispone la notifica del termine massimo provvedimento stesso all'interessato, informando il Comitato di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’artall'art. 27 18 dell'Accordo Collettivo Nazionale del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di appartenenza31 marzo 2020. 6. Il comando può cessareNel caso di non agibilita' temporanea del presidio ambulatoriale, prima del termine previsto dal comma 4il Ministero della Salute - Ufficio USMAF-SASN competente, qualora non prorogato ovvero utilizza temporaneamente lo specialista, senza danno economico per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiestostesso, in altra struttura ministeriale. 7. La posizione Il provvedimento di comando può mobilita' nell'ambito degli ambulatori dell'USMAF-SASN territorialmente competente puo' essere dispostaadottato dal direttore USMAF-SASN anche a domanda dello specialista, senza i limiti temporali valutate le prioritarie esigenze di servizio e previa autorizzazione del comma 4, nei seguenti casi: 1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; 3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramentoDirettore Generale della DGPRE. 8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all’art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 26 del citato CCNL. 9. L’assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001. 11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

MOBILITA’. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE (ArtLa mobilità nell'area contrattuale è disciplinata con provvedimento dell'Assessore dei personale secondo le prescrizioni di cui in appresso, sulla base di criteri definiti formalmente previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale. 4 ccnl integrativo 1998/01)Resta inteso che, comunque, ai trasferimenti di compiti e strutture, segue il trasferimento del personale addetto. La mobilità deve comunque rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata ai seguenti obiettivi: - nazionalizzazione dell'impiego del personale; - accelerazione delle, procedure per la copertura dei posti vacanti; - convergenza di interessi, per quanto possibile, tra l'ente di appartenenza, l'ente di destinazione ed il dipendente. Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma settimo, dei D.P.R. l febbraio 1986, n.13, il ricorso alla mobilità non è ammesso nei confronti del personale nominato coordinatore con responsabilità di struttura organica secondo la normativa vigente. Alla mobilità è data esecuzione anche d'ufficio con provvedimento dell'Assessore del personale. adottando nell'ordine i seguenti criteri: 1a) la nazionalizzazione ed accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti; b) istituzione, riorganizzazione e trasferimento di uffici; c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare. Il dipendenteA tale processo di mobilità, a domandapossono partecipare prioritariamente i dipendenti della stessa Amministrazione, purché appartenenti allo stesso profilo professionale necessario per la copertura dei posti vacanti. Esaurita tale fase, che è contenuta comunque nell'arco temporale di 60 giorni, la mobilità può avvenire tra dipendenti delle Amministrazioni dell'area contrattuale, purché in possesso dello stesso profilo professionale. Può essere altresì valutata l'opportunità di promuovere un programma di riconversione delle professionalità eventualmente esuberanti previo confronto con le organizzazioni sindacali, sentite le quali, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche altresì presa in considerazione l'ipotesi di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”) 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposterivedere la dotazione organica definita nella tabella allegata alla L.R. 15 gennaio 1986, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99n.6. 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. 4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di appartenenza. 6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto. 7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi: 1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; 3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all’art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 26 del citato CCNL. 9. L’assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001. 11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.

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Samples: Contratto Regionale Di Lavoro

MOBILITA’. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE (ArtLa mobilità nell'area contrattuale è disciplinata con provvedimento dell'Assessore dei personale secondo le prescrizionidi cui in appresso, sulla base di criteri definiti formalmente previo confronto con le organizzazioni sindacali e sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale. 4 ccnl integrativo 1998/01)Resta inteso che, comunque, ai trasferimenti di compiti e strutture, segue il trasfreimento del personale addetto. La mobilità deve comunque rispondere ad esigenze di servizio ed è finalizzata ai seguenti obiettivi: - nazionalizzazione dell'impiego del personale; - accelerazione delle, procedure per la copertura dei posti vacanti; - convergenza di interessi, per quanto possibile, tra l'ente di appartenenza, l'ente di destinazione ed il dipendente. Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma settimo, dei D.P.R. l febbraio 1986, n.13, il ricorso alla mobilità non è ammesso nei confronti del personale nominato coordinatore con responsabilità di struttura organica secondo la normativa vigente. Alla mobilità è data esecuzione anche d'ufficio con provvedimento dell'Assessore del personale. adottando nell'ordine i seguenti criteri: 1a) la nazionalizzazione ed accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti; b) istituzione, riorganizzazione e trasferimento di uffici; c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare. Il dipendenteA tale processo di mobilità, a domandapossono partecipare prioritariamente i dipendenti della stessa Amministrazione, purché appartenenti allo stesso profilo professionale necessario per la copertura dei posti vacanti. Esaurita tale fase, che è contenuta comunque nell'arco temporale di 60 giorni, la mobilità può avvenire tra dipendenti delle Amministrazioni dell'area contrattuale, purché in possesso dello stesso profilo professionale. Può essere altresì valutata l'opportunità di promuovere un programma di riconversione delleprofessionalità eventualmente esuberanti previo confronto con le organizzazioni sindacali, sentite le quali, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche altresì presa in considerazione l'ipotesi di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”) 2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99rivedere la dotazione organica definita nella tabella allegata alla L.R. 15 gennaio 1986,n.6. 3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità. 4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta. 5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di appartenenza. 6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto. 7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi: 1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione; 2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari; 3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento. 8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all’art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16/2/99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 26 del citato CCNL. 9. L’assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale. 10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001. 11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.

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Samples: Contratto Di Lavoro Regionale